Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44387 del 17/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44387 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIMOSSI ACHILLE N. IL 13/08/1960
avverso l’ordinanza n. 4/2013 TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO, del
05/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
1,0’e/sentite le c inclusioni del PG Dott.

de
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o d,)

Data Udienza: 17/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5.2.2013 il Tribunale di Benevento rigettava l’istanza di
riesame proposta dalla difesa di TIMOSSI Achille avverso provvedimento di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dal GIP in
640 bis e 640 cpv.-479-356 CP .
In particolare il difensore aveva dedotto innanzi al Tribunale la mancanza del “fumus
delicti”,nonché l’inesistenza del reato di truffa a carico dell’indagato,che aveva reso
dichiarazioni confessorie limitatamente alla fattispecie di falso;inoltre aveva
evidenziato che l’immobile caduto in sequestro non era nella esclusiva titolarità
dell’indagato,essendo costui titolare di una quota del cespite,che per il residuo
apparteneva a persona estranea al reato, rilevando che l’indagato non aveva tratto
profitto dalla condotta contestata.
Il Collegio aveva rilevato l’infondatezza delle censure difensive,confermando il
provvedimento cautelare.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-erronea applicazione della norma penale —art.640 bis e 640 cpv. CP.
Rilevava al riguardo che non risultava dimostrata la sussistenza dell’elemento
psicologico del reato di truffa aggravata,dato che l’indagato aveva reso dichiarazioni
ammettendo di avere apposto la propria sottoscrizione ad un documento di collaudo
finale del quale non era stato redattore,e in tal senso doveva ipotizzarsi unicamente la
fattispecie enunciata dall’art.479 CP.,specificando che la sottoscrizione era stata
apposta per l’urgenza determinata dal termine per l’utilizzazione dei finanziamenti
dell’Unione europeaRestava esclusa,ad avviso della difesa l’ ipotesi di concorso nella truffa ascritta ex
artt.640 bis e 640 cpv CP.
2-contraddittorietà o illogicità della motivazione-

1

data 17.1.2013,nei confronti del Timossi,indagato del reato di cui agli artt.110-81-

A riguardo censurava l’ordinanza in quanto il Tribunale aveva ritenuto di aderire alla
motivazione resa dal GIP ,rilevando la gravità delle risultanze indiziarie.
Tale valutazione veniva smentita dalla difesa del ricorrente,osservando che la
posizione del Timossi risultava del tutto marginale,e che al predetto era stata
applicata la misura dell’obbligo di dimora,poi sostituita con l’obbligo di firma
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero deve osservarsi che ai sensi dell’art.325 comma primo CPP., avverso i
provvedimenti adottati dal Tribunale del riesame in materia di misure cautelari
reali,ivi compreso il sequestro conservativo,i1 ricorso per cassazione è ammesso
soltanto per violazione di legge,nella quale non può farsi rientrare,quindi,i1 vizio di
motivazione,quale delineato nell’art.606,comma i,lett.e) CPP.,se non quando esso
assuma,secondo quanto affermato ,in particolare,da Cass.S.U.29 maggio -26 giugno
2008 n.25932,Ivanov,RV239692,connotazioni tali “da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto carente o privo dei
requisiti minimi di coerenza ,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”; principio ,questo,poi
ribadito da altre successive pronunce,tra le quali anche Cass.,Sez.VI,2 l gennaio-20
febbraio 2009,n.7472-PM in proc.Nespoli ed altri,la quale puntualizza che alla
mancanza assoluta o alla mera apparenza della motivazione non può equipararsi
neppure l’illogicità manifesta,essendo questa denunciabile in sede di legittimità
“soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art.606 comma
primo lett.e) CPP.
-Alla luce di tali principi appare evidente come quella che nel ricorso viene
denunciata come mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione in altro non
2

restando annullato dal Tribunale del riesame il precedente provvedimento cautelare-

consista se non in vere o presunte carenze o illogicità non afferenti all’intero apparato
motivazionale della ordinanza impugnata(di per sé tutt’altro che inidoneo a rendere
compiuta e comprensibile giustificazione della decisione adottata,dal Tribunale del
riesame ).
Nella specie può comunque osservarsi che il Tribunale con adeguata ed esauriente
legittimavano il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente,disposta su beni dei quali l’indagato aveva la disponibilità per il valore
corrispondente al prodotto,ovvero al profitto derivato dal reato;ragioni,quelle
anzidette, a fronte delle quali le censure difensive risultano meramente ripetitive di
quelle già adeguatamente confutate dal suddetto Tribunale,onde deve ritenersi
insussistente la dedotta violazione di legge derivante da assoluta carenza della
motivazione.
In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,oltre al versamento
della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle AmmendePQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 17 maggio 2013.

motivazione,ha specificato le ragioni della ritenuta esistenza dei presupposti che

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