Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44387 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44387 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Trischitta Giuseppe, nato a Messina il 02/07/1961

avverso la sentenza emessa il 23/05/2014 dalla Corte di appello di Messina

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito per le parti civili Lanza Giuseppe e Canzonieri Salvatore l’Avv. Massimo
Rizzo, il quale ha concluso associandosi alle richieste del P.g.;
udito per il ricorrente l’Avv. Alessio Pica, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, nonché per
l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/06/2015

Giuseppe Trischitta ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, in data
06/05/2010, dal Tribunale di Messina. Il ricorrente risulta essere stato
condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di diffamazione, in ipotesi
commesso in danno di Salvatore Canzonieri e Giuseppe Lanza; secondo l’assunto
accusatorio, l’imputato aveva inviato nell’ottobre 2006 – quale amministratore
del condominio “Peloritano” di Messina – una lettera a tutti i condomini, nella

Canzonieri e del Lanza sostenendo che costoro “non capivano niente ed erano
malfattori, gentaglia e delinquenti”. In particolare, il Canzonieri era stato
presidente dell’assemblea condominiale tenutasi nel luglio 2006, contestando in
quella circostanza (con l’appoggio di una minoranza di altri condomini, tra cui il
Lanza) alcune voci del bilancio predisposto dal Trischitta, e ciò aveva indotto
quest’ultimo a rassegnare le proprie dimissioni, con la nomina di altro
amministratore; il D’Urso era invece un tecnico demandato a rappresentare
l’INPDAP (ente proprietario di circa un terzo degli immobili del condominio de
quo) in occasione delle assemblee, e che nella circostanza sopra ricordata aveva
effettivamente votato affinché venisse designato un nuovo amministratore, tale
Brigandì.
Con l’odierno ricorso, il Trischitta deduce:
violazione di legge processuale e del diritto di difesa dell’imputato
Il ricorrente segnala che, nel giudizio di primo grado, le trascrizioni
relative all’udienza del 19/02/2010 (quando erano state assunte alcune
prove testimoniali) non furono messe a disposizione delle parti se non il
giorno della successiva udienza, fissata per la discussione, addirittura
quando il processo si era già concluso:

ciò malgrado la difesa

dell’imputato ne avesse sollecitato il deposito e richiesto di acquisirne
copia con istanze scritte del 13 e 29 marzo. Osserva il Trischitta che in
tale contesto non gli fu possibile esaminare, leggere e valutare il
contenuto di quelle testimonianze, cosa peraltro impedita anche al
giudicante ai fini della decisione.
Contrariamente a quanto osservato dalla Corte territoriale nel rigettare il
corrispondente motivo di appello, l’imputato sostiene che il diritto di
difesa, alla luce del principio generale del giusto processo, deve essere
garantito in ogni giudizio, ivi compresi quelli che – pure volendoli ritenere
non complessi sotto il profilo della specifica contestazione di reato derivano una obiettiva complessità dal numero e dalla qualità dei testi
escussi. Inoltre, la prospettiva che il prevenuto o il suo difensore si
//
411

1
/7
47
2

quale rappresentava che il geometra D’Urso si era espresso nei riguardi del

recassero in Cancelleria per provvedere all’ascolto diretto delle tracce
audio appare irreale, visto che nell’ufficio giudiziario non vi sarebbe stata
possibilità di verifica diretta, e che i relativi supporti erano comunque
rimasti nella disponibilità dei tecnici incaricati della trascrizione.
Nella fattispecie, le dichiarazioni dei soggetti esaminati il 19/02/2010
avrebbero consentito di rappresentare al giudice che l’imputato non aveva
inviato lettere ad alcun condomino, salvo che alle due presunte parti
offese: dichiarazioni risultanti solo dalle trascrizioni, visto che il verbale

Il ricorrente richiama precedenti della giurisprudenza di questa Corte che
ravvisano, in fattispecie analoghe, una ipotesi di nullità di ordine
generale, ed invoca il disposto dell’art. 483 del codice di rito, secondo cui
per il deposito delle trascrizioni e l’obbligatoria allegazione delle stesse al
fascicolo per il dibattimento è previsto un termine di soli tre giorni;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata
Il Trischitta ribadisce, come sostenuto in sede di spontanee dichiarazioni,
di essersi limitato a consegnare la missiva indicata in rubrica ai soli Lanza
e Canzonieri, mentre l’istruttoria dibattimentale avrebbe certamente
escluso la circostanza della spedizione dello scritto a tutti i condomini
(ben 363).
Infatti, le persone offese avevano sostenuto in querela che la missiva era
stata inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, salvo poi
correggersi dichiarando che questa fosse stata invece “imbucata in tutte
le cassette postali”: peraltro, nelle spese di bilancio del condominio non
risultavano esborsi per la spedizione

de qua, e gli stessi Lanza e

Canzonieri si erano contraddetti rappresentando che nello stessa lettera
era stata convocata una nuova assemblea (al contrario, l’assemblea era
stata già fissata in precedenza, per il giorno 27 ottobre, vale a dire
appena due giorni dopo la data del presunto scritto diffamatorio);
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen.
Ad avviso del ricorrente, nella fattispecie concreta non emergerebbe in
alcun modo la sussistenza del requisito della comunicazione con più
persone, e sarebbe scorretta la valutazione dei giudici di merito secondo
cui, pure ammettendo che il Trischitta consegnò lo scritto ai soli
querelanti, egli realizzò modalità di comunicazioni tali da far certamente
ritenere che il contenuto della lettera sarebbe stato divulgato ad altri:
l’imputato, infatti, volle «che la lettera restasse nella disponibilità solo
delle parti offese, e che solo loro ne avessero conoscenza»;

dell’udienza si limitava a farvi anonimo riferimento.

difetto di motivazione, per omessa pronuncia sul motivo di appello
afferente la ravvísabilità della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., ed
inosservanza di detta norma
Si afferma nel ricorso che le frasi ritenute offensive «erano state riportate
dall’imputato con l’unica ed evidente finalità di adempiere al proprio
dovere di amministratore, che era quello di rendere edotti i condomini
sulle vicende relative alla precedente assemblea condominiale del
13/10/2006 e su quelle della vita condominiale in genere»; in particolare,

cambiare la propria intenzione di voto, essendosi egli espresso per la
nomina di un nuovo amministratore solo a causa delle pressioni subite dal
Canzonieri e dal Lanza. Aggiunge il ricorrente che egli «sosteneva che i
condomini, che avevano abbandonato l’assemblea in massa per protesta,
dovevano sapere perché i cento voti determinanti del D’Urso fossero
andati a favore del Brigandì, e che il D’Urso era stato pressato da Lanza e
Canzonieri, i quali si erano recati anche presso la sede INPDAP di Catania
per fargli revocare il mandato».
Ne deriva che sussisteva certamente l’interesse dei condomini ad essere
informati di episodi incidenti sui loro diritti patrimoniali, essendo altresì
pacifica la verità del fatto rappresentato (come dichiarato da due donne,
presenti nel momento in cui il D’Urso si era espresso nei termini riportati
in rubrica);
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 599 cod. pen.
Il Trischitta argomenta che, una volta informato dal D’Urso circa le
pressioni subite per far sì che venisse nominato un nuovo amministratore,
egli aveva in ipotesi agito nello stato d’ira provocato da un fatto ingiusto
ascrivibile alle presunte persone offese (tant’è che, alla successiva
assemblea, la nomina del Brigandì venne dichiarata illegittima, ed il
ricorrente fu nuovamente designato quale amministratore del
condominio): non può dunque condividersi l’assunto della Corte di
appello, in base al quale l’imputato non reagì ad una aggressione altrui,
avendo invece avuto modo di ponderare una più opportuna e composta
difesa.
Vi fu, al contrario, «un evidente nesso di dipendenza tra il
comportamento dei querelanti e quello del Trischitta, e risulta che
quest’ultimo è diretta conseguenza di quello dei querelanti».
Con atto depositato il 19/05/2015, il difensore dell’imputato ha presentato
memoria invocando l’applicazione, nella fattispecie concreta, dell’istituto previsto
dall’art. 131-bis cod. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015 (tema non

4

la missiva spiegava le ragioni per cui il D’Urso era stato indotto a

deducibile dinanzi alla Corte di appello né in sede di impugnazione originaria,
stante la novella intervenuta posteriormente). La difesa fa osservare che
questa Corte ha già avuto modo di affermare che la questione sulla particolare
tenuità del fatto può essere proposta per la prima volta dinanzi al giudice di
legittimità; nel caso in esame, il reato contestato all’imputato presenta limiti
edittali di pena che rientrano nella previsione normativa de qua, e il difensore del
Trischitta – oltre a sottolineare l’incensuratezza del suo assistito, tale da aver
determinato la concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche –

chiaramente indicativi di un modesto rilievo dei fatti, che escludono qualsiasi
apprezzamento di gravità, e sono tali da non meritare ulteriore considerazione in
sede penale». Viene infine sottolineato che il ricorrente risulta condannato solo
ad una sanzione pecuniaria, con la concessione dei benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile.
1.1 La prima censura in rito, oltre che costituire mera iterazione di una
doglianza già confutata dal giudice del gravame, si rivela manifestamente
infondata.
Vero è che, con la pronuncia segnalata dal ricorrente, si è affermato il
principio secondo cui «in tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle
dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale
integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad
esse, una nullità d’ordine generale della sentenza per violazione del diritto di
difesa» (Cass., Sez. III, n. 42505 dell’11/11/2010, Biava, Rv 249153), ma la
fattispecie concreta relativa al precedente appena richiamato risultava affatto
diversa da quella oggi in esame.
Nella vicenda sub judice, si discute soltanto di un deposito tardivo delle
trascrizioni, intervenuto con modalità tali che le parti non avevano potuto
disporne per l’udienza di discussione: deve peraltro osservarsi che la norma a cui
fare riferimento è quella dell’art. 139 cod. proc. pen., appunto in tema di
riproduzione fonografica o audiovisiva, dove si prevede anche la possibilità che,
laddove le parti vi consentano, non si dia corso a trascrizioni di sorta. Il
richiamo al termine di tre giorni contemplato dall’art. 483 del codice di rito non è
dunque pertinente, riferendosi questo – al di là di doverne valutare la natura
perentoria o meno – alla trascrizione dei nastri impressi con i caratteri della
stenotipia, ipotesi disciplinata non già dal citato art. 139, ma dall’art. 138.

11111P

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA