Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4438 del 21/12/2017

Penale Sent. Sez. 6 Num. 4438 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso l’ordinanza del 05/06/2017 del TRIB. LIBERTA di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 21/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano – a seguito di
istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato A.A.
avverso la ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti il 26.4.2017
con la quale è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla

sussistenti gravi indizi ai colpevolezza nei confronti del predetto in
ordine al reato di cui al capo 4)( artt. 110,81 cpv.,319,321 cod. pen.) e
la misura applicata.
Al A.A. è stato ascritto il ruolo di corruttore di Danilo RIVOLTA,
sindaco del Comune di Lonate Pozzolo (VA) in quanto, nella sua qualità
di rappresentante della società A.A. s.p.a., acquirente dalla società
“XX s.r.l.” del capannone industriale ubicato in Lonate
Pozzolo – attraverso la stipula di un incarico professionale con la società
PROGET s.r.l. amministrata di fatto dal predetto B.B. ma
formalmente intestata al fratello di questi C.C. – prometteva
il complessivo importo di 93.940 euro IVA inclusa e corrispondeva due
acconti, rispettivamente di euro 12.200 e 18.300, somme ed utilità
pattuite e corrisposte quale corrispettivo di una serie di atti contrari ai
doveri di ufficio posti in essere da B.B. nella qualità rivestita
con riferimento al rilascio di titoli autorizzativi necessari per
l’espletamento di lavori di ampliamento e ristrutturazione del predetto
capannone industriale ed intervenendo anche a seguito del sequestro
preventivo dello stesso capannone in favore della A.A. s.r.I.. fatti
commessi in Lonate Pozzolo in data 7.4.2016.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di illogicità
della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità
indiziaria.
Il Tribunale ha omesso di considerare la prospettazione difensiva
secondo la quale il ricorrente non è altro che una vittima della truffa
perpetrata a suo danno dallo Z.Z., venditore del capannone,
risultando assolutamente estraneo alla fase di acquisizione delle
autorizzazioni necessarie per la vendita che non gli competevano.
1

p.g. – ha confermato la decisione con la quale sono stati riconosciuti

Sono, state – altresì – equivocate le dichiarazioni di soggetti che
avevano non solo partecipato a questa fase ma erano anche coinvolti in
quella precedente risalente all’atto dell’edificazione del capannone ( i
vari Marziali, Finotello). Marco Bonacina, consulente incaricato
dall’indagato, al fine di evitare di essere incriminato, ha
consapevolmente distorto la verità di situazione assolutamente
legittime.

più Enti viene ascritta ad improprie attivazioni del sindaco.
Ancora, la sospensione della DIA dimostra l’assenza di coperture
effetto di logiche corruttive da parte dell’indagato.
Il Tribunale, di poi, non avrebbe dato contezza della insanabile
contraddittorietà della accusa di corruzione ascritta allo Z.Z. per
l’ottenimento dei medesimi titoli abilitativi con quella oggi contestata al
ricorrente che mai avrebbe acquistato l’immobile ove fosse stato
consapevole delle problematiche esistenti.
Vi sarebbe, ancora, una evidente aporia tra il tempo del presunto
accordo corruttivo e l’insorgenza dei due imprevisti ( sospensione della
DIA e sequestro) che avrebbero reso “necessaria” la corruzione e
risulterebbe una congettura la ritenuta parvenza contrattuale che
avrebbe sotteso il rapporto corruttivo, rispetto a titoli che servivano al
notaio per il rogito e ad una stessa ipotesi che si incentra sulle condotte
abusive del Sindaco perché in confitto di interessi con la carica rivestita.
2.2. Violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. in relazione alle
dichiarazioni di Marco Bonacina e – con lui – di Marziali Fabio e Finotello
Barbara i quali avrebbero dovuto essere indagati quali concorrenti in
quanto risultavano, da un lato, collaboratori del sindaco e, dall’altro,
emittenti i provvedimenti in ipotesi ritenuti illegittimi.
2.3. Violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari per omessa
considerazione degli elementi di prova a discarico ed in ordine al pericolo
di recidiva.
La ordinanza genetica risulta priva di autonoma valutazione sul
punto ed erronea è la opposta conclusione del Tribunale. Il GIP avrebbe
dovuto dare contezza della persistenza al momento della emissione della
misura delle esigenze evidenziate dal P.M. in sede di richiesta risalente ..,
al dicembre 2016.
Eccentrico risulta il giudizio di pericolosità espresso dal Tribunale,
facente piuttosto capo a motivazioni di natura etica, senza considerare
2

Inoltre, con una forzatura, la serie di atti ai quali hanno contribuito

la necessità che si dovesse prospettare la esistenza di occasioni
prossime alla commissione di ulteriori reati, nella specie insussistente sia
per l’unicità ed occasionalità del fatto, sia per l’assorbente protagonismo
del sindaco, sia per la storia professionale del ricorrente, sia – infine per il tempus commissi delicti.
3. Risulta in atti che in data 6.10.2017 la misura cautelare è stata
revocata.

mancanza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di
interesse.
Così deciso il 21.12.2017.

Il Componente estensore
Angelo Capozzi

Il Presidente
Stefano Mogini

4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta

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