Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44374 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44374 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERDONO’ GIOVANNI N. IL 24/09/1965
avverso la sentenza n. 3148/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
07/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 febbraio 2014 la Corte d’appello di Bari ha parzialmente riformato,
riducendo la pena inflitta, la pronunzia di primo grado del Tribunale di Foggia, con la quale
Giovanni PERDONO’ e Vittorio Rizzi erano stati condannati per il reato di tentato furto

2. Ha proposto ricorso l’imputato PERDONO’, con atto sottoscritto dal suo difensore.
Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di furto in abitazione.
Il ricorrente deduce di essere stato sorpreso in luoghi che non possono essere considerati
pertinenziali ad una abitazione.
Con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione
alla motivazione

per relationem adottata dalla Corte territoriale.

Con l’ultimo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze in punto di responsabilità proposte con il ricorso reiterano i motivi di appello, ai
quali, peraltro, secondo quanto si evince dalle conclusioni riportate nella sentenza appellata e
nel verbale d’udienza, la difesa ha rinunziato dinanzi alla Corte territoriale.
Gli altri profili di doglianza sono aspecifici e finalizzati ad una inammissibile rivalutazione delle
risultanze processuali, sulle quali la Corte territoriale ha esaustivamente e logicamente
motivato, anche richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, che ha confermato
in ordine alla declaratoria di responsabilità.
Va qui solo detto che manifestamente infondato è il motivo relativo al fatto che l’imputato, con
il ruolo di “palo”, sia rimasto in auto durante il tentativo di furto perpetrato dal complice nella
casa rurale abitata dalla persona offesa e li sia stato sorpreso dalle forze di polizia.
E’ del tutto ovvio che egli risponde del tentato furto in abitazione in concorso con il suo
complice ed è assolutamente irrilevante che non si sia introdotto in luoghi pertinenziali della
suddetta abitazione.
Incomprensibile è il motivo proposto in relazione alla prescrizione del reato, giacché il relativo
termine spira alla data del 30 ottobre 2020.

2. In ragione dei suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente
2

aggravato in abitazione.

va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015
iere estensore

Il Presidente

Il co

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