Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44373 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44373 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLOZZI GIUSEPPE N. IL 08/02/1964
avverso la sentenza n. 1925/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2013 la Corte d’appello di l’Aquila ha confermato la pronunzia
di primo grado del Tribunale di Lanciano, con la quale Giuseppe BARTOLOZZI era stato

2. Ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore.
2.1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione, sostenendo in particolare
che risulterebbero intrisecamente contraddittorie le affermazioni compiute dalla Corte d’Appello
di l’Aquila in ordine alla valenza da attribuire agli esiti della ricognizione personale effettuata in
udienza dalle persone offese rispetto al riconoscimento fotografico espletato durante le indagini
preliminari.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge in relazione alle
aggravanti di cui all’art. 625 n. 2 e 4 cod. pen.
2.3. Con l’ultimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione sulla mancata
concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Infondato è il primo motivo.
Il ricorrente con l’atto di appello aveva chiesto l’assoluzione per il reato contestato al capo b),
evidenziando in particolare che la persona offesa non aveva riconosciuto l’imputato in
dibattimento, così smentendo gli esiti positivi della ricognizione fotografica fatta durante le
indagini preliminari.
La Corte territoriale, rispondendo alle censure dell’appellante, ha confermato la decisione del
Tribunale, che aveva valorizzato gli esiti della ricognizione fotografica rispetto al mancato
riconoscimento dell’imputato in udienza, tenuto conto del “lungo tempo trascorso” (circa
quattro anni e mezzo – pag. 3 della sentenza di primo grado) che “rende del tutto normale lo
svanire del ricordo”, mentre l’individuazione in fotografia era avvenuto subito dopo il fatto.
Tali argomentazioni non appaiono contraddittorie, come sostenuto dal ricorrente, e peraltro
danno atto di quanto si evince dalla sentenza di primo grado proprio in ordine alla corretta
valutazione degli esiti della ricognizione fotografica fatta dalla persona offesa, alla quale subito
dopo i fatti fu sottoposto un album contenente le immagini di diversi soggetti e che riconobbe
l’imputato come la persona che le aveva sottratto la somma di denaro dalla borsa, dopo averla
2

condannato per due fatti di furto aggravato.

distratta con delle richieste relative all’acquisto di un capo di abbigliamento nel suo negozio.
La giurisprudenza di questa Corte ha giustificato l’uso in funzione probatoria del
riconoscimento fotografico eseguito dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega del
pubblico ministero, ritenendo che costituisca accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei
principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento (Sez. 2, 22/5/1990 5/4/1991, n. 3734, Cerchi, riv. 186766; Sez. 3, 1/2- 26/3/1991, n. 3304, De Leo, riv. 186652;
Sez. 6, 28/11/1990 – 2/5/1991, n. 4943, Spanò, riv. 187070; Sez. 1, 22/4 – 8/6/1993, n.
1680, Novembrini, riv. 194416; Sez. 1, 24/11/1994 – 10/2/1995, n. 1326, Archinito, riv.

12027, Mandala, riv. 214872; Sez. 6, 18/4 – 12/6/2003, n. 25721, Motta, riv. 225574; Sez. 4,
n. 45496 del 14/10/2008 Ud. Rv. 242029).
Dunque, a prescindere dalle ragioni giustificatrici che legittimano tali mezzi di prova, rimane
fermo il principio dell’ammissibilità ed utilizzabilità di riconoscimenti “a forma libera”, anche se
si è pure precisato che il valore probatorio di tali atti non formali deve essere adeguatamente
verificato con riferimento sia al suo contenuto intrinseco e alle sue modalità sia ad elementi di
controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l’affidamento sull’operato riconoscimento
(Sez. 6, 16/17/1989 – 11/4/1990, n. 5349, Almiak, riv. 184009; Sez. F, 23/8 – 6/9/1990, n.
12281, Milici, riv. 185268; Sez. 1, 25/3 – 23/7/1991, n. 7709, Piccolo, riv. 187807; Sez. 1,
19/6 – 29/7/1992, n. 8510, Timpani, riv. 191505).
Il problema si pone quando dopo il riconoscimento fotografico viene effettuata anche una
ricognizione personale.
Infatti, l’atto ricognitivo formale, mezzo di prova tipico, è regolato (art. 213 cod.proc.pen. e
segg.) dal legislatore con precisi elementi di garanzia che valgono proprio ad assicurarne
l’attendibilità.
Tanto ha indotto questa Corte a ritenere in alcune decisioni che non si può attribuire alla
individuazione fotografica una attendibilità e una efficacia probatoria superiore alla ricognizione
di persone (Sez. 4, n. 8272 del 13/01/2011, Rv. 249659).
La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che neppure si può con assolutezza affermare
che l’esito negativo della ricognizione debba in ogni caso costituire prova piena “resistente” a
qualsiasi smentita, potendo risultare da precisi elementi processualmente emersi che esso sia
effetto di “violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità” (art. 500, comma
4), posto che il regime delle contestazioni di cui all’art. 500 cod.proc.pen. è applicabile anche
alla ricognizione (Sez. 2, 25/9 – 18/10/1995, n. 10388, Casula, riv. 202768; Sez. 1, 15/6 7/9/1994, n. 9676, Sannino, riv. 199256). Solo in tal caso, secondo la citata giurisprudenza,
riprenderebbero vigore il valore indiziario del riconoscimento fotografico e l’efficacia probatoria
dell’esame testimoniale.
Tali assunti, che fanno specifico riferimento alle ipotesi di cui al citato art. 500, comma 4, non
possono essere trascurati nei casi in cui sull’esito della ricognizione personale incidano altri
fattori significativi, come per esempio il tempo o le modifiche delle sembianze del soggetto da
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200234; Sez. 4, 5/4 – 4/5/1996, n. 4580, Perez, riv. 204661; Sez. 5, 6/4 – 21/10/1999, n.

riconoscere in seguito a varie ragioni.
Non si può ignorare, in proposito, che l’individuazione di un soggetto – sia personale che
fotografica – costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una
specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione
testimoniale, alle regole processuali che consentono l’utilizzabilità in dibattimento di
dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Fattispecie nella quale, nel
corso dell’esame dibattimentale, al testimone, che si esprimeva sull’identificazione
dell’imputato in termini dubitativi, venivano contestate le certezze sul punto manifestate nel

veda anche Sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Rv. 258173).
Nel caso in esame -e per quello che si evince dalle sentenze di merito- non è in dubbio che la
persona offesa, che non ha riconosciuto in dibattimento l’imputato, subito dopo i fatti effettuò
positivamente un riconoscimento fotografico rendendo dichiarazioni in termini di certezza.
Proprio partendo da tale dato i giudici di merito hanno dato atto del fatto che nella specie si è
di fronte ad una ricognizione formale non positiva, compiuta a distanza di anni, susseguente ad
un pregresso riconoscimento fotografico effettuato in termini certi e subito dopo il furto. Si è
dunque di fronte ad progressione dichiarativa caratterizzata dall’evidente obsolescenza del
ricordo.
Tale progressione deve essere valutata, come ogni prova dichiarativa, tenendo conto del fatto
che la dichiarazione testimoniale nel caso del riconoscimento di persona introduce nel
processo, attraverso la mediazione dichiarativa, un contenuto di conoscenza acquisito
mediante la percezione sensoriale.
Ogni dichiarazione tende ad introdurre nel processo dati “percepiti”, essendo di regola esclusa
l’ammissibilità delle valutazioni (art. 194, comma 3, cod. proc. pen.). Tuttavia la dichiarazione
associata ad una ricognizione si caratterizza per la richiesta attuale di una prestazione
percettiva, cui si associa la richiesta di comparazione con i dati acquisiti al momento del fatto.
E, come si è già sopra detto, sull’attività di comparazione influisce significativamente il decorso
del tempo, sia perché il ricordo dei tratti somatici si affievolisce, sia perché la ripetizione del
riconoscimento a distanza di tempo risulta influenzato dalle modifiche somatiche conseguenti
allo stesso trascorrere del tempo.
Si è comunque di fronte ad una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di
merito, la quale, se risulta logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al
sindacato di legittimità.
Si ribadisce che nel caso in esame la Corte di appello (confermando le argomentazioni del
giudice di primo grado) ha motivato esaustivamente e logicamente sulle ragioni per le quali la
teste non ha riconosciuto l’imputato nel corso della sua audizione in dibattimento, ragioni
dovute al notevole lasso di tempo trascorso dai fatti.
La valutazione effettuata risponde alle indicazioni che consentono la valorizzazione probatoria
della ricognizione fotografica attraverso il rigoroso esame dell’attendibilità della testimonianza
4

corso delle indagini preliminari) (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013 Corcione, Rv. 257985; si

,

del riconoscente.
Peraltro, correttamente la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno valorizzato, a
conferma degli esiti positivi della ricognizione fotografica operata dalla persona offesa, il fatto
che il furto da quest’ultima subito era stato commesso con le stesse modalità di quello oggetto
dell’imputazione di cui al capo C), in relazione al quale nessun dubbio può nutrirsi sulla
responsabilità dell’imputato.
Quindi e conclusivamente, si può affermare che nel caso in esame sia il giudice di primo grado
che la Corte di Appello, nel valutare i risultati positivi del riconoscimento fotografico e quelli

maggiore valenza probatoria al primo.

2. Infondato è pure il secondo motivo, con il quale il ricorrente si è doluto della ritenuta

sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 625 n. 2 e 4 cod. pen.
Rispondendo ad analoga doglianza proposta con l’atto di appello, la Corte territoriale ha con
sintetica ma esaustiva motivazione evidenziato che “l’aver distratto le vittime inducendole a
perdere di vista con una scusa il posto ove detenevano le borse contenenti i portafogli sottratti
costituisce mezzo insidioso e fraudolento e particolare è stata la sveltezza con cui il prevenuto,
approfittando di ciò, aprì le due borse e si impossessò dei portafogli”.
Tali argomentazioni scaturiscono dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal giudice di
primo grado, cui la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento nella prima parte della
sentenza.
In entrambi gli episodi l’imputato si presentò presso dei negozi di abbigliamento, dicendosi
interessato all’acquisto di alcuni capi, e in entrambe le occasioni, approfittando della
distrazione delle persone offese provocata dalle sue richieste, celermente di impossessò di
quanto contenuto nelle borse delle vittime, lasciate incustodite.
E’ del tutto evidente come ricorrano entrambe le aggravanti sopra richiamate.
Certamente quella del “mezzo fraudolento”, tenuto conto anche di quanto recentemente
chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui nel reato di furto l’aggravante dell’uso
del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa,
dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza,
idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che
questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del
18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974).
Né può nutrirsi alcun dubbio sulla piena compatibilità delle circostanze aggravanti del mezzo
fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non
pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare
scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata
rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 4, n. 21299 del
12/04/2013, Haldares e altro, Rv. 255294; Sez. 5, n. 10144 del 02/12/2010, Bobovicz, Rv.
5

negativi della ricognizione di persona, hanno fornito congrua e logica motivazione nell’attribuire

249831).

3. Privo di fondamento è anche l’ultimo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di
motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62
n. 4 cod. pen.
Partendo da tale ultimo profilo, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di escludere
l’attenuante in ragione dell’entità delle somme di denaro sottratte (900 euro in un caso e più di
settecento euro nell’altro). In effetti, nel furto di cui al capo b) l’imputato si è impossessato di

credito e un braccialetto d’oro.
Peraltro, giova rammentare, in proposito, che, ai fini della configurabilità della circostanza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del
danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta
delittuosa complessivamente valutata (Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015 – dep. 19/02/2015,
Giannella, Rv. 263434; conformi n. 30177 del 2013, Rv. 256643, n. 24003 del 2014, Rv.
260201).
In ordine al diniego delle attenuanti generiche la Corte d’Appello ha fatto riferimento ai
precedenti specifici e alla serialità dei furti. Tale argomentazione è sufficiente, anche a fronte
della genericità delle doglianze mosse sul punto dal ricorrente.
Peraltro, giova precisare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli
o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento
a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da
tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015
consigliere estensore

Il Presidente

un portamonete contenente, oltre la somma di 900 euro, anche documenti di identità, carta di

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