Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44372 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44372 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI SANTO ANDREA N. IL 16/09/1983
avverso la sentenza n. 1799/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 ottobre 2013 la Corte d’appello di l’Aquila ha parzialmente riformato la
pronunzia di primo grado, emessa dal GUP del Tribunale di Vasto, con la quale Andrea DI
SANTO era stato condannato per il reato di furto aggravato per essersi impossessato di un
elettrostimolatore, sottraendolo dallo scaffale di un supermercato.

all’art. 625 n. 4, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e ha concesso il
beneficio della non menzione.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore.
Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
condizione di procedibilità del reato.
Sostiene il ricorrente che, derubricato il reato nella fattispecie di furto tentato non
circostanziato, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto valida la querela presentata
dal direttore del supermercato, sebbene questi fosse privo dei relativi poteri.
Con il secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena
base e alla incidenza delle diminuzioni per le circostanze attenuanti.
Con il terzo motivo sono stati denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
negata sostituzione della pena detentiva irrogata con la corrispondente pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto.
1. Infondato è il primo motivo.
Risulta agli atti che in data 9 marzo 2015 la direttrice del supermercato dove è stato
commesso il tentato furto ha presentato denunzia querela dinanzi al Commissariato di Vasto.
Tutto ciò è sufficiente a ritenere sussistente la condizione di procedibilità.
Infatti, ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il
direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei
poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione
qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice
(Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv. 259289; si vedano anche Sez. 4, n. 41592
del 16/11/2010, Cacciari, Rv. 249416; Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010, Pg in proc. Klimczuk
e altri, Rv. 248451).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che il bene giuridico protetto
dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di
godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta
fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando
esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di
2

La Corte territoriale ha ritenuto configurabile il tentato furto, ha escluso l’aggravante di cui

e

tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione
a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un
supermercato la legittimazione a proporre querela). (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013,
Sciuscio, Rv. 255975)
2.

Inammissibili sono gli altri motivi dedotti dal ricorrente in ordine al trattamento

sanzionatorio e alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Tutte le censure sono generiche e peraltro la motivazione della sentenza consente di ritenere
che la Corte territoriale ha dato conto degli elementi presi in considerazione sia al fine di

la decisione del rigetto della istanza di conversione della pena.
In proposito va ricordato che incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e
58 della legge n. 689 del 1981 solo il giudice di secondo grado che, investito di motivi d’appello
nei quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della
stessa legge, non fornisca adeguata motivazione del diniego (Sez. 3, n. 37814 del 06/06/2013,
Zicaro Romenelli, Rv. 256979).
Peraltro, ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai
criteri previsti dall’art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in
esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità
essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della
sanzione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da
censure la motivazione con cui il giudice di appello – confermando la decisione del Gup che
aveva condannato l’imputato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni personali
– ha rigettato l’istanza di conversione, ritenendo la pena pecuniaria inadeguata alla gravità del
fatto ed alla personalità dell’imputato, non esercitando la stessa efficacia afflittiva né
rieducativa in presenza di un comportamento violento) (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011 dep. 16/03/2011, Orabona, Rv. 249717).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015
Il gsigliere estensore

Il Presidente

determinare la pena, applicate anche le attenuanti e la diminuente del rito, sia per supportare

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