Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44370 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44370 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TANASE CONSTANTIN N. IL 28/09/1976
TANASE IONEL MARIAN N. IL 13/12/1982
ILINSCHI BENONI N. IL 22/09/1967
avverso la sentenza n. 451/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per la parte civile Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., l’avv. Alberto SCAPATICCI ha concluso
chiedendo la conferma della sentenza impugnata e depositando nota spese.
Per i ricorrenti, l’avv. Antonella CASSANDRO ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale Constantin TANASE, Benoni
ILINSCHI e Ionel Marian TANASE sono stati condannati per alcuni furti aggravati di rame,
commessi in danno di diverse persone offese.

2. Hanno proposto ricorso tutti gli imputati.
2.1. Constantin TANASE e Ione! Marian TANASE hanno dedotto, con un sintetico motivo,
vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, perché la Corte territoriale si
sarebbe limitata a richiamare il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato operato dal
giudice di primo grado.
2.2. Benoni ILINSCHI ha invece dedotto la violazione di legge in relazione alla
declaratoria di inammissibilità della richiesta di “messa alla prova”.
Rappresenta il deducente che la Corte territoriale si è limitata ad analizzare la normativa
introdotta dalla legge n. 67 del 2014 circa la “messa alla prova” solo in ordine al termine di
presentazione della richiesta, senza alcuna analisi delle condizioni oggettive e soggettive
previste per l’accesso all’istituto.
Sostiene quindi l’illegittimità della decisione che ha ritenuto tardiva la richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono inammissibili i ricorsi di Constantin TANASE e Ione! Mariari TANASE.
Entrambi hanno dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena con la
generica doglianza incentrata sul fatto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare
il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato operato dal giudice di primo grado.
In effetti così non è: la Corte territoriale ha reso motivazione esaustiva ed esente da vizi logici
in ordine alla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di
primo grado, tenuto conto anche dei precedenti penali degli imputati e della gravità dei fatti
commessi.

2. Infondato è il motivo di ricorso proposto da Benoni ILINSCHI.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio di impugnazione davanti alla
2

1. Con sentenza del 29 maggio 2014 la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronunzia di

Corte d’appello o alla Corte di cassazione l’imputato non può chiedere la sospensione del
procedimento con la messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti
sollecitare l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il
beneficio dell’estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo
svolgimento di un “iter” processuale alternativo alla celebrazione del giudizio (In motivazione,
la Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del
procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua
entrata in vigore, stante l’assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del

263666; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263792; Sez. F, n. 35717 del
31/07/2014, Ceccaroni, Rv. 259935).

3. Ha discusso in questa sede il difensore della parte civile Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.,
concludendo in danno dell’imputato TANASSE Constantin, che va pertanto condannato anche al
rimborso delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, liquidate nella misura qui
di seguito indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di TANASE Constantin e TANASE Ione! Marian; rigetta il
ricorso di ILINSCHI Benoni e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché i TANASE della somma di euro 1000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Condanna inoltre il ricorrente TANASSE Constantin al rimborso delle spese sostenute nel grado
dalla parte civile che liquida in euro 2000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il Presidente

principio di retroattività della “lex mitior”) (Sez. 3, n. 22104 del 14/04/2015, Zheng, Rv.

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