Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44370 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44370 Anno 2013
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

Data Udienza: 17/07/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBANGELO SERGIO N. IL 08/03/1965
avverso la sentenza n. 10624/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per j
`Lo-LI-s’eà -lia-eue’

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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/1-1094-74–

A

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Barbangelo Sergio avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data
6 luglio 2012 con la quale, per quanto qui di interesse, è stata confermata quella di primo grado, emessa
all’esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di lesioni personali volontarie aggravate dall’uso di
un’arma impropria.
L’accusa del quale l’imputato è stato ritenuto colpevole è quella di avere colpito Carmela Masala al volto
con una bottiglia di vetro, cagionandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.
Il fatto risale al 4 maggio 2009.
menzionata ed alla recidiva, contestatagli nella forma reiterata e specifica nel quinquennio.
Deduce il difensore del ricorrente
1)il vizio della motivazione con la quale è stato sostenuto che l’imputato fosse stato raggiunto da elementi
sicuri in ordine alla partecipazione al fatto;
2) il vizio di motivazione con riferimento all’entità della pena.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con osservazioni versate in fatto e poste a fondamento di una doglianza che, per questa ragione, è al limite
dell’inammissibilità, il ricorrente, a mezzo del difensore, fà valere circostanze che, a suo avviso, non
sarebbero state adeguatamente valorizzate da parte del giudice del merito per riconoscere l’insufficienza
del quadro probatorio a carico.
Si tratta peraltro di circostanze già sottoposte al giudice dell’appello il quale, con riferimento alle stesse, ha
ritenuto non superate da alcun elemento di novità le osservazioni del primo giudice .
Ed il Gup del Tribunale aveva valorizzato in modo particolare il fatto che l’aggressione alla donna si era
svolta, nei pressi della Stazione Tiburtina, sotto la diretta percezione del carabiniere Mangialardi in servizio
di ordine pubblico unitamente a due caporali dell’esercito.
Ebbene il primo, unitamente agli altri, aveva potuto arrestare due dei tre aggressori mentre il terzo era
riuscito ad allontanarsi. Quest’ultimo tuttavia, a distanza di qualche ora, era stato riconosciuto dai due
militari dell’esercito, in servizio unitamente al Carabiniere Marino, mentre si trovava nel sottopassaggio
della metropolitana; era stato quindi condotto al Comando della Stazione dei Carabinieri ove si trovava il
Mangialardi il quale, a sua volta, lo aveva immediatamente riconosciuto come il terzo responsabile
dell’aggressione alla donna.
In conclusione, il materiale probatorio valorizzato dal primo giudice e poi in appello era del tutto idoneo a
sostenere il ragionamento accusatorio poiché era costituito, in modo particolare, dalle dichiarazioni del
carabiniere Mangialardi che aveva dapprima, visto il ricorrente aggredire con una bottiglia di vetro la
vittima e, a distanza di qualche ora, lo aveva nuovamente riconosciuto quando tale soggetto era stato
accompagnato negli uffici di PG.
A tale esaustiva ricostruzione, la difesa oppone considerazioni incapaci di incidere sulla tenuta della
medesima, facendo riferimento a presunti limiti del riconoscimento operato dalla vittima, e attingendo con
critiche soltanto generiche la prova fondamentale del processo rappresentata dalle dichiarazioni
accusatorie del Carabiniere Mangialardi.
Anche la seconda doglianza è destituita di qualsiasi fondamento dal momento che il giudice del merito ha
adeguatamente motivato in ordine al fatto che l’entità della pena risulta fissata tenendo conto della gravità
del fatto desunta dalla violenza dell’azione criminosa perpetrata unitamente ad altri due imputati, nonché
della capacità a delinquere desunta dai precedenti penali specifici.

All’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante

Il computo delle generiche è stato mantenuto nei limiti degli effetti del giudizio di equivalenza con
l’aggravante e con la recidiva e, dunque, effettuato sulla base di una valutazione congrua degli elementi
favorevoli e sfavorevoli all’imputato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 17 luglio 2013
il Consigliere estensore

il Presidente

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