Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44367 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44367 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INGRAO ROBERTO N. IL 15/08/1969
avverso la sentenza n. 3684/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

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Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 aprile 2014 la Corte d’appello di Palermo confermava la pronunzia di
primo grado con la quale il Tribunale di Sciacca aveva condannato Salvatore Bonfiglio per i
reati di lesioni aggravate (capo A, originariamente contestato come tentato omicidio) e porto

aggravata (capo D) e per il reato di lesioni aggravate (capo E).
Per quanto di interesse in questa sede, l’INGRAO era stato ritenuto responsabile di avere,
durante una lite scoppiata all’interno di un locale, proferito parole di minacce di morte nei
confronti di Fabio Campanella e Gianfranco Nico, nonché per aver colpito quest’ultimo,
cagionando allo stesso lesioni giudicate guaribili in giorni cinque.

2. Con atto sottoscritto personalmente, l’imputato INGRAO ha proposto ricorso affidato ad un
unico motivo, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione ad entrambi i reati ascrittigli. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale (come il
giudice di primo grado) avrebbe compiuto una erronea lettura delle risultanze processuali,
valorizzando solo le dichiarazioni delle persone offese e trascurando le altre deposizioni
testimoniali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. I motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici e senza alcuna correlazione con la
motivazione della sentenza impugnata.
Va a tal proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità
del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n.
256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n.
3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).
Va ricordato, inoltre, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non
consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la
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abusivo di armi (capo B), nonché Roberto INGRAO per il delitto continuato di minaccia

modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del
controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla
motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal
testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente
indicati; è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza
allorché si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo
oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso

di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è
affermato che la specificità dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per
Cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude
che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali, attraverso
l’utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lett. c). E ciò, sia perché la
deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a
pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione
di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto
di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a riconnprendere ogni omissione od
errore che concernano l’analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del
17/10/2012, F., Rv. 253567).
Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi dedotti dal ricorrente si limitano a censurare
proprio la sussistenza di prove a suo carico. Quanto dedotto è però -come si è detto- del tutto
generico e le censure sono formulate senza alcuna effettiva considerazione degli elementi
evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, alla
quale la Corte territoriale ha fatto legittimamente rinvio.
L’assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impedisce di ritenere
rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per il ricorso di legittimità, che deve
rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
Peraltro, l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione
sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche nella valutazione
dell’attendibilità delle persone offese. A tal proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di
questa Corte hanno definitivamente chiarito che “le regole dettate dall’art. 192, comma terzo,
cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).

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l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio

Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo
grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando
ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo
e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritannente travisato è
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv.

2. In ragione dei suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente
va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il Presidente

258438).

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