Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44365 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44365 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPATARO NICOLO’ N. IL 02/07/1963
nei confronti di:

qtta”-e_ 13-12-de- CeUtee

ROSINA MARTINO N. IL 02/08/1949
avverso la sentenza n. 12/2013 TRIBUNALE di ASTI, del 05/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

fvtoc

Data Udienza: 24/04/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott.Ciro Angelillis, che ha concluso per

del ricorso

i’fflipLATAt

udito il difensore della

,gtada=zette, avv. Marcello Bonotto in

sostituzione dell’avv. Berardi Pierpaolo, che ha chiesto il risgratante;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 5.5.2014 il Tribunale di Asti confermava la
sentenza del locale Giudice di Pace, con la quale Rosina Martino era
stato assolto, ai sensi dell’art. 530/2 c.p.p., dai reati di ingiuria e

1.1. Rilevava il Tribunale che la parte civile aveva reso una
deposizione non coerente e poco convincente, in quanto smentita dai
testi escussi.
2. Avverso tale sentenza la parte civile, Spataro Nicolò, a mezzo del
suo difensore, ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi, con i quali
lamenta:
-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. c) c.p.p., per inosservanza di norme processuali previste a
pena di nullità, atteso che il Giudice di primo grado, ha totalmente
omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione, in controprova
ex art. 468/4 c.p.p., della teste Bella Stefania; tale mancata
ammissione è stata decisa con ordinanza resa all’udienza del 18.2.10,
ribadita alla successiva udienza del 21.10.10, allorquando l’istanza
veniva reiterata, ed ancora ribadita per la terza volta all’udienza
dell’1.3.2012, all’esito dell’esame della p.o. e, per l’ultima volta,
all’udienza del 31.10.12; tale circostanza è già stata dedotta nell’atto
d’appello ex art. 576 c.p.p. e viene ribadita con il presente atto;
peraltro, anche l’ordinanza del 31.10.12 risulta priva di motivazione,
atteso che il G.d.P. ha giustificato l’ennesimo rigetto dell’ammissione
della teste, ex art. 468/4 c.p.p., come si trattasse di teste noto alla
Procura ed alla parte civile fin dal momento dell’inizio del procedimento
e nulla più, ma la teste non è stata indicata in prova diretta, bensì in
controprova sulle circostanze dedotte dalla difesa dell’imputato nella
propria lista testimoniale, sicchè la motivazione addotta dal G.d.P.
risulta meramente apparente, perché totalmente avulsa e/o dissociata
dalle risultanze processuali; le ordinanze dibattimentali de quibus, sono
state emesse, quindi, prive di motivazione, con la conseguente nullità
delle stesse, indipendentemente da quanto, poi, aggiunto nella sentenza
di primo grado e dalla mancanza di motivazione, sul punto, della
sentenza d’appello;

lesioni in danno di Spataro Nicolò per non aver commesso il fatto.

-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione, atteso che, in relazione all’omessa
motivazione della mancata ammissione della teste a discarico, il giudice
d’appello nulla ha osservato, limitandosi a confermare la sentenza di
assoluzione di primo grado ed a ritenere non sussistenti i presupposti
per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, senza alcuna
precisazione e/o specificazione; nel caso di specie, pertanto, non è stato

ordinanze istruttorie di primo grado, che, attinendo alla nullità delle
ordinanze stesse, determina l’annullamento anche della sentenza
d’appello; peraltro, la motivazione adottata dal G.di P. nella motivazione
della sentenza di primo grado circa la non ammissione della teste Bella
si presenta del tutto illogica e neppure a tali censure il giudice
d’appello ha dato risposta;
-con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e)
c.p.p., per mancanza della motivazione sul punto della mancata
ammissione in controprova della teste Bella Stefania; in particolare, il
Tribunale non ha analizzato le doglianze svolte in appello circa
l’ammissibilità della teste Bella ex art. 468/4 c.p.p., limitandosi a
ritenere insussistenti i presupposti per la riapertura del dibattimento;
-con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b) c.p.p., per violazione e/o erronea applicazione della
legge penale, in relazione all’art. 507 c.p.p., atteso che, all’udienza del
31.10.12, la parte civile depositava una memoria difensiva, con la quale
richiedeva l’ammissione a testimoni ex art. 195 c.p.p., ovvero, in
subordine, ex artt. 507 c.p.p. e 32 D.Lgs.vo 274/00, di Bella Stefania,
già richiesta ex art. 468 comma 4 c.p.p., nonché dei coniugi Novara
Massimo e Saponara Bruna- dei quali allegava dichiarazioni rese ex art.
391 bis c.p.p. del 4.10.12, nell’ambito di altro procedimento penale
“collegato”, n. 1806/12 R.G.N.R., a parti invertite, perché derivante
dalla querela sporta da Rosina Martino nei confronti del ricorrente per i
medesimi fatti dei 23.7.2009 ed il G.d.P., per l’ennesima volta,
rigettava l’istanza dell’esponente; il disposto dell’art. 507 c.p.p. è stato
totalmente travisato dal Giudice di primo grado, sia in riferimento alla
teste Bella Stefania, sia in riferimento ai testi Novara e Saponara,
poiché nessuna ragione processuale ostava all’ammissione degli stessi
e, tra l’altro, nella sentenza di primo grado si è solo fatto un illogico,

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esaminato il motivo d’appello sulla mancanza di motivazione delle

riferimento alla teste Bella Stefania, nulla motivando relativamente ai
testi Novara e Saponara;
-con il quinto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione in relazione
all’istanza ex art. 507 c.p.p., atteso che, a parte la motivazione
apparente, fornita nell’ordinanza istruttoria del 31.10.12, non è dato
sapere per quale motivo i testi richiesti non siano stati ammessi ex art.
507 c.p.p., nonostante, tra l’altro, la loro presenza ai fatti e la loro

– con il sesto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione della sentenza
d’appello in relazione all’istanza ex art. 507 c.p., atteso che il Giudice
d’appello ha totalmente taciuto sull’intero argomento, limitandosi a non
ritenere rinnovabile il dibattimento;
– con il settimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. e) c.p.p., per mancanza della motivazione delle sentenze
di primo e secondo grado, in ordine alla richiesta ex art. 195 c.p.p. di
sentire i testi Bella Stefania, nonchè Novara Massimo e Saponara
Bruna, avendo fatto specifico riferimento alla loro conoscenza dei fatti,
la stessa parte civile;
– con l’ottavo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. d) c.p.p., per mancata assunzione di prova decisiva dell’
ammissione della teste in controprova Bella Stefania, moglie della p.o.,
data per presente quantomeno a parte dei fatti, dallo stesso Rosina
Martino, che non ricordava soltanto se avesse assistito a tutto
l’episodio, o a parte di esso; l’esame di Bella Stefania sarebbe risultato
decisivo ai fini del giudizio, non solo potendo confermare quanto
affermato dalla parte civile, ma potendo smentire i due testi a difesa;
decisiva anche la prova dedotta relativamente all’esame di Novara
Massimo e Saponara Bruna e l’indicazione specifica di tali testimoni
poteva essere fatta dalla parte civile solo con la memoria difensiva
depositata dal precedente difensore della stessa all’udienza di primo
grado del 31. 10.12, non conoscendo prima di allora le generalità di tali
soggetti, avendoli soli notati al momento dei fatti, ma non avendoli più
rivisti per anni; nel caso di specie, comunque, il ricorrente nel suo
esame dibattimentale, aveva fatto specifico riferimento a tali due
persone, come presenti all’episodio e nella memoria difensiva, infatti, il
loro esame veniva richiesto ex art. 195 c.p.p. e, solo in subordine, ex
art. 507 c.p.p. trattandosi di persone a cui aveva fatto riferimento la

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“terzietà” rispetto alle parti;

parte civile come a conoscenza dei fatti e che rientravano a pieno titolo
nella previsione dell’art. 195 comma 1 c.p.p., alla cui ammissione
poteva anche provvedere il Giudice ex officio, ai sensi del successivo
2°comma di tale norma; la prova in questione risulta essere decisiva,
atteso che si tratta di due soggetti, assolutamente estranei alle parti,
tanto da non essere stati neppure conosciuti dalla parte civile all’epoca
dei fatti, ma che hanno assistito a tutto l’episodio per cui si procede e
che hanno reso dichiarazioni nell’ambito del procedimento “parallelo”;

comma, lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione relativamente alle
richieste istruttorie di rinnovazione parziale del dibattimento, non
avendo il Giudice d’appello neppure esaminato la parte dei motivi
d’appello in cui venivano reiterate le richieste istruttorie già formulate e
rigettate in primo grado, essendo le nuove testimonianze dedotte
sopravvenute prima della sentenza di primo grado;
-con il decimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. e) c.p.p. per mancanza e/o contraddittorietà della
motivazione in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p. e,
conseguentemente, agli artt. 539 e 540 c.p.p., atteso che il Giudice
d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che gli
elementi raccolti non permettessero di ritenere raggiunta la prova della
penale responsabilità dell’imputato con una motivazione carente,
contraddittoria e manifestamente illogica; la manifesta illogicità della
sentenza d’appello risiede proprio nell’aver considerato la deposizione
della p.o. non coerente e non convincente, perchè smentita dai testi
(della sola difesa) escussi, senza, però, aver esaminato sotto nessun
profilo la sussistenza del fatto e la sua ritenuta non attribuibilità
all’imputato Rosina; altrettanto manifestamente illogica è l’affermazione
della sentenza di secondo grado secondo cui, all’epoca dei fatti, tra
l’imputato e la p.o. sarebbe stato in corso un contenzioso civile
relativamente al cortile tra le due proprietà e ciò avrebbe determinato
l’animosità tra le parti; in base alla formula assolutoria utilizzata, “non
aver commesso il fatto”, l’attendibilità e la credibilità della p.o.
avrebbero dovuto essere vagliate relativamente all’accusa di lesioni ed
ingiurie a carico del Rosina ed avrebbero dovuto far discendere la
sussistenza dei fatti-reato contestati e la responsabilità penale e civile,
di altro e/o altri soggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
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-con il nono motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo

1.1 primi tre motivi di ricorso, con argomentazioni alquanto ripetitive,
pongono la questione della mancata ammissione in primo grado, quale
teste a discarico ex art. 468/4 c.p.p. di Bella Stefania, e
conseguentemente della mancata risposta del giudice d’appello alla
doglianza in questione, nonchè alla richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale.
Tali censure sono infondate in relazione a tutti i profili dedotti.
1.1. Ed invero, con il primo motivo il ricorrente in maniera alquanto

mancata ammissione della teste a discarico, per poi censurare la
valutazione effettuata dal G.d.P. nell’ordinanza del 31.10.2012 che ha
considerato la teste in questione quale teste diretta, invece che come
teste a discarico, per poi censurare, con il secondo motivo, le ragioni
espresse nella sentenza di primo grado dal Giudice di Pace a
giustificazione del diniego di ammissione.
1.1.1. Giova premettere che il diritto alla prova contraria, garantito
all’imputato dall’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. in conformità
dell’art. 6, par. 3 lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente a
livello costituzionale dall’art. 111, comma terzo Cost., può essere,
denegato dal giudice quando le prove richieste sono manifestamente
superflue o irrilevanti (art. 190, comma primo, cod. proc. pen.)
(Sez. 6, n. 44736 del 24/09/2003). Il diritto alla controprova, poi, deve
essere esercitato non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento
e deve porsi in specifica correlazione critico-funzionale con la prova
dedotta dalla controparte (Sez. 6, n. 18755 del 16/04/2008).
Inoltre, in ossequio al principio di specificità di all’art. 581, comma
primo, lett. c). cod. proc. pen., il ricorrente è tenuto a spiegare il livello
di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue.
1.2. Tanto precisato, tenuto conto dei predetti principi, si osserva che,
in tanto potrebbe ravvisarsi un profilo di nullità nella mancata
ammissione della teste in questione, ove la violazione del diritto di
difesa si sia tradotto proprio nella mancata ammissione di un teste a
discarico, ossia di un teste in specifica correlazione critico-funzionale
con la prova dedotta dalla controparte, non manifestamente irrilevante
ai fini della decisione ai sensi dell’art. 190/1 c.p.p., ma, nel caso di
specie, il ricorrente non ha specificato su quali circostanze la teste
avrebbe dovuto esattamente deporre a discarico, nè ha motivato perché
fosse chiaramente rilevante la dichiarazione della Bella, non essendo

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confusa, dapprima si duole dell’assenza di motivazione in merito alla

esauriente in proposito l’allegata mera presenza sui luoghi, in base a
quanto pure si evidenzierà innanzi, peraltro non rilevante, come messo
in risalto nelle sentenze di merito, che hanno indicato come la predetta
teste fosse entrata in casa e non fosse presente all’alterco.
1.3. In merito all’ omessa motivazione delle ragioni della mancata
ammissione della teste Bella, si osserva che le stesse deduzioni del
ricorrente danno atto della infondatezza dell’assunto, posto che
evidenziano come nell’ordinanza del 31.10.2012 il Giudice di Pace

Appare, in ogni caso, assorbente il fatto che la sentenza di primo grado,
nel richiamare le ordinanze emanate in merito alla mancata
ammissione della teste Bella nel corso del dibattimento, ha illustrato
altresì specificamente le ragioni del rigetto dell’ammissione della teste
e di essa occorre tener conto. Invero, la motivazione del provvedimento
non autonomamente impugnabile adottato nel corso del processo deve
essere integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora
quest’ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto
(nella specie rigetto dell’ammissione) e ne abbia però rielaborato
l’apparato giustificativo (Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015), come è
avvenuto nella fattispecie.
1.4. Sull’a mancata risposta del giudice d’appello alle deduzioni dello
Spataro circa l’ ammissione della teste Bella, si osserva che il vizio
di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni
difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente
quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed
inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata
valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento
di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole
di quella adottata, decisione più favorevole che non risulta argomentata
o comunque seriamente prospettata.
Inoltre, non merita censure la valutazione del giudice d’appello che di
fatto non ha disposto la rinnovazione del dibattimento al fine di
escutere la teste Bella, atteso che sussiste l’obbligo di motivare
espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel
caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può
anche motivarne implicitamente il rigetto, per la sussistenza di elementi
sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo
(Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013).

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abbia espresso, comunque, una valutazione, sebbene ritenuta erronea.

2. Manifestamente infondati si presentano, poi, il quarto quinto e
sesto motivo di ricorso, con i quali viene censurata la decisione del
primo giudice di non ammettere, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., i testi
Bella (già richiesta ex art. 468/4 c.p.p.), Novara e Saponara, nonché
l’omessa motivazione sul punto del giudice d’appello. La mancata
ammissione della teste Bella è stata giustificata dal Giudice di Pace con
il fatto che il rimedio di cui all’art. 507 non rappresenta un mezzo per
sopperire alle carenze e negligenze delle parti, aggiungendo, poi, che

tutto lo svolgimento del fatto. Inoltre, sul punto, il giudice d’appello ha
dato rilevanza alla dichiarazione della teste Brocardo, che ha riferito che
la Bella si trovava in casa durante l’alterco.
2.1. In tale contesto, risulta evidente che il Giudice di Pace e
conseguentemente quello d’appello -che non ha censurato la
valutazione del primo giudice- hanno ritenuto non necessario ai fini
della decisione l’escussione della predetta teste. Invero, il giudice ha
l’obbligo di ricorrere al potere che l’art. 507 cod. proc. pen. gli
conferisce in ordine all’acquisizione anche d’ufficio di mezzi di prova
quando ciò sia indispensabile per decidere; il potere del giudice di
assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507 cod.proc.
pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le
parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, sempre che
però sussista il requisito della loro assoluta necessità (

Sez. 1, n. 3979

del 28/11/2013)
Nel caso di specie

i giudici di merito hanno ritenuto di fatto

insussistente tale necessità, sia con riferimento alla teste Bella, che con
riferimento ai testi Novara Massimo e Saponara Bruna. In proposito
deve rilevarsi come lo stesso ricorrente ha evidenziato la sussistenza di
una motivazione in merito al diniego, sicchè non può farsi questione di
motivazione totalmente omessa. In ogni caso, valgono le
considerazioni già svolte per la teste Bella, circa la valutazione di fatto
della non necessità di tale escussione.
La mera presenza fisica dei testi richiesti sui luoghi degli accadimenti
non è in sé in alcun modo circostanza sufficiente all’ammissione di tali
testi, mediante l’espletamento dei poteri ufficiosi del giudice, in assenza
di specifiche argomentazioni che inducano a ritenere necessaria
l’escussione.
3. Del tutto generica e, comunque, inammissibile si presenta la
doglianza di cui al settimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente

dall’istruttoria è emerso che la Bella, comunque, non era presente a

lamenta la mancata ammissione dei testi indicati, ai sensi dell’art.
195/2 c.p.p. Ed invero, il deducente avrebbe dovuto esattamente
indicare in quali termini egli stesso si sia riferito a tali testi, non essendo
all’evidenza sufficiente per stimolare tale ammissione ufficiosa la mera
enunciazione della presenza fisica di essi, dovendo, comunque, essere
valutata la rilevanza della loro eventuale escussione
4. Infondato si presenta l’ottavo motivo di ricorso circa la decisività
della prova non ammessa dei testi Bella, Novara e Saponara e

c.p.p. Giova richiamare, in proposito, il principio più volte enunciato da
questa Corte, secondo cui deve ritenersi “decisiva”, secondo la
previsione dell’art. 606 lett. d) c.p.p., la prova che, confrontata con le
argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare
che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa
pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la
sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. IV, 23/01/2014, n.
6783), tutti elementi questi che, in base a quanto già evidenziato, non
si ravvisano.

Ed invero, a fronte del generico argomentare del

ricorrente circa la “presenza” dei testi ai fatti, peraltro da escludersi
proprio per la teste Bella, che si trovava, secondo i giudici di merito,
all’interno dell’abitazione durante l’alterco, non si rileva alcun elemento
idoneo a far ritenere che l’escussione di quei testi avrebbe determinato
una diversa pronuncia.
5. Infondata si presenta pure la deduzione di cui al nono motivo di
ricorso, circa la mancata risposta alle richieste istruttorie. All’uopo è
sufficiente richiamare i principi espressi da questa Corte secondo cui la
motivazione del rigetto

può essere anche implicita nella stessa

struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che
evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in
senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente
mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento

(Sez. V,

10/12/2009, n. 15320).
6.Inammissibile si presenta il decimo motivo di ricorso per la sua
insuperabile genericità. Non incorre in vizi, invero, la valutazione
operata dai giudici di merito, secondo cui la parte civile ha reso una
deposizione non coerente e poco convincente, in quanto smentita dai
testi escussi. Ed invero, costituisce principio incontroverso nella
giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della
credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di

conseguentemente della ricorrenza del vizio di cui all’art. 606 lett. d)

fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale
fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,
salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex
plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del
22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep.
2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep.
2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza,
Rv. 225232), contraddizioni che nella fattispecie in esame non si

7. Il ricorso, pertanto, va respinto ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.

p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso il 24.4.2015

ravvisano.

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