Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44364 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44364 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
INDIANO FRANCESCO N. IL 06/07/1961
avverso la sentenza n. 280/2013 GIUDICE DI PACE di TARANTO, del
28/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/04/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Ciro Angelillís, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28.3.2014

il

Giudice di Pace di Taranto

assolveva, ai sensi dell’art. 530/2 c.p., Indiano Francesco dai reati di
ingiuria e minaccia a lui ascritti in danno di Buonfrate Maria Rosaria,
non essendo “sufficiente la prova sulla sussistenza del fatto”.

di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo il vizio di omessa motivazione, atteso che, il
G.d.P., nel lamentare la mancata assunzione di

“altra prova

oggettivamente valida a confermare la tesi dell’odierna parte civile”
ritiene essere stata comunque “valida” la deposizione della persona
offesa; tuttavia, non è dato capire se il primo giudice metta o meno in
dubbio l’attendibilità e la credibilità della persona offesa, costituitasi
parte civile, non essendo stato detto nulla sulle dichiarazioni della
Buonfrate, caratterizzate da linearità, logicità e coerenza; è noto,
infatti, che le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche
se costituita parte civile – da valutare certo con opportuna cautela e da
sottoporre ad un’indagine accurata circa i profili di attendibilità oggettivi
e soggettivi – possono essere assunte, anche da sole, come fonte di
prova; la preesistente situazione di conflittualità tra i coniugi,
presupposto di fatto dell’accaduto, non può di per sé sola costituire
motivo di inattendibilità della denunziante in assenza di elementi idonei
a minare la credibilità della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. non merita accoglimento.
1. Va premesso che il Giudice di Pace ha ritenuto che “in dibattimento
non è emersa altra prova oggettivamente valida diretta a confermare la
tesi dell’odierna parte civile, ex moglie dell’odierno imputato in regime
di separazione a fronte dell’attuale procedimento di divorzio in atto
(vedi dichiarazioni dell’imputato) e dell’evidente e conseguenziale
situazione di attrito esistente tra i soggetti considerati (vedi i
procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Taranto come da
documentazione prodotta in atti)”.
2.A fronte di tali argomentazioni, per quanto stringate, non può farsi
questione, innanzitutto, di motivazione materialmente assente, dando
conto esse delle ragioni per le quali il Giudice di Pace ha ritenuto di non
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2.Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Corte d’Appello

pervenire al giudizio di colpevolezza dell’imputato, avendo ritenuto che
le dichiarazioni della parte civile da sole non fossero sufficienti a fondare
il giudizio di responsabilità, in dipendenza dei rapporti di conflittualità
tra i coniugi.
3. Neppure può farsi questione di motivazione omessa, siccome
meramente apparente. Il vizio di mancanza di motivazione rilevabile in
cassazione a norma dell’art. 606 lettera e) c.p.p. sussiste, infatti, non
solo quando la motivazione è materialmente assente nel provvedimento

requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso
argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici
momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte
(Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993).

dalle parti

La motivazione apparente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto
avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di
puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di
efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso
dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e
perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010).
Orbene il giudice di pace -si ribadisce con motivazione stringata – ha,
tuttavia, fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte, secondo
cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente
poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto (cfr.
S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv.
251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.
1818 del 03/12/ 2010, dep.2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322
del 14/04/2008, De Ritis, Rv.240524); il vaglio positivo dell’attendibilità
del dichiarante deve essere, comunque, più penetrante e rigoroso,
rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di
qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da
sola come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a detto
riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva; in particolare, può essere
opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi,
qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia,
perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui
soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità
dell’imputato. Inoltre, costituisce principio incontroverso nella

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impugnato, ma anche allorché la motivazione adottata non risponda ai

giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della
credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di
fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale
fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,
salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex
plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del
22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep.
2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep.

Rv. 225232).
4.Nel caso di specie, facendo applicazione di tali principi, il Giudice di
Pace ha ritenuto senza illogicità, che le dichiarazioni della parte civile, in
dipendenza del clima di attrito con l’imputato, suo ex marito, non
potessero in sé legittimare l’affermazione di responsabilità dello stesso,
occorrendo invece riscontri necessitati proprio da tale conflittualità.
5.Le censure svolte dal P.G. fuoriescono, pertanto, dagli ambiti nei
quali sono deducibili censure attinenti alla mancanza di motivazione
riguardando piuttosto l’inadeguatezza o la mancanza di rigore o di
puntualità della motivazione, situazioni queste che, quando non si
traducono in illogicità manifesta, non possono essere censurate sotto
l’appetto dell’assenza di motivazione
6.11 ricorso del P.G., pertanto, va respinto.

p.q.m.
rigetta il ricorso del P.G.
Così deciso il 24.4.2015

2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza,

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