Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44362 del 13/07/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44362 Anno 2017
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.B. parte offesa nel procedimento
c/
A.A.

avverso la sentenza del 05/09/2016 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 13/07/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/9/2016, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bari dichiarava inammissibile l’opposizione all’archiviazione proposta
da B.B., disponendo l’archiviazione del procedimento a carico
di A.A., indagato per la contravvenzione di cui all’art. 659 cod.
pen..
2.

Propone opposizione la B.B., chiedendo l’annullamento della

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Costante indirizzo di questa Corte afferma che, ai fini del giudizio
sull’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il Giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi
di prova su cui l’opposizione si fonda, e, quindi, l’idoneità delle prove richieste ad
incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare
alcun giudizio prognostico sull’esito della investigazione suppletiva sollecitata,
possibile solo dopo la celebrazione dell’udienza camerale (tra le altre, Sez. 5, n.
7437 del 27/9/2013, Ricciardi, Rv. 259511; Sez. 6, n. 35787 del 10/7/2012,
Settembre, Rv. 253349; Sez. 3, n. 9184 del 14/1/2009, Ascolese, Rv. 243010).
In particolare, l’art. 410, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevede un
meccanismo volto ad impedire istanze di prosecuzione di indagini pretestuose o
dilatorie, offrendo al Giudice lo strumento per adottare immediatamente il
provvedimento di archiviazione; qualora, invece, l’opposizione contenga richieste
di investigazione suppletiva pertinenti e specifiche, il Giudice non può impedire
l’instaurazione del contraddittorio e, pertanto, deve fissare l’udienza camerale di
cui all’art. 410, comma 3, cod. proc. pen..
4. Di tutto ciò e, per quel che qui occupa, dell’archiviazione de plano,
occorre poi che il provvedimento fornisca adeguata motivazione; ed invero, per
costante indirizzo di legittimità, nel provvedere ai sensi dell’art. 410, comma 2,
cod. proc. pen. nonostante l’opposizione del denunciante, il Giudice deve
motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia
all’inammissibilità dell’opposizione stessa, che può essere dichiarata per omessa
indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di
prova, ovvero – come già affermato – per difetto di pertinenza o di rilevanza
degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle
indagini preliminari; ove invece difettino tali condizioni, l’archiviazione de plano

pronuncia, chiedendo svolgersi ulteriori indagini al riguardo.

determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per
cassazione (Sez. 6, n. 53433 del 6/11/2014, P., Rv. 262079; Sez. 4, n. 167 del
24/11/2010, Ortu, Rv. 249236).
5. Orbene, ciò premesso in termini generali, ritiene la Corte che il G.i.p. di
Bari abbia fatto buon governo dei principi medesimi, redigendo un
provvedimento che non si presta a censura; in particolare, ha evidenziato che 1)
l’opposizione aveva ad oggetto reati (truffa e molestie sessuali) diversi da quello
per il quale era stata presentata istanza di archiviazione, di cui all’art. 659 cod.

venisse indagato, senza indicare quali specifiche indagini suppletive dovessero
esser eseguite.
6. E con la precisazione, poi, che, con l’atto qui in esame (che non può certo
qualificarsi come ricorso per cassazione), la B.B. insiste sui medesimi
argomenti già sollevati innanzi al G.i.p.; peraltro, senza procedere ad alcuna
lettura critica dell’ordinanza di merito, ma limitandosi ad indicare confusamente
talune vicende condominali (e presunti abusi a ciò solo relativi) che sembrano
non aver nessuna aderenza alla fattispecie contestata al A.A. — si
ribadisce, art. 659 cod. pen. -, oggetto della richiesta di archiviazione e del
relativo provvedimento del Giudice.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
onsigliere estensore

pen.; 2) l’opponente, al riguardo, si era limitata a chiedere che il A.A.

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