Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44359 del 21/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44359 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Avdzhiyski Martin Dimitrov, nato a Sofia (Bulgaria) in data 08/03/1965
avverso la sentenza del 04/04/2012 della Corte d’appello di Bologna R.G. n. 4947/2009
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. De Angelis, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso e
comunque l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 04/04/2012 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato Martin Dimitrov Avdzhiyski alla pena ritenuta di giustizia,
in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 4, 61, n. 5, cod. pen., per avere, agendo
di notte, con destrezza e awalendosi di mezzi fraudolenti, ottenuto un’erogazione di circa
130 litri di gasolio, di importo nettamente superiore al valore delle somme di denaro inserite
nella cassa self service del distributore di carburanti Total denominato La Collinara, in tal
modo impossessandosi di circa 110 litri di gasolio.
Secondo la Corte, prescindendo dalla questione della validità dell’accertamento tecnico
disposto dal P.M. e delle conclusioni raggiunte in ordine all’errore nel software che regolava
l’erogazione del carburante, la responsabilità dell’imputato si desumeva: a) dal fatto che egli
era stato arrestato, dopo che aveva riempito a metà il serbatoio del furgone e aveva già
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Data Udienza: 21/06/2013

immesso nella cisterna occultata all’interno dello stesso, circa altri 100 litri di gasolio, oltre
quelli pagati, introducendo banconote da cinque euro nel distributore automatico; b) dal
fatto che il teste Gramolelli, gestore dell’impianto, appostatosi nei pressi dello stesso dopo
avere subito vari furti dello stesso genere, aveva visto la porta del furgone aperta quanto
bastava per far passare il tubo della pistola del gasolio, che si trovava all’interno del furgone
e, a sua volta, all’interno di una cisterna. Il teste ha aggiunto che la pistola era fissata con
degli spaghi sia per tenerla ferma che per tenerla schiacciata.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

non era mai stato accertato quanto gasolio avesse effettivamente erogato il distributore
all’interno della cisterna incriminata o il livello del serbatoio del carburante al servizio del
distributore prima del presunto asporto; b) che, pertanto, l’unica prova a sostegno
dell’accusa era proprio l’accertamento tecnico che aveva consentito di desumere l’utilizzo
delle banconote da cinque euro per manomettere l’erogatore e di accertare quanto gasolio
fosse stato prelevato; c) che l’accertamento era da considerarsi irripetibile, ai sensi dell’art.
360 cod. proc. pen. e dell’art. 117 disp. att. cod. proc. pen., talché la violazione delle regole
processuali eccepita in appello avrebbe dovuto comportarne l’inutilizzabilità.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, ribadendo: a) che la corrispondenza tra la quantità di gasolio presente nella
cisterna e l’introduzione delle banconote da cinque euro poteva essere fondata solo
sull’accertamento inutilizzabile; b) che la Corte territoriale immotivatamente non aveva
prestato credito alle sue affermazioni (ossia che egli frequentava la zona, in quanto lavorava
presso vari locali notturni, che non era il proprietario del furgone, che gli era stato affidato
temporaneamente, che il furgone disponeva di una cisterna, perché era utilizzato dal
proprietario per il trasporto di gasolio, che era in possesso di banconote da cinque euro
perché le aveva prelevate presso uno dei locali notturni frequentati); c) che, se anche si
fossero ritenuti utilizzabili i risultati dell’accertamento, se ne sarebbe dovuta trarre la
conclusione dell’assenza di responsabilità, giacché l’esistenza di una pistola in funzione (e
tale era l’erogatore, secondo la deposizione del teste Gramolelli) avrebbe impedito la messa
in pressione del circuito.
Considerato in diritto
1. Va preliminarmente rilevato che, alla data della decisione, non era ancora maturata la
prescrizione, in quanto alla ordinaria scadenza del 22/04/2013, derivante dall’applicazione
del termine di sette anni e sei mesi, devono aggiungersi 84 giorni di sospensione per
astensione dalle udienze, registratesi in primo grado. Ne discende che il reato si sarebbe
estinto per prescrizione solo in data 15/07/2013.
2. I due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente attesa la loro stretta connessione,
sono infondati.

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2.1. Con il primo motivo egli lamenta inosservanza di norme processuali, rilevando: a) che

Va premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di
penale responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad
integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in
motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550).
Ciò posto, a pag. 4 della sentenza di primo grado si precisa, attraverso la menzione della
deposizione del teste Boaretto, che le modalità di ricostruzione degli ammanchi
prescindevano da qualunque accertamento tecnico, in quanto dipendevano dalla mancata
corrispondenza tra i livelli di carburante annotati nei registri e gli importi contenuti nella

Inoltre Corte territoriale ha ricordato, per un verso, che, secondo la testimonianza del
Gramolelli, la pistola usata dall’imputato era inserita nella cisterna posta all’interno del
furgone e, per altro verso, che l’imputato aveva del tutto non credibilmente affermato di non
sapere che cosa contenesse il serbatoio che pure stava utilizzando.
Ne discende che tanto l’esistenza di una sottrazione di carburante in misura non
corrispondente all’importo versato tanto la diretta responsabilità del ricorrente sono fondate
su elementi estranei all’accertamento tecnico del quale quest’ultimo ha eccepito
l’inutilizzabilità.
In tale prospettiva ricostruttiva, tutti gli elementi fattuali richiamati nel secondo motivo (a
tacer di quelli che, proprio per essere desunti dal suddetto accertamento, non sono valutabili
nella loro interezza quanto al significato probatorio) sono privi di qualunque rilevanza,
giacché non incidono sulle premesse sopra ricordate delle conclusioni raggiunte.
3. Alla decisione di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21/06/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

cassa del self — service.

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