Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44357 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44357 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALISEO FRANCESCO, nato il 03/12/1987
avverso l’ordinanza n. 3711/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
PALERMO del 30/07/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Giulio Romano,
che ha chiesto respingersi il ricorso.

Data Udienza: 01/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 luglio 2013 il Tribunale di sorveglianza di Palermo,
decidendo nel procedimento di sorveglianza promosso nei confronti di Aliseo
Francesco, avente a oggetto il riesame della misura dell’affidamento in prova in
casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, concessa con ordinanza del 4
aprile 2013 dello stesso Tribunale, ha revocato la misura con efficacia ex tunc.

– il condannato era stato ammesso all’indicato beneficio per espiare la pena
(pari ad anni sei, mesi uno e giorni diciassette di reclusione e a mesi quattro e
giorni ventisei di arresto), determinata -con decorrenza dal 25 febbraio 2010 e
scadenza al 13 marzo 2016- con provvedimento del 21 marzo 2013 della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;
– il 30 giugno 2013, tuttavia, il predetto aveva interrotto arbitrariamente il
programma terapeutico, abbandonando la Comunità

“Casa dei Giovani” di

Bagheria;
– la misura era stata, quindi, sospesa in via cautelativa il 3 luglio 2013 dal
Magistrato di sorveglianza di Palermo con rimessione degli atti al Tribunale per il
riesame;
– l’abbandono ingiustificato del programma terapeutico da poco intrapreso e
la successiva irreperibilità del beneficiario erano chiaramente incompatibili con la
prosecuzione della misura, precludendone il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e specialpreventivi;
– la revoca doveva essere disposta con efficacia retroattiva per la gravità
dell’indicato comportamento, sintomatico dell’assenza di volontà riabilitativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Vincenzo Bonanno, l’interessato Aliseo, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato la incorsa
violazione di legge per omessa corretta notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza di trattazione del procedimento al suo difensore di fiducia,
emergente degli atti e dall’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Marsala, con conseguente nullità dell’udienza e
dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett.

c), cod. proc. pen., con

riferimento all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, chiedendo respingersi il ricorso per la infondatezza della censura.

2

Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
..,

questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione,
può accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra le altre, Sez. U, n.

47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521
del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304).

3. Nel caso di specie risulta dagli atti che:
– con decreto del 4 luglio 2013 del Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Palermo è stata fissata, ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., l’udienza
in camera di consiglio del 19 luglio 2013 dinanzi allo stesso Tribunale per la
trattazione della revoca della misura dell’affidamento in casi particolari,
disponendosi darsi avviso al Procuratore Generale, all’interessato e al difensore
di ufficio avv. Giuseppina Ganci, contestualmente nominato, essendo
l’interessato privo di difensore;
– detto decreto, comunicato al Procuratore Generale, è stato notificato al
difensore di ufficio il 5 luglio 2013, mentre con decreto dell’8 luglio 2013 è stata
dichiarata l’irreperibilità dell’interessato, che, in pari data, è stato arrestato dai
Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo in esecuzione del decreto del 3
luglio 2013 del Magistrato di sorveglianza di Palermo, che, in dipendenza
dell’allontanamento del medesimo in data 30 giugno 2013 dalla Comunità
ospitante, aveva disposto la provvisoria sospensione della misura alternativa del
suo affidamento e la sua conseguente carcerazione;
– in sede di esecuzione della sospensione cautelativa della misura, come da
verbale di arresto dell’8 luglio 2013, l’interessato, avvertito della facoltà di
nominare un difensore di fiducia e invitato a farlo, ha dichiarato di nominare
quale proprio difensore l’avv. Vincenzo Bonanno del foro di Marsala;
– l’udienza in camera di consiglio del 19 luglio 2013 si è svolta alla presenza
del Procuratore Generale e del difensore di ufficio, avv. Marco Venghi, e
nell’assenza dell’interessato, nei cui confronti il Tribunale, rinviando all’udienza
camerale del 30 luglio 2013, ha disposto procedersi al rinnovo della notifica
dell’avviso di fissazione della nuova udienza;
– detta notifica è avvenuta il 23 luglio 2013 con consegna di copia del
provvedimento a mani dell’interessato, ristretto presso la Casa circondariale di
Trapani;
t

3

42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n.

- all’esito dell’udienza del 30 luglio 2013, cui hanno partecipato il
Procuratore Generale, che ha chiesto la revoca della misura alternativa, e il
difensore di ufficio, avv. Antonella Catalano che

“insiste”,

il Tribunale ha

espresso riserva di decisione, sciolta con l’ordinanza impugnata, depositata in
pari data.

4. La legittimità di tale procedimento e dell’ordinanza che lo ha definito è
contestata dal ricorrente, la cui eccezione in rito, sviluppata con il ricorso, attiene

dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del procedimento,
opponendosi la incorsa nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per non essersi consentito al
difensore di partecipare.

5. Il censurato vizio procedurale è del tutto privo di giuridico pregio.
5.1. È, invero, consolidato il principio di diritto, secondo cui l’avviso di
fissazione dell’udienza deve essere effettuato a colui che risulta difensore della
parte, d’ufficio o di fiducia, nel momento in cui l’udienza è stabilita dall’ufficio
giudiziario e non anche a chi tale qualità acquista successivamente, in quanto
con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli
adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, dep. 26/09/1990,
Scarpa, Rv. 185438, e, tra le successive, Sez. 1, n. 3955 del 30/06/1995,
dep. 03/08/1995, Restelli, Rv. 202200; Sez. 2, n. 16942 del 29/03/2001,
dep. 26/04/2001, PM in proc. Peepertual A., Rv. 218881; Sez. 6, n. 27059 del
27/05/2008, dep. 03/07/2008, Skuqi, Rv. 240582; Sez. 3, n. 20931 del
11/03/2009, dep. 19/05/2009, P.M. in proc. Fanin, Rv. 243864; Sez. U, n.
20300 del 22/04/2010 dep. 27/05/2010, Lasala, Rv. 246909; Sez. 3, n. 5096 del
10/10/2013, dep. 03/02/2014, Di Cavolo, Rv. 258839).
5.2. Nella specie, il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio
del 19 luglio 2013 è del 4 luglio 2013, e quindi antecedente alla nomina dell’avv.
Vincenzo Bonanno quale difensore di fiducia, avvenuta 1’8 luglio 2013
contestualmente alla esecuzione della sospensione cautelativa della misura
dell’affidamento in prova.
Pertanto, con detto decreto -in mancanza di una rituale e tempestiva
pregressa nomina fiduciaria effettuata dall’interessato nel procedimento di
applicazione del beneficio penitenziario, che, non risultante dagli atti, non è stata
neppure oggetto di allegazione e di prova- è stato correttamente nominato il
difensore di ufficio avv. Giuseppina Ganci, cui l’avviso è stato notificato il 5 luglio
2013, e il rinvio dell’udienza del 19 luglio 2013 a quella fissa del 30 luglio 2013 disposto per la rinnovazione della notifica all’interessato dell’avviso di fissazione
4

alla omessa corretta notifica al difensore di fiducia avv. Vincenzo Bonanno

dell’udienza, già non eseguita- è stato legittimamente non notificato al difensore
di fiducia, avendo ricevuto l’avviso il difensore, presente alla udienza camerale,
designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del
difensore di ufficio (validamente nominato) non comparso.

6. Il ricorso, che si esaurisce nella detta preliminare doglianza, deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

all’irritualità dell’impugnazione- di una somma in favore della Cassa delle
ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pagamento delle spese del procedimento e -per i profili di colpa correlati

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