Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44355 del 08/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44355 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GIANFORTE CIRO ROSOLINO EPIFANIO, nato a Montemaggiore Belsito il
4.9.1953

avverso l’ordinanza di archiviazione del 31.3.2014 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di Patti Francesco
Giuseppe;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del PG Dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 08/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore della persona offesa Gianforte Ciro Rosolino Epifanio ha
proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 31.3.2014, che disponeva
l’archiviazione del procedimento penale iniziato a carico di Patti Francesco
Giuseppe per il reato di cui all’art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

a. Inosservanza e erronea applicazione della legge penale in violazione
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 595 cod. pen.
per non avere il Giudice ritenuto sussìstente il reato di diffamazione,
sussistendone, invece, sia l’elemento materiale che l’elemento soggettivo;
b. violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per difetto di
motivazione, in quanto il Giudice disponeva l’archiviazione del procedimento in
termini apodittici e stereotipati senza giungere ad una adeguata sequenza del
percorso motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema
Corte, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti
dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all’art. 127, comma 5, cod.
proc. pen. che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme
concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio.
Ne consegue che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato in
sede di legittimità nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia
del contraddittorio, e che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi
diversi, cioè attinenti al merito della notitia críminis, per errores in iudicando
fondati su una diversa interpretazione della legge sostanziale, ovvero per vizio di
motivazione, travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze
di fatto già acquisite, come pure per pretese violazioni di regole processuali
inerenti l’espletamento di atti compiuti durante l’indagine preliminare (ex multis,
v. Sez. 6^, n. 52119 del 14/11/2014, dep. 16/12/2014, Rv. 261681; Sez. 1^, n.
8842 del 07/02/2006, dep. 14/03/2006, Rv. 233582; Sez. 6^, n. 436 del
05/12/2002, dep. 09/01/2003, Rv. 223329; v., inoltre, Sez. 1^, n. 9440 del
03/02/2010, dep. 09/03/2010, Rv. 246779; Sez.2, Sentenza 29936 del
04/07/2013, dep. 12/07/2013, Rv. 256660; Sentenza n. 17970 del 26/03/2014

2

2. Con il ricorso vengono dedotte le seguenti censure:

dep. 29/04/2014, Rv. 262865; Sez.6, Sentenza n 12522 del 24/02/2015 Cc., dep.
24/03/2015, Rv.262953).
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che,
in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro
1000,00 (mille).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso, 8.10.2015

P.Q.M.

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