Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44349 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44349 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BETTINELLI MARCO N. IL 30/06/1979
avverso la sentenza n. 4/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GALLARATE, del
10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale i i i ersona l Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv,-Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 10.10.2011 il Giudice monocratico del Tribunale di Busto
Arsizio-Sez.dist.di Gallarate,rigettava l’appello proposto da BETTINELLI Marco
avverso sentenza emessa in data 23.3.2010 dal Giudice di Pace di Gallarate,con la

CP,per aver cagionato a Corbisiero Vincenzo lesioni colpendolo con un pugno alla
mandibola sinistra,giudicate guaribili in giorni tre-fatto acc. in data 28.9.2006Per tale reato era stata inflitta la pena di €344,00 di multa,oltre la condanna al
risarcimento dei danni in favore della Parte Civile.
Innanzi al giudice di appello era stata dedotta la tardività della costituzione di parte
civile,come eccepito innanzi al primo giudice,e la questione era stata ritenuta priva di
fondamento(dandosi atto,nel verbale di udienza del 10 febbraio 2009 del Giudice di
Pace,che si era costituita la Parte civile.Successivamente vi erano state udienze di
mero rinvio,e l’atto di costituzione della parte civile era stato inserito nel verbale di
udienza del 29 ottobre 2009,secondo quanto illustrato dalla sentenza de qua a f1.2-3)-Nel merito si rilevava che vi era prova delle lesioni sia perché l’imputato non aveva
negato lo scontro fisico con la persona offesa,sia perché solo per il Corbisiero
risultavano attestate con referto medico le lesioni-

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
deducendo:
1-la violazione degli artt.79 e 484 CPP.,rilevando la tardività e dunque la
inammissibilità della costituzione della parte civile,per cui era da ritenere erronea la
mancata esclusione di detta parte.
Sul punto il ricorrente rilevava che la costituzione di parte civile non si era verificata
in data 10-2-2009,bensl solo in data 29.10.2009, successivamente alla apertura del
dibattimento. In tal senso rilevava che era da considerare priva di efficacia la
1

quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art.582 co.2

presenza del difensore di parte civile nelle udienze di rinvio,evidenziando che
l’imputato non aveva ricevuto notifica della costituzione di tale parte ( prima della
udienza del 29.10.2009)-e che solo in data 29.10.2009,su richiesta del difensore,era
avvenuta la verifica degli atti dai quali si desumeva che mai in precedenza era stato
depositato l’atto di costituzione della parte civile-

che l’imputato avesse reso confessione,poiché egli non aveva dichiarato di aver dato
un pugno alla persona offesa; d’altra parte il ricorrente riteneva illogica la
motivazione che evidenziava l’esistenza di documentazione-referto solo per lesioni
subite dal Corbisiero,(da ciò desumendo che l’imputato non avesse subito lesioni in
quanto non si era recato al pronto soccorso ospedaliero)Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata-

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
Per quanto riguarda il primo motivo,va evidenziato che correttamente risulta
ammessa dal giudice procedente la costituzione della parte civile,emergendo dal
verbale dibattimentale del 10.2-2009,che in tale udienza (tenutasi in assenza
dell’imputato,libero non comparso,in presenza del difensore d’ufficio),i1 procuratore
della persona offesa aveva depositato l’atto di costituzione di parte civile,mentre era
stato disposto il rinvio del procedimento su istanza del difensore dell’imputato per la
conciliazione tra le parti.
Tanto premesso ,si deve ritenere che all’udienza del 29.10.2009 risultava priva di
fondamento l’eccezione di tardività della costituzione di parte civile,essendo
avvenuta tempestivamente l’allegazione dell’atto di costituzione del 9.2.2009,già
depositato da tale parte,nella fase precedente all’apertura del dibattimento.
Nella specie vale al riguardo il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale stabilito da
questa Corte, con sentenza Sez.III,31/711998,n.8880 per cui “la costituzione di parte
2

2-carenza ed illogicità della motivazione,rilevando che erroneamente si era ritenuto

civile è sempre possibile ed è legittimamente compiuta fino a quando non sia
avvenuto l’inizio del dibattimento”Al cospetto di tali rilievi resta priva di fondamento la censura formulata per
violazione dell’art.79 ed art.484 CPP.(norma in riferimento alla quale vale
menzionare altresì Sez.VI-26.10.1996,n.9301-RV 205710)-

avvenuta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt.79 e 484
cpp.-nell’ipotesi di costituzione in riferimento alla quale sia avvenuto il rinvio del
dibattimento.
2-I rilievi articolati con riferimento ai vizi della motivazione,devono ritenersi
manifestamente privi di fondamento.
Invero la sentenza risulta adeguatamente motivata nel merito,essendo evidenziata
l’esistenza di lesioni documentate da certificazione medica,che costituisce dato
oggettivo,oltre quanto emerso da esame dell’imputato.
Orbene,deve rilevarsi che, le censure difensive sono articolate in modo da contrastare
solo genericamente la validità delle risultanze processuali,senza rappresentare
elementi sottoposti a favore dell’imputato in grado di appello,che siano stati
erroneamente interpretati dal giudice dell’impugnazione.
In tal senso il motivo risulta proteso alla diversa interpretazione dei dati probatori, già
valutati congruamente in aderenza alle risultanze dibattimentali dai giudici di merito.
In conclusione deve pertanto essere pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 4 aprile 2013.

Alla luce di tale massima —è da escludere che la costituzione di parte civile sia

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