Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44347 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44347 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
avverso la sentenza del 11/3/2013 del giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente all’illecito amministrativo correlato al reato di cui all’art. 640
bis cod. pen. consumato il 29/2/2008;
uditi per la Terremerse Soc. Coop. l’avv. Gaetano Forte e per la Cantine dei
Colli Romagnoli Soc. Coop. Agricola l’avv. Lorenzo Vermigli che hanno
concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi anche alle memorie
depositate.
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 11/3/2013 il Giudice dell’udienza preliminare

del Tribunale di Bologna pronunciava, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen.,

OL,

Data Udienza: 15/10/2013

sentenza di non luogo a procedere nei confronti di 1) Terremerse Soc. Coop.
in persona del legale rappresentante Casalini Marco nato a Faenza il
14/12/1972 per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 24 comma 1 d. Igs.
N. 231 del 2001 con riferimento al reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. 2)
Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agricola in persona del legale
rappresentante Dal Prato Silvano nato a Casala Valsenio 6/4/1949 per gli
illeciti amministrativi previsti dagli artt. 29 e 30 comma

1 in riferimento

all’art. 24 d. Igs. N. 231 del 2001 in relazione al reato di cui all’art. 640 bis

cod. pen., per essere gli illeciti estinti per prescrizione.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Bologna, sollevando il seguente motivo di gravame:
erronea applicazione della legge penale nonché o manifesta illogicità della
motivazione con riferimento all’art. 22 d. Igs n. 231 del 2001. Evidenzia, al
riguardo, che il giudice è incorso nell’errore che la contestazione si riferisse
esclusivamente alla truffa commessa per l’ottenimento del contributo di C
1.000.000,00 dalla Regione consumata in data 9/10/2006 e non anche
all’ulteriore episodio, legato al primo dal vincolo della continuazione,
consumato in data 29/2/2008; e rappresenta al riguardo che il capo
d’imputazione faceva proprio riferimento ad una condotta consumata alle
date del 9/10/2006 e 29/2/2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come correttamente

argomentato dal RM. ricorrente il Giudice, nel dichiarare la prescrizione
degli illeciti amministrativi contestati alle due società cooperative ha
valutato esclusivamente la responsabilità amministrative dei suddetti enti
con riferimento alla truffa commessa per l’ottenimento del contributo di C
1.000.000 dalla Regione, reato venuto a consumazione in data 9/10/2006,
omettendo di prendere in considerazione che hal capo di imputazione si

L

faceva riferimento a condotte commesse alle date del 9/10/2006 e del
29/2/2008. E quanto a questa seconda data, dalla lettura del capo di
imputazione a) relativo alla truffa aggravata, richiamato espressamente
nella contestazione della violazione amministrativa, si evince chiaramente
che il P.M. aveva contestato due distinti episodi di truffa con eventi

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differenti: il primo, appunto, era quello relativo alla liquidazione del
contributo di C 1.000.000,00 conseguito fraudolentemente dalla Terremerse
Soc. Coop consumato in data 9/10/2006 ed in relazione al quale,
correttamente, il giudice dichiarava la prescrizione dell’illecito
amministrativo contestato; ed un secondo episodio, analiticamente descritto
nella richiamata imputazione di cui al capo a), avente ad oggetto lo svincolo
della garanzia fideiussoria rilasciata, ugualmente in modo fraudolento, in
relazione al medesimo contributo, reato questo consumatosi in data

prescrizione del corrispondente illecito amministrativo. Certo sulla base
della descritta prospettazione accusatoria il Giudice avrebbe potuto operare
le valutazioni di propria competenza, precluse in sede di legittimità,
ritenendo essersi trattato di un fatto unico, costituendo il secondo episodio
relativo allo svincolo della fideiussione un post factum non punibile o, in
alternativa,ravvisando l’ipotesi del reato continuato come ipotizzato dal P.M.
Ma ciò dalla lettura della sentenza impugnata non risulta essere stato
effettuato e, pertanto, si impone l’annullamento della decisione impugnata
con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame sullo specifico punto
relativo agli illeciti amministrativi ascritti alle due società connessi con il
reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. consumato in 29/2/2008 in seguito allo
svincolo della fideiussione rilasciata dalla compagnia assicuratrice per conto
della Terreemerse Soc. Coop. a copertura dell’intero contributo erogato.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all’illecito amministrativo
correlato al reato ex art. 640 bis cod. pen. consumato il 29/2/2008 e
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per nuovo esame sul
punto.

Così deciso, il 15 ottobre 2013

Il Co

1-re estensore

Il Presidente

29/2/2008 ed in relazione al quale non era maturato il termine di

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