Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44346 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44346 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Sartorello Paolo nato a San Donà di Piace (VE)
6/1/1963
avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia in data 3/4/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Carmine Di Zenzo che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. In data 31/1/2013 personale della Guardia di Finanza di Venezia
sottoponeva a seouestro n. 2640, 3526 e 192 penne recanti il marchio
contraffatto «Jerry» Warner Bros Entertainament Inc., sequestro
convalidato dal P.M. con proprio decreto del 2/2/2013.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato

Data Udienza: 15/10/2013

contestando l’insussistenza del fumus commissi delicti.
1.2. Il Tribunale di Venezia respingeva l’istanza proposta, confermando il
decreto impugnato.

2.

Ricorre per Cassazione l’indagato, sollevando il seguente motivo di

gravame: violazione di legge con riferimento alla sussistenza del fumus
commissi delicti per carenza di motivazione in ordine ai presupposti del
sequestro, documentando l’inesistenza di un marchio registrato che tutela

sequestrate;

ciò comporterebbe, ad avviso del ricorrente, l’assoluta

inidoneità di quanto sottoposto a sequestro a creare confusione nei
consumatori circa la provenienza del prodotto ed a trarli così in inganno,
ciò anche perché sulle penne in sequestro vi era il marchio <>. A fronte di tali dati
oggettivi vengono riproposte in questa sede le risultanze di indagini
effettuate dalla difesa sulla rete internet già sottoposte alla valutazione dei

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la forma, il colore o il disegno del blister o delle penne del tipo di quelle

giudici del riesame.
Premesso quanto ora detto, ritiene il Collegio, con riferimento alla
sussistenza del fumus commissi delicti, che il provvedimento impugnato
non presenta i vizi denunciati, esistendo un’articolata motivazione in ordine
alla possibile contraffazione dei marchi apposti sui beni sottoposti a
sequestro in base alla situazione che si presentava al momento in cui era
stata eseguitg, da parte della polizia giudiziaria, la misura poi convalidata
dal pubblico ministero; ciò alla luce di considerazioni di fatto non

illogicità manifeste, a nulla rilevando gli accertamenti in seguito effettuati
dalla difesa, che necessiterebbero di apposite verifiche incompatibili con la
natura incidentale del procedimento di riesame del sequestro probatorio.
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal
Collegio (sez. 5 n. 9258 del 13/1/2009, Rv. 242998), in tema di sequestro
probatorio il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta
fondatezza dell’accusa, ma è circoscritto alla verifica dell’astratta possibilità
di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa
la qualificazione dell’oggetto sequestrato come

corpus delicti e quindi

all’esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l’illecito
penale. Ed inoltre il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di
sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge,
rientrando in tale nozione sia gli errores in giudicando o in procedendo, sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o
privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e
quindi del tutto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito
dal giudice (sez. 5 n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093).
Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato argomenta
in maniera più che sufficiente in ordine ai presupposti giustificativi del
sequestro, facendosi riferimento, quanto al

fumus,

alla ipotizzabile

contraffazione del marchio dei beni sottoposti a sequestro, quale risultante
dall’apposito accertamento fatto effettuare dalla polizia giudiziaria,
comportante l’astratta possibilità di configurare il reato di cui all’art. 474
cod. pen. nonché alla configurabilità, nel medesimo fatto, anche dei reati di
cui agli artt. 517 e 648 cod. pen.. Ed anche con riguardo alle finalità
probatorie sottese al provvedimento, la motivazione contenuta nel
provvedimento impugnato risulta, senz’altro, esaustiva, facendo riferimento

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censurabili in sede di legittimità, in quanto immuni da contraddittorietà o

agli approfondimenti investigativi necessari per accertare la contraffazione
del marchio; ed in quest’ambito potranno trovare accesso le indagini
effettuate dalla difesa.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle
spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

P.Q.M.

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