Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44345 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44345 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MANNA ANTONIO

Data Udienza: 15/10/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da Argentieri Giulia Bianca avverso il decreto 28.12.12 del
GIP del Tribunale di Tivoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del dott. Alfredo
Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
1- con decreto del 28.12.12 il GIP del Tribunale di Tivoli ha disposto de plano
l’archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti, instaurato a seguito di
denuncia-querela proposta da Giulia Bianca Argentieri per il reato di cui all’art.
635 c.p., nonostante la tempestiva opposizione della denunciante-querelante alla
richiesta di archiviazione da parte del PM.
Giulia Bianca Argentieri ricorre contro detto decreto lamentandone la nullità per
violazione dell’art. 410 co. 3 0 c.p.p. per omessa fissazione dell’udienza camerale.

2- Il ricorso è inammissibile.
Alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza
di opposizione della persona offesa il GIP può disporre l’archiviazione con
1

provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza
della notizia di reato e/o l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o
alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi
elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass.
n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1°.10.2004, dep.
10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1°.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003,
dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi

atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini
dell’accertamento penale.
Altro è — invece — la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sé inidonea
a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da
ultimo, Cass. Sez. III n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09)
In altre parole, il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente
formali, come la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza
e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla
fonte di prova, restando — invece – preclusa una valutazione prognostica
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della loro rilevanza ai fini della

fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza
camerale (cfr., ancora, Cass. Sez. IV n. 34676 del 22.6.2010, dep. 24.9.2010).
Nella vicenda in esame il GIP, nel provvedere de plano, non ha svolto alcuna
valutazione prognostica in ordine all’esito degli atti di indagint richiesti
dall’opponente, ma ha notato che essi, oltre a non incidere sul thema decidendi, ad
ogni modo non mettevano in dubbio l’infondatezza della notitia criminis in
quanto il danneggiamento denunciato era, al più, colposo e, in quanto tale, non
costituente reato ai sensi dell’art. 635 c.p.
Ora, il ricorso contesta l’asserita non pertinenza degli ulteriori atti di indagine
sollecitati nell’atto di opposizione, ma non chiarisce in alcun modo l’oggetto delle
nuove investigazioni, limitandosi ad indicare le persone da sentire a s.i. (sig.
Giuseppe Rossetti, nonché il responsabile della S.r.l. Vega Service e il
funzionario del Comune di Rignano Flaminio addetto alla gestione e alla
manutenzione della rete fognaria).
Ma, soprattutto, il ricorso nulla obietta in relazione all’affermata infondatezza
della notitia criminis per essere il danneggiamento denunciato soltanto colposo.
2

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile — per mancanza della
specificità del motivo prescritta dall’art. 581 lett. c) c.p.p. – il ricorso per
cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto
d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla sanzione di cui
all’art. 591 co. 10 lett. c) c.p.p. (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008;

3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

3- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della
Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro
1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 15.10.13.

Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep.

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