Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44344 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44344 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Rubiola Riccardo, Rubiola Roberto e Vallivero Paolo,
avverso la sentenza 13.11.12 del GUP del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Antonio
Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del Vallivero e per il
rigetto dei ricorsi dei Rubiola.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 13.11.12 ex art. 444 c.p.p. il GUP del Tribunale di
Torino applicava su richiesta delle parti a Paolo Vallivero la pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, a Riccardo Rubiola la pena di
mesi uno di reclusione ed euro 700,00 di multa quale aumento in continuazione
sulla pena già inflittagli con precedente sentenza del GIP dello stesso Tribunale e
a Roberto Rubiola la pena di mesi sette di reclusione ed euro 3.000,00 di multa
quale aumento in continuazione sulla pena già inflittagli con precedenti sentenze
emesse sempre dall’autorità giudiziaria subalpina.
Tutti e tre gli imputati rispondevano di delitti di usura.

Data Udienza: 15/10/2013

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Con la medesima sentenza il GUP del Tribunale subalpino, visto l’art. 644 ult.
co. c.p., disponeva la confisca per equivalente di denaro, beni e utilità nei
confronti di Paolo Vallivero sino a concorrenza di euro 186.278,00 (in solido con
Roberto Rubiola), di Roberto Rubiola sino a concorrenza di euro 386.666,00 (dei
quali euro 186.278,00 in solido con il Vallivero ed euro 121.436,00 in solido con
il fratello Riccardo), nonché di Riccardo Rubiola sino a concorrenza di euro
121.436,00 (in solido coni! fratello Roberto).

e Roberto Rubiola ricorrono contro detta sentenza, di cui chiedono
l’annullamento. I Rubiola hanno altresì presentato motivi aggiunti.
Con unico motivo di impugnazione Paolo Vallivero si duole di inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale, non essendo emersi elementi obiettivi di
colpevolezza a suo carico in ordine ai reati ascrittigli.
Nei rispettivi ricorsi e motivi aggiunti entrambi i Rubiola investono il solo capo
relativo alla confisca, lamentando:
a) violazione dell’art. 644 ult. co . c.p. per essere stata ordinata una confisca per
equivalente senza la necessaria specifica individuazione dei beni, da sottoporre
alla misura ablativa, nella disponibilità del condannato; obiettano i ricorrenti che
si può omettere la specificazione dei beni vincolabili (in assenza di idonei
elementi a tal fine) solo in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente e non di confisca per equivalente; diversamente, ovvero
rimettendosi la successiva individuazione dei beni al PM quale organo
dell’esecuzione ex artt. 655 e ss. c.p.p. (come ha fatto l’impugnata sentenza), il
condannato potrebbe vedersi eventualmente privato anche di beni legittimamente
acquistati dopo la condanna e si troverebbe nell’impossibilità di contestare la
scelta del PM medesimo in ordine ai beni da apprendere, considerato che gli
sarebbero preclusi sia i mezzi ordinari di impugnazione (visto il passaggio in
giudicato della sentenza) sia lo strumento dell’incidente di esecuzione, atteso che
la scelta dei beni non riguarderebbe né l’esistenza né l’esecutività del titolo;
b) violazione dell’art. 644 c.p. e vizio di motivazione nella parte in cui
l’impugnata sentenza ha disposto la confisca di un importo pari agli interessi
usurari asseritamente percepiti dall’imputato, nonostante che essi — in realtà – non
fossero del tutto dimostrati alla luce delle risultanze in atti e che, anzi, la stessa
memoria depositata dal PM all’udienza del 30.10.12 desse atto che non tutti gli

Tramite i rispettivi difensori e con separati atti, sia Paolo Vallivero che Riccardo

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interessi usurari promessi erano stati poi percepiti; pertanto, la confisca risultava
parametrata all’ammontare degli interessi promessi e di quelli percepiti, mentre
avrebbe dovuto essere limitata soltanto a questi ultimi.
Il solo Roberto Rubiola denuncia:
c) vizio di motivazione sulla confisca dei vantaggi usurari per € 386.666,00,
disposta nonostante che tali vantaggi usurari del delitto di cui al capo Z24) della
rubrica — concernenti Franca Rabbione come persona offesa — fossero stati già

condanna emessa il 23.2.10, inerente sempre al delitto di usura commesso ai
danni della stessa persona offesa Franca Rabbione;
d) vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia non ha disposto la
confisca di un immobile sito nel Comune di Cervo (del valore complessivo di
euro 813.000,00) per euro 67.884,00 quale residuo del valore di euro 745.116,00
(pari al totale dei vantaggi usurari discendenti dalle contestazioni elevate nel
procedimento principale svoltosi a suo carico), immobile per il quale la confisca
era stata già ordinata nel procedimento definito con sentenza 23.2.10; tale
doglianza viene mossa, nel secondo motivo aggiunto, anche sotto forma di
denunciata violazione dell’art. 644 c.p. se interpretato nel senso dell’ammissibilità
d’una confisca per equivalente in mancanza di identificazione dei beni da
apprendere, nonostante che nel caso di specie ve ne fossero di individuabili, come
il summenzionato immobile sito nel Comune di Cervo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Paolo Vallivero
1.1 – Il ricorso del Vallivero è inammissibile perché con esso il ricorrente —
malgrado la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. — censura (per
altro in maniera del tutto generica) l’omesso proscioglimento nel merito ex art.
129 cpv. c.p.p., lamentando un difetto di motivazione a riguardo.
È noto, conformemente ad orientamento giurisprudenziale da cui questa Corte
Suprema non ritiene di doversi discostare (v. fra le altre, Cass. n. 2076 del
28.10.2003, dep. 22.1.2004, nonché, in motivazione da Cass. S.U. n. 18 del
25.10.95; Cass. Sez. VI n. 8719 del 21.591, rv. 188083; Cass. VI n. 3467 del
9.10.95 rv. 203306 e numerosissime altre), che sull’accordo delle parti ex art. 444
c.p.p. non può prevalere l’assoluzione per mancanza, insufficienza o

oggetto di calcolo e di confisca con la sopra ricordata precedente sentenza di

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contraddittorietà della prova, giacché il primo rinvia solo alle cause di
proscioglimento espressamente indicate dall’art. 129 c.p.p., fra le quali non può
annoverarsi — appunto – quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
della prova (cfr., ad es., Cass. n. 26008 del 18.5.2007, dep. 5.7.2007).
Né varrebbe invocare l’equiparazione della mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova alla insussistenza del fatto od alla sua non
attribuibilità all’imputato, poiché tale equiparazione è contenuta solo nell’art. 530

non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa nel giudizio.
Si tratta, infatti, di situazioni processualmente non assimilabili.
Nel primo caso, la pronuncia ex art. 530 co. 2° c.p.p. indica uno dei possibili
punti di approdo di uno specifico momento processuale che vede le parti
soffermarsi sulle proprie e altrui prove, iter soltanto al termine del quale ha senso
constatare, a seconda dei casi, la sussistenza delle condizioni per emettere
sentenza di condanna, come prevede l’art. 533 c.p.p., o per pronunciare sentenza
di assoluzione secondo le varie formule di rito.
L’art. 425 c.p.p., a sua volta, si innesta nel complesso delle norme che
governano l’udienza preliminare, nella quale l’incompletezza delle indagini può
condurre solo ad una attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422) o ad
un provvedimento che dispone ulteriori indagini (art. 421 bis c.p.p.), mai ad una
sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della
prova, e nella quale deve pertanto affermarsi, sulla base di una lettura del terzo co.
dell’art. 425 opportunamente coordinata con quella dei citati artt. 422 e 421 bis
c.p.p., che la sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o
contraddittorietà della prova è possibile solo quando l’insufficienza o la
contraddittorietà della prova non possa essere sciolta con più complete ed
esaurienti indagini. Anche l’art. 425 co. 2° c.p.p. indica, quindi, uno dei possibili
punti di approdo di un specifico momento processuale, quello, cioè, dell’udienza
preliminare, in relazione al quale, proprio perché è stato consentito alle parti di
soffermarsi, con il giudice, sulle proprie ed altrui prove con poteri diretti o
indiretti di integrazione delle eventuali carenze, ha senso la previsione della
sentenza di non luogo a procedere anche per insufficienza o contraddittorietà della
prova.

co. 2° c.p.p. e nell’art. 425 co. 3° c.p.p., a norma del quale va emessa sentenza di

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È, dunque, al termine dell’udienza preliminare, ove si sia attraversato questo
momento, o dopo il dibattimento, ove l’udienza preliminare sia mancata, che la
mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova sono equiparate dal
legislatore, attraverso la disposizione dell’art. 530 o quella dell’art. 425, alla prova
negativa della sussistenza del fatto o della responsabilità dell’imputato.
Ciò spiega perché nell’udienza preliminare la predetta equiparazione può
assumere rilevanza, ai fini della immediata applicazione dell’art. 129 e della

del reato prevista dal secondo comma della medesima norma, solo se ed in quanto
il GUP abbia accertato che la mancanza o insufficienza della prova non sia dipesa
da incompletezza delle indagini e, nel dibattimento (ed in particolare nei
procedimenti con citazione diretta a giudizio), soltanto al termine, dopo
l’espletamento cioè delle attività necessarie per la formazione dialettica della
prova.
In tale senso è anche la giurisprudenza della Corte cost., che nelle ordinanze
26.6.91 n. 300 e 18.7.91 n. 362 espressamente rileva come, prima del
dibattimento, l’art. 129 c.p.p. non consente di attribuire valore alla mancanza,
insufficienza e contraddittorietà della prova proprio perché la prova non è stata
ancora assunta.
Il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, governato
dagli artt. 444 e ss. c.p.p., è, appunto, senza dibattimento, ragion per cui il giudice
non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza
(non irreversibile), insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli
atti del fascicolo del PM proprio perché, altrimenti, la rinuncia all’istruzione
dibattimentale manifestata dal PM con l’accordo ex art. 444 c.p.p. verrebbe
strumentalizzata per un fine diverso da quello proprio della norma, il tutto con
indebita elusione della regola dell’obbligatorio esercizio dell’azione penale (cfr.,
più di recente, Cass. Sez. III n. 28971 del 7.6.12, dep. 18.7.12).

1.2. – In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Vallivero.
Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al
versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo
quantificare in euro 1.500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati

prevalenza della formula assolutoria su quella di proscioglimento per estinzione

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nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186/2000.

I ricorsi di Riccardo e Roberto Rabiola
2.1- Il motivo che precede sub a) è infondato.
Si tenga presente che, per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. Sez.
III n. 10567 del 12.7.12, dep. 7.3.13; Cass. Sez. III n. 7675 del 10.1.12, dep.

del 27.1.10, dep. 19.2.10), il giudice può anche soltanto indicare l’importo
complessivo fino a concorrenza del quale dispone un sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente, senza specificare i beni da apprendere
ove non disponga in atti di elementi idonei ad individuarli; in tal caso la loro
scelta e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel
provvedimento di sequestro potrà essere riservata alla fase esecutiva demandata al
PM.
Nulla osta a che tale principio si applichi anche al momento dell’emissione del
provvedimento di confisca per equivalente (sempre che il giudice non disponga di
elementi idonei ad individuare specificamente i beni da apprendere), vuoi perché
nessuna norma impone il contrario, vuoi perché — diversamente — si verrebbe a
riproporre surrettiziamente quel vincolo di pertinenzialità tra il reato e il bene da
apprendere che è escluso in relazione alla confisca per equivalente (cfr. da ultimo
Cass. Sez. III n. 1261 del 25.9.12, dep. 10.1.13, e — riguardo al sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto in caso di delitto di
usura — Cass. Sez. In. 28999 del 1°.4.10, dep. 23.7.10).
Le obiezioni a riguardo svolte dai ricorrenti non hanno pregio, giacché la
mancata individuazione dei beni da apprendere non significa che la loro
successiva identificazione da parte del PM debba ricadere su beni legittimamente
acquistati dopo la condanna.
Né il condannato resta privo di tutela, giacché l’art. 676 co. 1° c.p.p. prevede
che in sede esecutiva possa, fra l’altro, farsi questione — sempre nel rispetto del
limite invalicabile dell’intangibilità del giudicato formatosi nei confronti dei
soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione – anche in ordine
alla confisca, ad esempio sulla formazione del relativo titolo esecutivo, o
sull’eventuale applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di

28.2.12; Cass. Sez. III n. 12580 del 25.2.10, dep. 31.3.10; Cass. Sez. H n. 6974

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merito, o sulla proprietà delle cose confiscate se non appartenenti al condannato o
se rivendicate da un terzo, nonché sull’estensione e sulle modalità esecutive della
confisca stessa (cfr. Cass. Sez. IV n. 2552 del 20.4.2000, dep. 10.5.2000).

2.2. — Va disatteso il motivo che precede sub b), ove si contesta l’ammontare dei
vantaggi usurari accertati in sede di merito, doglianza la cui verifica
presupporrebbe un accesso diretto agli atti da parte di questa S.C. ed una loro

quando la parte si limiti a contestare soltanto l’entità della misura di sicurezza
applicata.

2.3. – Nemmeno il motivo che precede sub c) può essere accolto.
Si premetta che la gravata pronuncia, rigettando le obiezioni sollevate da
Roberto Rubiola, ha espressamente escluso l’identità, anche soltanto parziale, fra
le condotte illecite e i vantaggi usurari (pretesi ai danni di Franca Rabbione) di cui
al capo Z24) e quelli oggetto della precedente sentenza di condanna emessa il
23.2.10.
Ora, il motivo in oggetto finisce con il rimettere in discussione non solo l’entità
della confisca in sé, bensì — a monte — la condanna stessa per il delitto così come
contestato al capo Z24), condanna che verrebbe ridimensionata per l’esistenza di
precedente giudicato (quello di cui alla summenzionata sentenza di condanna
emessa il 23.2.10), ossia per violazione dell’art. 649 c.p.p.,
In pratica, sebbene non espressamente invocato in ricorso, in ipotesi si
tratterebbe di fare luogo al principio del ne bis in idem limitatamente alle condotte
illecite commesse ai danni di Franca Rabbione e ai relativi vantaggi usurari e, per
ricaduta, ciò si ripercuoterebbe anche sulla confisca per equivalente disposta ex
art. 644 ult. co . c.p.,
Sull’astratta deducibilità, nel giudizio di cassazione, della preclusione da
precedente giudicato si registrano due diversi orientamenti: per la soluzione
affermativa v., da ultimo, Cass. Sez. VI n. 47983 del 27.11.12, dep. 12.12.12; per
quella negativa v., più di recente, Cass. Sez. V n. 9825 del 10.1.13, dep. 1°.3.13.
Ma pur se si volesse aderire al primo indirizzo interpretativo, nel caso di specie
resterebbe comunque dirimente il rilievo della mancata impugnazione, per
violazione del divieto di bis in idem, della sentenza emessa il 13.11.12 dal GUP

autonoma valutazione, il che non è consentito in sede di legittimità neppure

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del Tribunale di Torino nella parte in cui, ex art. 444 c.p.p., ha applicato a
Roberto Rubiola la pena anche per il delitto di cui al capo Z24) così come
contestato nell’editto accusatorio.
Il giudicato progressivo ormai formatosi a riguardo impedisce in ogni caso di
adottare — sulla sola misura di sicurezza — statuizioni che, in tutto o solo
parzialmente, si pongano in contrasto con il giudicato medesimo nella parte

2.4. – Il motivo che precede sub d) è per un verso esterno all’area dell’art. 606
c.p.p. perché, in sostanza, sollecita un’operazione non consentita in sede di
legittimità, ossia un nuovo approccio agli atti del processo per accertare se
davvero era impossibile individuare (in tutto o in parte) i beni da confiscare.
Per altro verso il motivo è altresì infondato perché, ai fini della scelta dei beni
da sottoporre in concreto a sequestro o a confisca per equivalente, le preferenze o
le indicazioni eventualmente espresse dal destinatario del provvedimento sono
irrilevanti (cfr. Cass. Sez. II n. 41049 del 26.10.11, dep. 11.11.11).
La possibilità per l’interessato di optare per il sequestro o la confisca di un bene
piuttosto che di un altro non esiste nell’ordinamento processualpenalistico ed ora
neppure in quello processualcivilistico, come dimostra l’attuale formulazione
dell’art. 517 c.p.c., come modificato dall’art. 5 legge n. 52/2006.
Nella sua formulazione originaria l’art. 517 c.p.c. disponeva che il
pignoramento fosse eseguito, purché ciò non pregiudicasse l’interesse del
creditore, preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
Oggi, a seguito della predetta novella, la norma prevede invece che l’ufficiale
giudiziario apprenda le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, senza
alcuna considerazione per indicazioni o preferenze segnalategli dal debitore
esecutato.

2.4 — In conclusione, i ricorsi di Riccardo e Roberto Rubiola sono da rigettarsi.
Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,

relativa alla condanna per il delitto sub Z24).

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dichiara inammissibile il ricorso del Vallivero, che condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di Rubiola Riccardo e Rubiola Roberto, che condanna al
pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in data 15.10.2013.

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