Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44343 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44343 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Data Udienza: 15/10/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cavallo Roberto nato a Torino il 14/6/1975
avverso la sentenza del 7/1/2013 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Antonello Mura, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 7/1/2013, la Corte di appello di Torino

confermava la sentenza del Tribunale di Torino sez. dist. di Moncalieri con la
quale Cavallo Roberto era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli
artt. 81 cpv., 646, 61 n. 11 cod. pen. e condannato alla pena di mesi sei di
reclusione ed € 600,00 di multa.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di titolarità delle somme oggetto del reato.
1

0,9)

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando

il seguente motivo di gravame:

inosservanza o erronea applicazione di legge nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’individuazione
della persona offesa titolare del diritto di proporre querela ai sensi dell’art.
120 cod. pen. Si assume, al riguardo, che le persone offese siano da
individuare nei clienti delle autovetture i quali consegnavano al Cavallo il

prestava la sua attività lavorativa come venditore. Si eccepisce, inoltre,
l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod.
pen., perchè non sussisterebbe un rapporto fiduciario fra il singolo cliente
ed il ricorrente, con la conseguenza che il reato non era perseguibile
d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su

motivi manifestamente infondati. Segnatamente deve ritenersi puntuale in
fatto e corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata in ordine
alla questione relativa alla titolarità delle somme di cui il ricorrente si era
appropriato. In tal senso la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputato
agiva in nome e per conto della Concessionaria, operando nella sede della
stesse, ricevendo dai clienti le somme, non certo a titolo personale, ma
quale acconto per l’acquisto di autovetture. Lo stesso ha consapevolmente
tenuto un comportamento, oggettivamente, eccedente le facoltà ricomprese
nel titolo del proprio possesso ed incompatibile con il diritto della
concessionaria ad incassare le somme versate dai clienti per l’acquisto delle
autovetture.
Con riferimento poi alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11
cod. pen., la Corte territoriale si è adeguata alla giurisprudenza di questa
Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale per la sussistenza
dell’aggravante di abuso di relazioni di prestazioni d’opera non è necessario
che il rapporto intercorra direttamente tra l’autore del fatto e la persona
offesa, essendo sufficiente che l’agente si sia avvalso dell’esistenza di tale
relazione, nel senso che l’esistenza del rapporto di prestazione d’opera gli

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denaro a titolo di acconto e non nella società per la quale il ricorrente

abbia dato l’occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti,
agevolandone l’esecuzione (sez. 5 n. 10460 del 24/6/1999, Rv. 214465).

4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi

dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 15 ottobre 2013

Il Consi

estensore

Il Presidente

P.Q.M

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