Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44340 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44340 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Socco Renato nato a Torino il 6/11/1953
avverso la sentenza del 6/3/2013 della Corte d’Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Antonio Mura, che ha concluso chieoendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 6/3/2013, la Corte d’Appello di Torino, in

riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 24/5/2011, riconosciuta
l’attenuante di cui ail’art. 62 n. 4 cod. pen., rideterminava la pena inflitta a
Socco Renato in mesi tre di reclusione ed € 150,00 di multa, per il reato di
truffa a lui ascritto.
1.1. La Corte d’Appello di Torino respingeva le censure mosse con l’atto
d’appello ed in particolare que’lE alla ritenuta responsabilità dell’imputato in
ordine al reato ascritto e quella subordinata in odhe all’individuazione
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Data Udienza: 15/10/2013

dell’oggetto della condotta.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio
difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 122, 336 e 529 cod. proc. pen.
per la mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, per
mancanza di querela. Ci si vuole, al riguardo, riferire alla procura speciale

assume essere carente dei requisiti previsti dagli artt. 122 e 336 cod. pen.;
2.2. Nullità della sentenza, ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in
relazione alla notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della
sentenza, effettuata non presso il domicilio eletto, bensì, a mezzo
raccomandata presso la residenza dell’imputato;
2.3. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. b) cod. proc. pen., con riferimento alla mancata qualificazione del fatto
come tentativo. Evidenzia, al riguardo, che l’azione è stata portata a
termine sotto la costante e continua vigilanza del soggetto proposto alla
vigilanza che, quindi, avrebbe potuto interromperla.
2.4. inosservanza della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b)
cod. proc. pen., in relazione all’art. 597 comma 5 cod. proc. pen. per la
mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena
pecuniaria o altra sanzione sostitutivi ai sensi dell’art. 53 legge n. 689 del
1981.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati tutti i motivi dedotti.

3.1. Quanto al primo motivo relativo alla procedibilità dell’azione penale, rileva il
Collegio che dalle stesse indicazioni contenute nel ricorso emerge che era stata
conferita da parte dell’Amministratore delegato al sig. Andriola Francesco rituale
procura speciale rispondente ai requisiti previsti dalla legge. Non è, difatti,
richiesto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 5 n. 28595
del 6/7/2007, Rv. 237594; sez. 2 n. 2-754 del 16/4/2010, Rv. 247748),
condivisa dal Collegio, che la procura speciale indichi specificamente i reati per i
quali è conferito il potere di sporgere querela, essendo sufficiente l’indicazione
generale della tipologia degli stessi, ove non implicitamente desumibile
dall’oggetto sociale dell’ente. In tale direzione deve evidenziarsi che l’art. 336

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conferita dall’amministratore delegato al sig. Andriola Francesco, che si

cod. proc. pen. consente che la querela venga presentata da un procuratore
speciale e l’art. 122 cod. proc. pen., nell’indicare i requisiti per una valida
procura speciale, precisa che l’atto deve contenere la determinazione
dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.DL’art. 37 disp. att.
cod. proc. pen. consente che la procura speciale di cui all’art. 122 citato possa
essere rilasciata in via preventiva per l’eventualità in cui si verifichino i
presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.DDalla
lettura delle disposizioni di legge richiamate si evince che deve essere indicato

per il quale vengono conferiti poteri tanto rilevanti; è necessario anche indicare
con precisione i fatti ai quali la procura si riferisce.DE evidente che le
precisazioni indicate sono dal legislatore richieste al fine di evitare che il
procuratore speciale travalichi i limiti del mandato, tradendo in tal modo la
volontà del mandante. Insomma il legislatore, in ipotesi come quella del caso di
specie, vuole che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla
procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero
riferita a fatti specificamente indicati nella procura.DL’art. 37 disp. att. c.p.p.
conferisce la facoltà all’avente diritto di rilasciare procure speciali preventive
nella eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al
quale la procura si riferisce.DTale normq si riferisce, evidentemente, alle
strutture complesse che prevedono vari luoghi nei quali si esercita la produzione
e la vendita, ovvero la attività della società o dell’Amministrazione. Ebbene in
ipotesi siffatte il legislatore, consapevole della difficoltà di attivare le procedure
necessarie per pervenire al rilascio di una procura speciale, ha previsto una
semplificazione riconoscendo al titolare del diritto la possibilità di rilasciare una
procura speciale in via preventiva.DIn ipotesi del genere il mandatario potrà
agire soltanto quando si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto – nel
caso specifico presentazione della querela che siano stati specificamente
indicati nell’atto con il quale sia stata rilasciata la procura speciale.D Ritornando
al caso di specie, osserva il Collegio che, Quando sia precisato, nella procura
speciale rilasciata in via preventiva, che la facoltà di proporre querela è
esercitabile da parte del procuratore quando si verifichino fatti previsti dalla
legge come reato in danno della società, si deve ritenere che la condizione
richiesta dall’art. 122 c.p.p., – determinazione dell’oggetto per cui è conferita e
dei fatti ai quali si riferisce – si sia verificata. Infatti l’oggetto della procura
speciale è costituito dal mandato a proporre querela, mentre i fatti ai quali la
procura si riferisce sono i reati commessi in danno della società nel magazzino ai

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con molta precisione, nell’atto di conferimento della procura speciale, l’oggetto

cui è preposto il procuratore. Tale orientamento ha trovato ~i conferma in
una recente decisione delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n. 40354 del
18/7/2013).
3.2. Quanto poi alla dedotta nullità della sentenza impugnata, per omessa
notifica dell’estratto contumaciale, rileva il Collegio che l’estratto contumaciale
della sentenza di appello è stato notificato presso il luogo di residenza
dell’imputato, essendo stato assicurata la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dello stesso, il quale IR proposto tempestivamente ricorso per Cassazione. Si è

cod. proc. pen., essendosi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto
omesso o nullo era preordinata. In tal senso deve affermarsi che la notificazione
dell’estratto della sentenza pronunciata in contumacia dell’imputato è finalizzata
ad assicurare la conoscenza della decisione da parte di quest’ultimo e la
possibilità di proporre impugnazione avverso la stessa; e ciò è effettivamente
avvenuto, pur essendo la notificazione stata eseguita non presso il domicilio
eletto, ma presso la residenza dell’imputato, in tal senso la costante
giurisprudenza di questa Corte (sez. U n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229540; sez.
6 n. 3895 del 4/12/2008, Rv. 242641), condivisa dal Collegio, ha affermato che
la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a
mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra
necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 cod.
proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma
dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art.
184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di
deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180
stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual
caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma
primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del
processo. Nel caso di specie risulta che l’atto è stato consegnato a persona
delegata al ritiro.
2.3. Passando al terzo motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del
fatto, la relativa questione, integrante in astratto solo in vizio di violazione di
legge, non è stata proposta con i motivi di appello e, pertanto, ai sensi dell’art.
606 comma 3 cod. proc. pen., non può essere sollevata per la prima volta
dinanzi a questa Corte di legittimità. Si tratta, come stabilito da questa Corte nel
ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

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verificata, quindi, l’ipotesi di sanatoria della nullità prevista dall’art. 183 lett. b)

dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. per asserito contrasto con gli artt. 24 e
111 Cost. (sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504), di una ragionevole
regolamentazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazioni di legge
dettata da ragioni di funzionalità dell’intero sistema delle impugnazioni, in virtù
delle quali tale specifica impugnazione è ammissibile solo ove la parte abbia
inteso adire i tre gradi di giudizio.
2.4. Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso, è lo stesso ricorrente a
richiamare la giurisprudenza che il Collegio ritiene di condividere (sez. 4 n.

in ordine alla non applicabilità, d’ufficio, della sanzione sostitutiva della pena
detentiva ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981; difatti l’art. 597
comma 5 cod. proc. pen., norma di carattere eccezionale introducente una
deroga al principio generale dell’effetto devolutivo dell’appello stabilito dal primo
comma del medesimo art. 597, contiene l’indicazione tassativa delle facoltà
attribuite d’ufficio al giudice d’appello e tra queste non rientra quella prevista dal
citato art. 53.

4. Al rigetto dell’impugnazione proposta consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15 ottobre 2013

Il Consigliere

nsore

Il Presidente

31024 del 10/1/2002, Rv. 222313; sez. 6 n. 35912 del 22/5/2009, Rv. 245372),

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