Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44339 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44339 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Ciambelli Mario nato a Napoli il 29/12/1977
avverso la sentenza del 19/6/2012 della Corte d’Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Antonio Mura che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 19/6/2012, la Corte d’Appello di Napoli

confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 13/3/2009 con
la quale Ciambelli Mario era stato condannato alla pena di mesi sei di
reclusione ed C 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 1) 56 640 comma
2 n. 1 cod. pen. 2) 497 bis, 61 n. 2 cod. pen. 3) 494 cod. pen.
1.1. La Corte d’Appello di Napoli respingeva le censure mosse con l’atto
d’appello in punto d’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela,
di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso

1

Data Udienza: 15/10/2013

ascritti e di trattamento sanzionatorio con riferimento al giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, sollevando i seguenti
motivi di gravame:
2.1. violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per essere stato ritenuto il reato di cui
agli artt. 56 640 cod. pen. procedibile d’ufficio e non a querela, essendo
stata individuata la persona offesa nell’INPS e non nel beneficiario del

2.2. violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per
essere stato attribuito valore indiziario al riconoscimento dell’imputato
effettuato da parte della polizia giudiziaria sulla base della fotografia
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0.
risultante sul cartell identificativo esistente presso il Comune di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati entrambi i motivi
proposti.
3.1. Quanto al primo motivo attinente alla procedibilità dell’azione penale, la
questione è stata correttamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale
sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 5 n. 12711 del
24/2/2003, Rv. 224263; sez. 2 n. 26493 del 4/5/2007, Rv. 237487),
condivisa dal Collegio, in tema di falsità in titolo di credito, in base alla quale
per persona offesa deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stato
falsamente attribuito l’emissione dell’atto falsificato, ma anche la persona
che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso che in concreto sia stato
fatto del titolo. Nel caso di specie, anche sulla base della formulazione
dell’imputazione e delle circostanze risultanti dalla decisione di merito,
appare evidente che il danno sarebbe stato arrecato all’INPS, in quanto con
il compimento dell’azione, fermatasi alla soglia del tentativo, l’imputato
avrebbe beneficiato ingiustamente di una prestazione erogata dall’ente
pubblico ad un altro soggetto, con conseguente danno per l’ente stesso, che
sarebbe rimasto debitore nei confronti dell’effettivo beneficiario.
3.2. Il secondo motivo rsuttitrettant, attinente al merito del
riconoscimento dell’imputato, è parimenti infondato. Difatti nella sentenza
risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano
già state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che
nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere

bonifico tal De Vivo Luigi.

riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui
quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni
con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata
inammissibile a norma dell’art. 606, terzo cornma, ultima parte, cod. proc.
pen. E così, in particolare, la Corte chiarisce, con valutazioni di fatto del tutto
ragionevoli e quindi non censurabili in questa sede, sulla base di quali
elementi, confermandosi la valutazione del giudice di prime cure, si è potuto

comandante della Stazione Carabinieri di Napoli Arenaccia. Ed in tal senso
assolutamente pertinente è il richiamo ad altra affermazione di questa Corte,
in base alla quale il riconoscimento dell’imputato in un soggetto ritratto in
fotogrammi operato da persona della polizia giudiziaria che vanti una
pregressa conoscenza personale dello stesso ha valore di indizio grave e
preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (sez. 2
n. 15308 del 7/4/2010, Rv. 246925); siamo, appunto, in presenza di un
mezzo di prova non disciplinato dalla legge e pienamente utilizzabile dal
giudice sulla base dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e di libero
convincimento del giudice, il quale ha dato conto nella motivazione dei criteri
in base ai quali il detto riconoscimento è stato considerato attendibile (sez. 5
n. 22612 del 10/2/2009, Rv. 244197).

4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 15 ottobre 2013

Il Consiglie

tensore

Il Presidente

ritenere pienamente attendibile il riconoscimento effettuato da parte del

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