Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44336 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44336 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Morabito Leo,
avverso la sentenza 27.9.12 della Corte d’Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Antonio Mura, che ha
concluso per il rigetto del ricorso previa rettifica della motivazione sulla pena ex
art. 619 c.p.p., con rideterminazione della pena medesima in anni cinque e mesi
quattro di reclusione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 27.9.12 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, pronunciando in
sede di rinvio dopo che la Sez. VI di questa S.C. aveva, con sentenza n. 34347/10
del 13.5.10 (dep. 23.9.10), annullato una precedente pronuncia della stessa Corte
territoriale del 17.3.08, rideterminava la pena a carico di Leo Morabito (imputato
del delitto di cui all’art. 74 co. 1° d..R. n. 309/90) in anni sei di reclusione, previa
esclusione dell’aggravante del ruolo di promotore dell’associazione criminale,
aggravante che nella precedente sentenza del 17.3.08 era stata giudicata
equivalente alle attenuanti generiche.

Data Udienza: 15/10/2013

Tramite il proprio difensore Leo Morabito ricorre contro la sentenza, di cui
chiede l’annullamento per un solo articolato motivo con cui lamenta che i giudici
di rinvio, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, sono immotivatamente
partiti da una pena base di anni dodici di reclusione, superiore al minimo edittale
di anni dieci di reclusione prevista per i meri partecipi ad associazione per
delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il tutto senza considerare il suo
stato di incensuratezza e il ruolo marginale da lui svolto all’interno del sodalizio

criminale (non essendosi reso responsabile di condotte punite ex art. 73 cit. d.P.R.
n. 309/90). Denuncia altresì, sempre riguardo al trattamento sanzionatorio, un
errore di calcolo perché in motivazione la pena base di anni dodici di reclusione
risulta ridotta ad anni nove per effetto della diminuzione di un terzo in ragione
delle già concesse attenuanti generiche, mentre in tal caso la diminuzione di un
terzo avrebbe dovuto portare alla pena di anni otto di reclusione, ulteriormente
ridotta, per la diminuente del rito abbreviato, ad anni cinque e mesi quattro di
reclusione in luogo dei sei anni di reclusione irrogati in dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- L’impugnata sentenza ha, sia pure per implicito (sulla motivazione implicita
la giurisprudenza di questa S.C. è costante: cfr., e pluribus, Cass. Sez. VI n.
20092 del 4.5.2011, dep. 20.5.2011; Cass. Sez. IV n. 1149 del 24.10.2005, dep.
13.1.2006; Cass. Sez. IV n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004), dato conto del
trattamento sanzionatorio da applicare all’odierno ricorrente una volta esclusa
l’aggravante oggetto del giudizio di rinvio, là dove ha evidenziato l’esistenza d’un
rapporto diretto del Morabito con lo Stilo e il Montalbano (che occupavano una
posizione apicale nella predetta associazione) e con i fornitori del sodalizio
criminale finalizzato al traffico di stupefacenti.
Tale rapporto diretto, seppur insufficiente a configurare il ruolo di promotore
inizialmente contestato al ricorrente, nondimeno è stato considerato tale da
giustificare una pena base superiore (per altro, di soli due anni) rispetto
all’assoluto minimo edittale e da escludere quel ruolo marginale di cui si parla in
ricorso.
Le ulteriori considerazioni svolte nell’atto di impugnazione in ordine all’asserita
incensuratezza del Morabito sollecitano soltanto un nuovo apprezzamento in
punto di fatto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., il che non è consentito in sede di
legittimità.
2

ì.

È vero, invece, che nella motivazione della sentenza il calcolo della pena
presenta l’errore evidenziato in ricorso.
Si tratta di mero errore di calcolo rettificabile da questa S.C. ai sensi dell’art.
619 co. 2° c.p.p. nei sensi appresso chiariti.
Si premetta che le attenuanti dell’art. 62 bis c.p. erano state concesse al
Morabito dalla sentenza 17.3.08 della Corte d’appello di Reggio Calabria (poi

S.C.) con criterio di equivalenza rispetto all’aggravante dell’essere stato fra i
promotori dell’associazione criminale.
Il venir meno dell’aggravante, all’esito del giudizio di rinvio, ha reso
obbligatorio applicare la riduzione delle attenuanti generiche, che la Corte
territoriale ha stimato in un terzo della pena base.
Pertanto, la pena base correttamente individuata dall’impugnata sentenza in anni
dodici di reclusione, diminuita di un terzo per effetto delle attenuanti dell’art. 62
bis c.p., si riduce non già ad anni nove, bensì ad anni otto, con ulteriore
diminuzione ex art. 442 co. 2° c.p.p. ad anni cinque e mesi quattro di reclusione
per effetto della scelta del rito abbreviato (all’esito del quale il Morabito aveva
riportato condanna con sentenza emessa il 17.5.05 dal GUP del Tribunale di
Reggio Calabria).

2- In conclusione, ex art. 619 co. 2° c.p.p. si rettifica la pena, da indicare sia nel
dispositivo che nella motivazione dell’impugnata sentenza, in anni cinque e mesi
quattro di reclusione. Si rigetta nel resto il ricorso.
Sempre ai sensi dell’art. 619 co. 2° c.p.p. tale rettifica non importa
annullamento della sentenza, ma esclude la condanna del Morabito al pagamento
delle spese processuali di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
rettifica la pena, da indicare sia in dispositivo che in motivazione, in anni cinque e
mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, in data 15.10.13.

parzialmente annullata dalla citata sentenza n. 34347/10 della Sez. VI di questa

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