Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44334 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 44334 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da Minzotero Mario e Minzotero Antonio,
avverso la sentenza 30.10.12 della Corte d’Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Antonio Mura, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso di Mario Minzotero e per il rigetto di
quello di Antonio Minzotero.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 30.10.12 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 17.4.09 dal Tribunale della stessa sede,
riconosciuta in favore di Mario ed Antonio Minzotero l’attenuante di cui al
capoverso dell’art. 648 c.p., riduceva la pena per ognuno di loro a mesi 6 di
reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di ricettazione d’un telefonino
cellulare.
Tramite i rispettivi difensori i Minzotero ricorrevano contro detta sentenza, di
cui chiedevano l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti
prescritti dall’art. 173 co. 1° disp. att. c.p.p..

Data Udienza: 15/10/2013

2

a) Antonio Minzotero lamentava nullità assoluta di tutto il giudizio per
violazione degli artt. 157 co. 3°, 179 e 552 c.p.p., per avere la Corte
territoriale disatteso la doglianza, già sollevata in appello, della nullità
della notifica del decreto di citazione a giudizio, notifica effettuata a
mezzo posta con avviso di ricevimento ricevuto da un sedicente nipote del
destinatario di cui non si comprendevano le generalità e che non si era

secondo avviso all’imputato, in aperta violazione della legge n. 31/08, con
conseguente nullità assoluta — e non a regime intermedio — della notifica,
desumibile anche dall’esigenza di adeguare alla giurisprudenza europea la
normativa italiana sui procedimenti penali svolti in assenza dell’imputato;
b) entrambi i Minzotero denunciavano vizio di motivazione e violazione di
legge perché l’impugnata sentenza era priva di adeguato supporto
argomentativo sull’elemento psicologico del delitto di ricettazione e,
segnatamente, sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del
telefonino in discorso; in particolare, Mario Minzotero affermava di aver
fornito ampia ed attendibile giustificazione del possesso del bene,
consegnatogli dal fratello Antonio;
c) Antonio Minzotero lamentava erroneo ed immotivato diniego
dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p. (pur compatibile con quella dell’art.
648 co. 2° c.p. già riconosciuta dalla Corte territoriale), atteso che il
modello del telefonino medesimo (un Nokia 3510) era notoriamente di
modesto valore economico; ciò aveva comportato solo lievissime
ripercussioni sul patrimonio della persona offesa, che non aveva neppure
ritenuto di costituirsi parte civile;
d) Mario Minzotero si doleva, infine, del diniego delle attenuanti generiche,
non concesse solo per i precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il motivo che precede sub a) è infondato.
In primo luogo, non è causa di nullità della notificazione eseguita a norma
dell’art. 157 co. 1° c.p.p. l’omessa indicazione, nella relata dell’ufficiale
giudiziario, della qualità del consegnatario dell’atto, in mancanza di prova, da
parte di costui, del difetto di detta qualità, nonché, quando prevista, della

dichiarato convivente né addetto alla casa; inoltre, non era stato inviato un

3

relazione di convivenza, altrimenti presunta (cfr. Cass. Sez. I n. 38161 del
24.9.08, dep. 7.10.08, rv. 241134).
Inoltre — e ciò è assorbente — la doglianza si scontra con il contrario
insegnamento giurisprudenziale (dal quale non si ravvisa motivo di discostarsi) in
tema di notifica all’imputato del decreto di citazione: invero, le S.U. di questa
S.C. hanno ripetutamente statuito che la nullità assoluta e insanabile prevista

o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti
inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato,
mentre non ricorre ove si sia verificata esclusivamente la violazione delle regole
sulle sue modalità di esecuzione (v. Cass. S.U. n. 119 del 27.10.2004, dep.
7.1.2005; in senso conforme cfr., altresì, Cass. Sez. I n. 46537 del 27.10.2005,
dep. 20.12.2005, nonché Cass. S.U. n. 19602 del 27.3.08, dep. 15.5.08, rv.
239396, Cass. Sez. IV n. 15081 dell’8.4.10, dep. 19.4.10, rv. 247033).
In quest’ultima evenienza, secondo la summenzionata giurisprudenza, si
verifica, di regola, una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale
di cui all’art. 184 c.p.p., co. 1°, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p e
alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di
rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., sempre che non risulti in concreto inidonea a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. Tuttavia,
anche in siffatta evenienza l’imputato che intenda denunciare la nullità assoluta
della notificazione non può limitarsi a dedurre l’inosservanza della norma, ma
deve rappresentare al giudice di non avere avuto notizia dell’atto e indicare gli
specifici elementi che consentano la verifica di quanto affermato (v. sempre Cass.
S.U. n. 119/2005 cit.).
Nel caso di specie il difensore di fiducia dell’imputato è comparso alla prima
udienza (tenutasi il 18.7.08) senza nulla eccepire a riguardo, come evidenziato
dall’impugnata sentenza (circostanza non smentita in ricorso).

2- Il motivo che precede sub b) è manifestamente infondato perché contrario al
costante orientamento di questa S.C. in base al quale, ai fini della configurabilità
del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta —
così come hanno fatto i giudici del merito – anche sulla base dell’omessa, o non
attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è

dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa

4

sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
un acquisto in mala fede (cfr. ad es. Cass. Sez. II n. 16949 del 27.2.2003, dep.
10.4.2003; Cass. Sez. II n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. II n.
9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. II n. 2436 del 27.2.97, dep.
13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha, con motivazione immune da censure,

acquistato il telefonino, vi avevano inserito schede telefoniche a loro intestate.

3- Il motivo che precede sub c) è infondato.
È pur vero che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista
dall’art. 62 n. 4 c.p. è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione
(sebbene nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta
estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto: cfr. Cass. Sez. II n. 49071
del 4.12.12, dep. 18.12.12, rv. 253906).
Nondimeno nel caso di specie valga il dirimente rilievo che la gravata pronuncia
ha — con motivazione scevra da vizi logici o giuridici — ritenuto che, in assenza di
prova del valore del telefonino cellulare e delle condizioni patrimoniali della
persona offesa, non potesse applicarsi l’invocata attenuante.
Si tratta di apprezzamento di merito cui non può l’odierno ricorrente opporre, in
sede di legittimità, contrarie valutazioni in fatto.

4- Il motivo che precede sub d) è manifestamente infondato, noto essendo in
giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità
delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il
giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo
invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne
consegue che con il rinvio ai precedenti penali dell’imputato, indice concreto
della personalità del reo, l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di
motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. In. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98;
Cass. Sez. I n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

5- In conclusione, il ricorso di Antonio Minzotero è da rigettarsi, mentre va
dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza quello del fratello Mario.

segnalato che i ricorrenti, senza chiarire in alcun modo come e da chi avessero

5

Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e del solo Mario Minzotero anche al versamento a favore
della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro
1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

rigetta il ricorso di Minzotero Antonio e dichiara inammissibile il ricorso di
Minzotero Mario. Condanna entrambi al pagamento delle spese processuali e
Minzotero Mario anche al versamento della somma di
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 15.10.13.

e 1.000,00 alla Cassa delle

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA