Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44328 del 16/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44328 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COTRONEO GIUSEPPE N. IL 27/01/1973
avverso l’ordinanza n. 110/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 20/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A eckA:k.3 6c4j24_ )
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Data Udienza: 16/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. In data 21 febbraio 2013 il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo quale
Giudice del Riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza
di custodia cautelare in carcere emessa in data 18 gennaio 2013 nei confronti di
Cotroneo Giuseppe dal GIP presso il Tribunale di Palmi.
Giova precisare che con tale provvedimento il GIP aveva ritenuto sussistente la

specifici, nell’ambito della più ampia contestazione operata dal P.M. richiedente,
consistenti :
a) nel reato di concorso nella introduzione nel territorio dello stato di un’arma
comune da sparo, oggetto di rinvenimento e sequestro (in danno di Brenka
Frantisek e Kantor Robert ) il 2 dicembre 2010 in Vibo Valentia ;
b) nel reato di offerta in vendita di più armi comuni da sparo, relativamente alle
trattative intercorse tra il Cotroneo e Dudek Karol nel periodo intercorso tra il
mese di settembre ed il mese di novembre del 2010.
Nel valutare il materiale raccolto e le questioni poste dalla difesa, il TdL aderiva
pienamente alla ricostruzione dei fatti ed alle valutazioni in diritto già compiute
dal GIP in sede di emissione del titolo cautelare, con ampio rinvio ai contenuti
della prima ordinanza.
Procedendo per sintesi, va dunque evidenziato che la complessa attività
investigativa realizzata già a partire dal luglio del 2010 si incentra – per ciò che
risulta dal titolo cautelare e dal provvedimento qui impugnato – sulle diverse
attività delittuose poste in essere da Dudek Karol, soggetto di nazionalità
slovacca da tempo dimorante nella zona di Gioia Tauro.
La sottoposizione a controllo di talune utenze telefoniche in uso al Dudek
consentiva di accertare, per quanto qui rileva, l’esistenza di frequenti contatti sia telefonici che visivi – tra lo stesso Dudek e Cotroneo Giuseppe, gestore di un
bar sito in S. Vitaliano.
La interpretazione dei contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, dato il
linguaggio criptico utilizzato, in chiave accusatoria – quali conversazioni riferibili
all’acquisto di armi che il Cotroneo doveva realizzare per conto di ulteriori
soggetti e che il Dudek avrebbe dovuto importare dal suo paese di origine e
consegnare al Cotroneo – si fonda essenzialmente sulla valorizzazione di un
complesso di elementi logici e storici.
Tra questi di primaria importanza è l’avvenuto arresto in data 2 dicembre 2010
di due corrieri – Brenka Frantisek e Kantor Robert – trovati in possesso in Vibo
Valentia di una pistola calibro 9 x 19 e di un silenziatore che avevano introdotto
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gravità indiziaria a carico del Cotroneo esclusivamente in relazione a due aspetti

illegalmente in Italia e che in quello stesso giorno avrebbero dovuto consegnare
a Dudek Karol, con cui erano in costante contatto (specie il Brenka) già da
diversi giorni.
A sua volta, il Dudek era da tempo in contatto con l’attuale indagato Cotroneo, il
quale non solo era stato messo al corrente dell’arrivo di detta arma ( così si
interpreta il contenuto della conversazione intercorsa tra il Dudek e il Cotroneo
alle ore 13.08 dello stesso giorno, poche ore prima dell’arresto dei corrieri, lì
dove Dudek afferma … io vado adesso a ..prendere bimba.. capisci ? .. e dopo

avvenendo, lo invita a .. venire là .. ) ma aveva nei mesi antecedenti – specie tra
settembre ed ottobre – più volte sollecitato, con particolare insistenza, l’arrivo di
«qualcosa» che il Dudek doveva procurare in Slovacchia e far giungere in
calabria.
In una prima conversazione di rilievo, quella del 17 settembre 2010 il Cotroneo
chiede al Dudek (che si trova in Slovacchia) ..dieci, quelli grandi.. affermando di
avere già risolto il problema della loro collocazione successiva .. mezz’ora come

sei qua ed è tutto a posto.. ; a fronte della insistenza del Cotroneo che gli chiede
.. posso prendere impegno ? il Dudek risponde., ancora non lo so, dieci
grandi..vediamo Peppe..

ma nel prosieguo il Dudek rassicura il suo

i n te rl o cu to re.. sicuro, sì.. .
In una successiva conversazione, sempre tra i due, del 20 settembre 2010, il
Cotroneo, nel ricordare a Dudek Karol l’impegno preso afferma, tra l’altro .. ti

ricordi quel giorno quando ti ho chiamato ? ti ho chiamato che c’erano queste
persone qua davanti a me.. .. per questo mò loro sanno che tu.. per mercoledì
ci.. magari., quella ragazza viene ? .. e il Dudek .. non lo so, adesso aspettare
come te.. capisci ? .
Da tale scambio di battute si deduce – a giudizio del GIP e del TdL – che l’ordine
delle ..dieci grandi.. riguardava armi lunghe che il Dudek doveva reperire sul
mercato clandestino slovacco e che il Cotroneo aveva già piazzato con
destinazione agli acquirenti finali calabresi. Da ciò l’insistenza del Cotroneo per
fare in modo che il Dudek rispettasse i tempi della consegna.
Nel prosieguo della medesima conversazione Dudek specifica che il motivo
dell’attesa è dovuto al fatto che .. io non ho i soldi. .aspettare per questo.. e il
Cotroneo, nel sollecitare in ogni caso la conclusione dell’affare afferma ..

vedi,

più quello che puoi.. capisci, non solo quelli. .pure … piccole, capito ? .. .
Da qui la considerazione per cui, viste le segnalate difficoltà nel reperimento di
armi lunghe il Cotroneo avrebbe con tali parole chiesto – in alternativa – armi
corte.
Nelle settimane successive si registrano altre conversazioni di interesse.
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aver avuto conferma della comprensione da parte del Cotroneo di ciò che stava

In data 23 settembre 2010 il Cotroneo sollecita il rientro del Dudek e gli chiede
se porta con sè ..qualche ragazza.. ; in data 27 settembre, essendo il Dudek
ancora in Slovacchia, Cotroneo si preoccupa di sapere con maggior certezza la
data del rientro., questione di uno o due giorni ci vediamo sicuro, no ? .. ma il
Dudek gli risponde .. io ce l’ho grande problemi .. non ce l’ho niente ancora… ed
altresì afferma .. io ventimila almeno ancora lui… .
Da qui la valutazione circa la verosimile insorgenza di difficoltà nella conclusione
dell’acquisto dovute al fatto che il Dudek non aveva saldato un precedente debito

Altre insistenze del Cotroneo circa il rientro del Dudek vengono poi constatate
nella conversazione del 30 settembre ed in quella del 2 ottobre, sino al rientro in
Italia del Dudek che avviene, secondo le compiute verifiche investigative, in data
8 ottobre 2010.
In tale data i due si incontrano ma, con tutta probabilità, il Dudek nulla consegna
al Cotroneo. Emerge infatti che il Dudek subito dopo l’incontro – anche in virtù di
difficoltà nel reperimento dell’alloggio – intende rientrare nel suo paese ma è
proprio il Cotroneo a chiedergli di restare (conversazione del 8 ottobre 2010 alle
ore 19.10 in cui, a fronte della comunicazione del rientro da parte del Dudek il
Cotroneo afferma, tra l’altro ..

non fare lo scemo. .non c’è niente di male

qua. .torna indietro., non mi lasciare qua così.., non è successo niente.. ). Da qui
la considerazione espressa dai giudici terroriali circa il fatto che la mancata
consegna aveva creato tensioni tra i due che il Cotroneo tendeva in ogni caso a
minimizzare.
Ora, la sequenza sin qui sintetizzata – in una con l’episodio già descritto del 2
dicembre – determina, come si è detto, la valutazione di gravità indiziaria da
parte del GIP e del TdL – non solo per il concorso nella importazione dell’arma
sequestrata ma in relazione al delitto di offerta in vendita di più armi comuni da
sparo di cui agli articoli 1 e 7 legge n. 895 del 1967 (come sostituiti
rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 14 legge n. 497 del 1974) per come
interpretato, nella sua dimensione fattuale e giuridica, da questa corte di
legittimità in diverse decisioni, puntualmente riportate.
Sul punto, il Tribunale osserva che non vi è dubbio circa il fatto che la trattativa
fosse seria – in ciò confutando una delle prospettazioni difensive – ed avesse ad
oggetto l’acquisto di armi (prima lunghe, poi anche corte) in virtù della
ricostruzione complessiva della ragione dei frequenti contatti tra i due, dei
termini utilizzati dal Cotroneo (tesi a dissimulare l’oggetto della richiesta ma
comunque indicativi del materiale trattato) e del riscontro offerto da quanto poi
realmente avvenuto il 2 dicembre del 2010.

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con il suo fornitore.

Nel valutare le prospettazioni della difesa, il Tribunale afferma inoltre che non
può dirsi non punibile la trattativa lì dove la stessa abbia ad oggetto armi comuni
da sparo, in virtù di quanto previsto dall’art. 7 della legge n.895 del ’67, che
funge da estensione dei divieti e del precetto di cui all’art. 1 della stessa legge;
che non poteva ritenersi logica la spiegazione alternativa fornita dalla difesa – in
rapporto all’episodio del 2 dicembre – e consistente nella lettura del riferimento
alla ..bimba.. come indicativo della figlia minore del Dudek e ciò sia in virtù del
fatto che non è dimostrata l’esistenza della minore e la sua presenza in Italia sia

Ancora il Tribunale si sofferma sulla versione fornita dal Cotroneo in sede di
interrogatorio di garanzia – ove l’indagato aveva affermato che le richieste rivolte
al Dudek riguardavano l’acquisto di autovetture – ma la ritiene del tutto
incongrua, per l’avvenuto utilizzo – in ipotesi – di termini troppo generici (..

grandi .. e „piccole-) ed anche in rapporto all’eccessivo numero (dieci) di
vetture grandi che sarebbero state ordinate dal Cotroneo, semplice gestore di un
bar.
Circa il tema delle esigenze cautelarí e della scelta della misura, il Tribunale
osserva che sussistono esigenze specialpreventive di particolare intensità e ciò
sia in rapporto alle modalità dei fatti (trattative per l’acquisto di più armi e
rapporti con soggetti cui le stesse sarebbero state destinate) che in virtù
dell’esistenza di precedenti a carico del Cotroneo. Di qui la giustificazione della
adozione della più grave misura carceraria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore di fiducia Cotroneo Giuseppe, articolando distinti motivi.
Con il primo si deduce violazione di legge – in particolare delle norme regolatrici
del concorso di persone nel reato e della legge n.895 del 1967 – e vizio di
motivazione del provvedimento impugnato per illogicità e incompletezza, non
essendo stati realmente valutati i motivi posti a sostegno del riesame.
In sintesi, il ricorrente evidenzia che la valutazione dei pretesi dati indiziari
operata dal TdL, in aderenza al percorso seguito dal GIP, non affronta taluni nodi
essenziali – segnalati in sede di istanza di riesame – in punto di responsabilità
concorsuale, arrivando ad esprimere giudizi meramente congetturali.
In particolare non vi sarebbe, nell’incarto processuale, alcun dato probatorio
idoneo a sostenere che – nella prima fase dei contatti intercorsi tra il Cotroneo e
il Dudek – siano state ordinate, da parte del Cotroneo, armi da cedere a soggetti
terzi rimasti non identificati.

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in virtù del contrasto logico con tutto il complesso degli eventi esaminati.

Sono state intercettate conversazioni, peraltro dal significato non univoco,
esclusivamente tra il Cotroneo ed il Dudek, ma non vi è alcun contatto che possa
asseverare l’ipotesi che il Cotroneo rivestisse la qualità di intermediario per la
cessione delle eventuali armi a soggetti terzi.
Da qui la considerazione della non punibilità del Cotroneo in relazione alla
ipotizzata trattativa ove avrebbe rivestito il ruolo del potenziale acquirente,
pacificamente non incriminabile per assenza del presupposto della disponibilità.
Sul punto si evidenzia l’omessa motivazione da parte del Tribunale e ciò anche in

trattative medesime per il consistente dubbio circa la stessa disponibilità delle
armi in capo al Dudek. Costui, infatti, in più occasioni avrebbe evidenziato la
mancanza di disponibilità degli oggetti richiesti per assenza di risorse
economiche e tale dato risulta del tutto sottovalutato nell’economia della
decisione.
Non potrebbe ritenersi, dunque, punibile il Cotroneo per la prima ipotizzata fase
delle trattative, nè vi sarebbero effettivi elementi indizianti circa l’episodio
avvenuto in data 2 dicembre 2010.
Sul punto si sostiene che manca del tutto la gravità indiziaria – rettamente intesa

riferimento al rilievo – pure mosso dalla difesa – della assenza di serietà delle

– circa l’apporto concorsuale fornito dal Cotroneo alla deliberazione criminosa già 1 2-41′
insorta in capo al Dudek e agli altri correi, comunque intenzionati ad importare
armi, nonchè a svolgere altre attività illecite sul territorio italiano, come
confermato dalle dichiarazioni confessorie rese dal Kantor, non oggetto di
valutazione.
Non potrebbe interpretarsi in tal senso la conversazione intercettata in data 2
dicembre 2010 ed intercorsa tra il Cotroneo e il Dudek, conversazione definita
occasionale – anche in relazione al tempo intercorso dalle precedenti – ed al cui
interno non si rinviene un chiaro elemento conoscitivo da cui poter desumere
l’esistenza di un precedente accordo tra i due teso alla consegna dell’arma poi
rinvenuta.
Si lamenta, pertanto, non solo l’assenza – in fatto – di concreti elementi indizianti
a carico del Cotroneo ma anche l’omesso esame degli specifici motivi esposti in
sede di introduzione della procedura incidentale.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla parte
dell’ordinanza in cui si ritiene adeguata la misura in atto. A parere del ricorrente
il TdL avrebbe sostanzialmente violato l’obbligo di motivazione in tema di scelta
della misura, non dando attuazione al disposto normativo di cui all’art. 275 cod.
proc. pen. . In particolare, non risultano esplicitati i motivi per cui l’applicazione
di misura meno afflittiva – quale quella degli arresti domiciliari – non risulterebbe

idonea a garantire le esigenze ritenute sussistenti, non essendovi motivo per
porre in dubbio il rispetto dei limiti derivanti dal trattamento meno rigoroso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
Le censure mosse con il primo motivo, incentrate sulla ritenuta assenza del
presupposto normativo della gravità indiziaria – sia in riferimento alla condotta

(settembre/novembre 2010) che in rapporto alla specifico episodio del 2
dicembre 2010 – non si confrontano in modo adeguato con l’ampia ed esaustiva
motivazione redatta, in proposito, dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.
Dando per assodata la traduzione della formula normativa «gravi indizi di
colpevolezza» in un concreto giudizio prognostico capace di rapportare la valenza
probatoria degli elementi a carico sul futuro esito del giudizio, in termini di
«elevata probabilità di condanna», va qui affermato che i reiterati contatti
telefonici (e visivi) intercorsi tra l’odierno ricorrente e Dudek Karol sono stati
correttamente interpretati dai giudici del merito cautelare, con motivazione priva
di vizi logici e travisamenti di contenuto.
In particolare, va premesso che corretto risulta essere l’inquadramento giuridico
della prima fase del rapporto, contestato al Cotroneo in termini di «offerta in
vendita di più armi comuni da sparo» .
Tale condotta, espressamente prevista come reato dall’art. 1 della legge n.895
del 1967 (e dunque richiamata nel successivo art. 7 relativo alle armi comuni da
sparo) nella parte in cui in detta norma si usa l’espressione «pone in vendita», è
stata ritenuta sussistente – secondo gli insegnamenti di questa Corte – anche
nelle ipotesi in cui il soggetto che «offre» non sia ancora nel materiale possesso
delle armi in questione ma abbia, a sua volta, la concreta possibilità di procurare
ai potenziali acquirenti l’effettiva disponibilità delle armi .
In particolare, nella recente decisione Sez. I, n. 5570 del 11.11.2011 (rv
251835) si è confermato che la serietà delle trattative finalizzate alla cessione a
terzi delle armi integra gli estremi della condotta punibile pur in assenza della
diretta disponibilità, in capo al mediatore, di quanto offerto in vendita senza
licenza dell’autorità.
Tale orientamento è espressione di una costante interpretazione della norma (si
veda, tra le altre, Sez. I n. 5619 del 14.1.2008, rv 238861) tesa a valorizzare
l’aspetto penalistico del possesso come possesso «mediato» e dunque come
relazione di fatto tra un soggetto e una res che non esclude il coinvolgimento di
altri soggetti quali intermediari nella materiale detenzione; in ciò la condotta di
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tenuta dal Cotroneo nella prima fase della vicenda investigata

porre in vendita costuisce di per sè attività che implica in capo a colui che offre
una relazione con l’arma oggetto di contrattazione, pur se mediata.
La particolare pericolosità delle condotte di intermediazione in tema di armi, in
tal senso, giustifica ampiamente il ricorso ad una tecnica di incriminazione
(attraverso il divieto di porre in vendita) tesa ad anticipare, nell’ambito di un
reato di pericolo, la soglia di punibilità ad un momento che può essere, in
concreto, antecedente rispetto alla materiale consegna delle armi oggetto della
trattativa.

in cui i terzi ‘destinatari’ delle armi siano rimasti non identificati in concreto (in
tal senso Sez. I 10.1.1986, ric. Carpano).
Dunque, ciò che rileva ai fini della incriminazione della condotta tenuta dal
Cotroneo – come evidenziato nel provvedimento impugnato – è l’offerta in
vendita nei confronti di soggetti terzi, a lui vicini, delle armi che il Dudek aveva il
compito, a sua volta, di introdurre in Italia ed in ciò risulta rispettata la
condizione di punibilità prevista dall’art. 6 del codice penale, atteso che detta
proposta di vendita risulta posta in essere sul territorio nazionale, anche se le
armi dovevano essere importate da paese straniero (sul punto, in tema di
stupefacenti Sez. IV n.44837 del 11.10.2012, rv 254968).
Ciò che rileva, pertanto – al fine di superare la barriera logica posta dal principio
di materialità delle condotte punibili derivante dagli articoli 49 co.2 e 115 co.1
codice penale – è la ritenuta serietà della trattativa, intesa come sussistenza
effettiva della volontà di addivenire all’accordo, sostenuta dalla effettiva capacità
di realizzare, da parte del venditore, l’effetto richiesto dall’acquirente.
Ora, nel caso in esame, va precisato che correttamente nel provvedimento
impugnato sono state valorizzate le numerose conversazioni oggetto di
intercettazione in cui il Cotroneo manifesta al Dudek l’urgenza di ottenere il
possesso materiale delle armi richieste (non vi è dubbio circa la natura degli
oggetti, alla luce del complessivo esame delle condotte tenute dai due e sfociate
nell’episodio del 2 dicembre) avendo già reperito gli acquirenti «finali». Da ciò si
è, con deduzione del tutto logica e immune da vizi di sorta, ritenuta non solo
esistente ma «seria» la trattativa realizzata dal Cotroneo con detti soggetti (in
ciò ravvisandosi la punibilità, per quanto sinora detto) pur se gli stessi sono
rimasti non identificati in concreto.
Ben chiara è infatti l’ esistenza dei soggetti interessati che in una occasione secondo i contenuti dimostrativi riversati nel provvedimento impugnato avrebbero anche assistito ad una delle conversazioni telefoniche intercorse tra il
Cotroneo e il Dudek.

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Si è osservato, in proposito, che il reato in questione sussiste anche nelle ipotesi

1241

Gli elementi di fatto, invece, valorizzati nel ricorso al fine di smentire la serietà
della trattativa riguardano – a ben vedere – l’esame delle ragioni per cui il Dudek
non riesce, pur essendosi ampiamente adoperato in tal senso, a concretizzare
l’acquisto delle armi in territorio slovacco, sino al suo rientro in Italia il giorno 8
ottobre. Ma tale circostanza, che obiettivamente crea tensioni tra i due, altro non
è che la ulteriore dimostrazione della serietà dell’impegno che il Cotroneo, per
quanto qui rileva, aveva preso con i soggetti destinatari dei materiali e non
risulta idonea a scalfire le valutazioni espresse dal Tribunale circa l’avvenuta

Del pari infondate sono le doglianze relative alla ricostruzione indiziaria dello
specifico episodio avvenuto in data 2 dicembre 2010.
I contatti intervenuti tra il Cotroneo e il Dudek sono stati, infatti, correttamente
interpretati come finalizzati ad ottenere la consegna dell’arma (indicata nelle
conversazioni come-bimba..) questa volta ‘in arrivo’ , non essendovi altra logica
spiegazione della necessità per il Cotroneo di raggiungere con urgenza il Dudek
nel luogo in cui aveva appuntamento con i due corrieri (conversazione delle ore
13.08 nella parte in cui il Dudek invita Cotroneo a ..venire là.. ed ottiene risposta
affermativa) . La correlazione logica tra tale appuntamento e l’arrivo del Brenka
con la pistola – poi oggetto di sequestro – è stata correttamente motivata alla
luce dei precedenti contatti tra Dudek e Cotroneo e del monitoraggio costante
dei movimenti dei corrieri attraverso i contatti con Dudek Karol, preceduto dalle
precise richieste del Dudek rivolte al suo connazionale, pure oggetto di
captazione. Peraltro dalle attività di polizia giudiziaria, riportate nel
provvedimento impugnato, si apprende che il Dudek si era effettivamente recato
– in auto e in compagnia di un nipote – nel luogo ove era convenuto
l’appuntamento con i due corrieri Brenka e Kantor (che viaggiavano a bordo di
diversa auto poi fermata dagli operanti) e tale circostanza, vista l’assenza di
soggetti di sesso femminile sia nell’auto di Dudek che in quella dei corrieri,
esclude alla radice la bontà della versione difensiva resa dal Dudek e tesa a
rappresentare la „bimba.. che doveva recuperare come, in realtà, sua figlia.
La consegna al Cotroneo dell’arma caduta in sequestro è stata correttamente
ritenuta, nel provvedimento impugnato, l’obiettivo dell’azione di introduzione
della stessa nel territorio dello stato ed in ciò risulta essere integrato il
presupposto normativo di cui all’art. 110 cod. pen., trattandosi di contributo di
certo rilevante ai fini del rafforzamento – quantomeno – dell’altrui proposito
criminoso.
Da quanto sinora detto deriva la considerazione della complessiva infondatezza
del primo motivo di ricorso.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo.
9

consumazione del reato in parola.

Il Tribunale, infatti, risulta aver motivato tanto la sussistenza del pericolo di
reiterazione che l’adeguatezza della misura detentiva compiendo riferimento alle
specifiche modalità della condotta (importazione di una pistola preceduta da
serie trattative finalizzate alla vendita di più armi comuni da sparo) e alla
negativa personalità dell’imputato, non solo in ragione dei precedenti ma anche
in virtù di riferimenti evincibili dai materiali investigativi alla esistenza di rapporti
illeciti con più persone (alcune delle quali, peraltro, erano in attesa di ricevere le
armi che il ricorrente si era impeganto a procurare). A fronte di tale sintetica –

ritenersi carente il supporto argomentativo circa la scelta della misura,
apparendo evidente la sottostante valutazione di inadeguatezza di misure meno
afflittive, dato il livello di pericolosità soggettiva constatato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1

ter.

Così deciso il 16 settembre 2013

ma esauriente- motivazione, non affetta da vizi logici o percettivi, non può

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