Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44327 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44327 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIRRA CIRO N. IL 27/10/1970
avverso la sentenza n. 3059/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 15/10/2015

RG 7596/15

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 385 c.p. e vizio della motivazione in relazione alla
affermazione di responsabilità non essendovi giustificazione in ordine alla reiezione delle
doglianze mosse dalla difesa in ordine alla dedotta incertezza della prova relativa al primo
episodio ed al luogo dove l’imputato fu trovato, pertinenza della casa paterna; come pure al
secondo episodio per il quale si limita ad affermare che la deposizione del padre non è idonea a
scalfire il quadro probatorio che non si esplicita. Si deduce, inoltre, violazione dell’art. 62bis e
vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, consistente in mere
clausole di stile.
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata che ha giustificato – senza vizi logici e giuridici – sia l’affermazione di
responsabilità sulla base degli accertamenti di p.g.,
sia
la esclusione delle attenuanti
generiche
in relazione alla disinvolta ripetuta violazione, specificamente motivando su
entrambe le doglianze difensive al riguardo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presidente
Giacoml
P aolo0

L’imputato BIRRA Ciro ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il 30.6.2009 appellata
dallo stesso imputato, che affermava la responsabilità del predetto in ordine al reato di cui
all’art. 385 c.p., con condanna a pena di giustizia.

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