Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44326 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44326 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO GIOVANNI N. IL 02/11/1958
avverso l’ordinanza n. 514/2012 TMB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 21/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
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lette/sentite le conclusioni del PGBotgt:
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A-t.. /L

Uditi difensor Avv.;/

Data Udienza: 29/05/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 21.3.2012 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo del
detenuto SANTORO GIOVANNI avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di
Milano del 30.12.2011 con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liberazione
anticipata relativa al periodo 22.5.2006 – 22.2.2010.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il Santoro era stato condannato con sentenza in
data 5.12.2007 dal Tribunale tedesco di Karlsruhe; detta sentenza era stata riconosciuta in
Italia con sentenza in data 23.2.2010 della Corte d’appello di Napoli, la quale aveva

emissione della stessa sentenza (23.2.2010).
Secondo il Tribunale di sorveglianza, il periodo di detenzione sofferto in Germania dal Santoro
– in relazione al quale era stato chiesto il beneficio della liberazione anticipata – non era
compreso nell’esecuzione di pena che il Santoro stava scontando in Italia, pena che era stata
determinata con la sentenza di riconoscimento, detraendo dalla pena inflitta dal giudice
tedesco il residuo di pena da scontare alla data della pronuncia della stessa sentenza di
riconoscimento.
A giudizio del Tribunale di sorveglianza, per la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento
delle persone condannate (resa esecutiva in Italia con legge 25.7.1988 n.334) l’ordinamento
penitenziario italiano si poteva applicare limitatamente al periodo di pena eseguibile in Italia.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Santoro Giovanni,
chiedendone l’annullamento per inosservanza dell’art. 738 c.p.p. e degli artt. 9 e 10 della
convenzione di Strasburgo, nonché per manifesta illogicità della motivazione.
L’art. 738 c.p.p. stabilisce che la pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini
dell’esecuzione, e la norma doveva essere interpretata, in base ai principi contenuti nella
Costituzione, non solo nel senso di computare come presofferto la pena scontata nel paese che
aveva emesso la condanna, ma prendendo in considerazione detto periodo anche ai fini
dell’applicazione degli istituti premiali che concernono l’esecuzione della pena, tra i quali la
liberazione anticipata.

determinato la pena residua che il Santoro doveva espiare in Italia a partire dalla data di

Anche per il disposto dell’art. 9 della suddetta Convenzione (l’esecuzione della condanna è
regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l’unico competente a prendere
ogni decisione al riguardo) la richiesta di liberazione anticipata poteva essere rivolta solo al
Magistrato di sorveglianza in Italia, essendo divenuto incompetente a decidere ogni questione
sull’esecuzione il giudice tedesco.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Santoro Giovanni è detenuto dal 22.5.2006, prima in Germania e poi in Italia, dove sta
espiando la pena inflitta dal suddetto Tribunale tedesco in applicazione della Convenzione di /J.6
1

Strasburgo del 21.3.1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata con legge
334/1988.
Il Santoro ha chiesto in data 10.10.2011 alla Magistratura di sorveglianza il beneficio della
liberazione anticipata, ricomprendendo nella propria domanda anche il periodo scontato
all’estero (dal 22.5.2006 al 19.10.2010).
Il Magistrato di sorveglianza prima e il Tribunale di Sorveglianza di Milano poi (in sede di
reclamo) hanno ritenuto di non poter riconoscere il suddetto beneficio in relazione al periodo di
detenzione scontato in Germania, fino alla data (23.2.2010) della sentenza della Corte

pena residua da eseguirsi in Italia a decorrere dalla data della stessa sentenza di
riconoscimento.
Decisivo in proposito è stato ritenuto (in conformità con la pronuncia di questa Corte n. 33520
del 7.7.2010, Rv. 248125) il dettato dell’art. 9/3 della legge citata: “l’esecuzione della
condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l’unico competente
a prendere ogni decisione al riguardo”, inteso nel senso che il periodo di pena scontato nello
Stato di condanna è soggetto alle leggi di quest’ultimo Stato, e quindi, solo se colà il detenuto
ha ottenuto benefici penitenziari, in termini di decurtazione di pena, gli stessi devono essere
riconosciuti dallo Stato Italiano.
Quindi, ove – come nel caso di specie – non siano stati concessi, perché non previsti, sconti di
pena in ragione della buona condotta tenuta in carcere, gli stessi non potrebbero essere
riconosciuti dalla Magistratura di sorveglianza italiana, in relazione al periodo di detenzione
scontato all’estero.
Sono evidenti i problemi di costituzionalità che una siffatta interpretazione implica, in quanto
detenuti in espiazione di pena in Italia si vedrebbero negati determinati benefici solo in ragione
del fatto che parte della pena alla quale sono stati condannati è stata espiata all’estero.
Peraltro, circa i rapporti tra la regola stabilita dall’art. 9/3 e il vincolo posto dall’art. 10 per lo
Stato di esecuzione di rispettare la quantità di pena imposta dallo Stato di condanna, questa
Corte ha in più occasioni affermato che, se va rispettata la “durata della sanzione”
nell’adattamento della pena, per le modalità di trattamento penitenziario e per le misure ad

d’appello di Napoli che ha riconosciuto la sentenza straniera di condanna ed ha determinato la

esso relative nella fase dell’esecuzione deve tuttavia applicarsi la normativa vigente nello Stato
di esecuzione (Sez. 1 sentenza del 30.3.1999, Rv. 213490 e Sez. 6 sentenza del 7.10.2003,
Rv.228190).
Deve infatti tenersi conto del principio stabilito dall’art. 738 c.p.p., secondo il quale, nei casi di
riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene sono eseguite secondo
la legge italiana e la pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.
In applicazione del suddetto principio le Sezioni Unite hanno stabilito che l’indulto si applica
anche alle persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena con la
procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 sul trasferimento delle
persone condannate (sentenza n. 36527 del 23.9.2008, Rv. 240399).
2
(-.

Né appare di ostacolo alla concessione della liberazione anticipata la mancata valutazione della
condotta del detenuto da parte degli organismi a ciò preposti in Italia, poiché nelle carceri degli
Stati che hanno aderito alla menzionata Convenzione operano organismi del tutto analoghi, e
comunque per valutare, ai fini della concessione della liberazione anticipata, un periodo di
detenzione agli arresti domiciliari, si utilizzano normalmente solo le informazioni della autorità
preposta al controllo.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte, prima della menzionata sentenza n. 33520 del

sensi dell’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, con riferimento a periodo di detenzione
trascorso all’estero, ove non vi sia stata sottoposizione del soggetto ad attività trattamentali, la
prova della partecipazione (comunque non esauribile nella mera regolarità della condotta), può
essere desunta anche da ogni altro elemento significativo della volontà del condannato di
abbandonare gli schemi di vita devianti, valorizzando il suo comportamento in istituto,
l’osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli, l’eventuale attività lavorativa da lui
svolta o altri elementi positivi riferibili al condannato, i quali lascino desumere da un lato la
revisione critica della sua condotta e dall’altro l’evoluzione della sua personalità verso modelli
di vita socialmente validi (V. Sez. 1 sentenza n. 2304 del 9.4.1996, Rv. 204923 ed anche, per
il riconoscimento del beneficio in questione in relazione a periodi di espiazione all’estero, sent.
n. 3193 del 15.7.1997, Rv. 176906; sent. n. 6204 del 12.11.1999, Rv. 214832; sent. n. 17229
del 27.2.2001, Rv. 218745).
Si deve aggiungere che a regolare la materia è intervenuto il D.Lgs. 7.9.2010 n. 161 – recante
disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano
pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione
nell’Unione Europea – con il quale all’art. 16/1 si è affermato il principio secondo cui la pena
espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell’esecuzione, principio che non può
essere letto solo in termini aritmetici, ma che va interpretato inserendolo nel sistema
dell’esecuzione penale e dei principi di essa ispiratori, in primis quelli della nostra Costituzione
(cfr. Sez. 1 sentenza n. 31012 del 6.6.2012 Rv. 253292).
Oltre quest’ultima sentenza, anche altre successive hanno ribadito che in tema di esecuzione in
Italia di sentenze straniere, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 7 settembre 2010, n.
161, la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento al periodo di
detenzione espiato in uno stato estero dell’Unione Europea per fatti giudicati in quel Paese,
quando l’espiazione venga poi completata nello Stato italiano (V. Sez. 1 sentenza n. 14357 del
13.2.2013, Rv. 255342, e Sez. 1 sentenza n. 10724 dell’8.11.2012, Rv. 255432).
Questa Corte, per le ragioni esposte, ritiene di aderire a quest’ultimo orientamento
giurisprudenziale, ormai assolutamente prevalente, e pertanto l’ordinanza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.

3
i-i

7.7.2010, aveva più volte affermato che ai fini della concessione della liberazione anticipata, ai

P.Q.M.
A scioglimento della riserva formulata all’udienza del 28 febbraio 2013 così decide:
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma in data 29 maggio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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