Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44321 del 12/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 44321 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASELLI MAURIZIO N. IL 14/03/1947
avverso la sentenza n. 990/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO n ,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. hl90 v °I’ v”.””
che ha concluso per st.‘fflpt•AP15S13 10-1-A’ Pet PtC00–)0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 13 novembre 2012, la Corte d’appello di Bologna ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 6 ottobre 2010, con la quale – per
quanto qui rileva – l’imputato odierno ricorrente era stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato, per la contravvenzione di cui agli artt. 718 cod. pen. e 7 del
decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, perché quale
fornitore di slot-machine da lui stesso alterate a circoli privati, concorreva

videopoker e postazioni internet per il gioco

online, con l’aggravante di avere

commesso il fatto per agevolare l’attività del “Clan dei casalesi”.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) l’omessa notifica della sentenza di appello all’imputato
assente, in violazione dell’art. 442, comma 1, n. 3), cod. proc. pen.; 2) la mancanza,
la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa la prova della
sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 718 cod. pen., con
particolare

riferimento

all’individuazione

degli

specifici

videogiochi

forniti

effettivamente dall’imputato, che non emergerebbe in modo sufficientemente chiaro
dalle intercettazioni telefoniche effettuate; 3) l’inosservanza dell’art. 718 cod. pen.,
perché si sarebbe tenuto conto della consulenza tecnica che spiegava come con l’uso
di un semplice telecomando si poteva ottenere un repentino cambio del gioco
visualizzato sullo schermo dell’apparecchiatura, che da gioco di mero intrattenimento
si trasformava in gioco d’azzardo, senza considerare il fatto se le apparecchiature
fossero state realmente utilizzate e se le vincite fossero finalizzate a scopo di lucro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza, con cui si
sostiene che la sentenza d’appello avrebbe dovuto essere notificata all’imputato
assente.
Deve rilevarsi, in punto di diritto, che nel giudizio abbreviato la sentenza
emessa a conclusione del grado d’appello tenutosi con le forme camerali non deve
essere notificata all’imputato che abbia rinunciato a comparire, in quanto in tale
ipotesi si applica la disposizione di cui all’art. 420

quinquies, comma 1, cod. proc.

pen., per la quale l’imputato detenuto che sia assente per rinuncia a comparire è
rappresentato ad ogni effetto dal difensore; con la conseguenza che il termine per
proporre impugnazione, sia per l’imputato che per il difensore, decorre dalla data di
2

nell’esercizio del gioco d’azzardo attraverso l’utilizzo di apparecchi elettronici,

deposito della motivazione ai sensi degli artt. 544 e 548 cod. proc. pen. (ex multis,
sez. 6, 14 maggio 2007, n. 33259; sez. 6, 7 giugno 2012, n. 32955). Tale principio
trova applicazione anche nel caso di specie, in cui l’imputato è stato, appunto, assente
nel corso del giudizio abbreviato d’appello.
3.2. – Il secondo e il terzo motivo di impugnazione – che possono essere
trattati congiuntamente perché attengono iv al profilo della responsabilità penale
dell’imputato – sono inammissibili perché diretti a riproporre di fronte a questa Corte

motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità risulta, del resto,
pienamente sufficiente e logicamente coerente, perché trae la conclusione della
provenienza dall’imputato delle macchine utilizzate e della natura di puro azzardo dei
giochi che con esse venivano fatti da una serie di dati correttamente ritenuti univoci e
concordanti. E, in particolare: 1) le intercettazioni telefoniche (analiticamente riportate
alle pagine 2 e 3 della sentenza) evidenziano che l’imputato ha fornito le macchine e
che mostra preoccupazione perché la polizia giudiziaria ha individuato il sistema da lui
utilizzato per trasformare, con un telecomando, un normale videogioco in una
macchina per il gioco d’azzardo; 2) tali risultanze trovano conferma nelle dichiarazioni
rese sede di interrogatorio da Gurlui, che individua nell’imputato il proprietariofornitore delle macchine; 3) l’effettiva destinazione delle macchine dell’imputato al
gioco d’azzardo è evidenziata dal consulente tecnico del pubblico ministero, che ne
descrive il funzionamento, e dalla circostanza che tali macchine si trovavano nei circoli
indicati nell’imputazione ed erano utilizzate dal pubblico, come anche precisato da
Gurlui.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2013.

doglianze già esaminate e motivatamente disattese in primo e secondo grado. La

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA