Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44316 del 15/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44316 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRASCOGNA NICOLA N. IL 14/07/1981
avverso la sentenza n. 7008/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 15/10/2015
RG 7404/15
Motivi della decisione
L’imputato FRASCOGNA Nicola ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il 16.4.2009 appellata
dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di cui
all’ art. 385 c.p., con condanna a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla
determinazione della pena con riferimento al diniego delle attenuanti generiche con formula di
stile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico rispetto alla già avvenuta concessione in
primo grado delle attenuanti in parola con una pena determinata sui minimi edittali.