Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44314 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44314 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NERI ALFIO N. IL 25/04/1950
avverso la sentenza n. 141/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
20/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 15/10/2015

7386/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a NERI Alfio, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art. 385 c.p..

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina) essendosi verificato l’accordo sulla pena applicata, giudicate insussistenti le condizioni
per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sulla base degli atti acquisiti.

All’inammissibilità della impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presid nte
Giacomo aoloni

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ imputato, personalmente, deducendo
violazione dell’art. 129 c.p.p. e vizio della motivazione stante la verifica solo formale operata
dal giudice sulla correttezza dell’accordo processuale.

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