Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44311 del 15/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44311 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRANDA GAETANO N. IL 06/12/1966
avverso la sentenza n. 2739/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 15/10/2015
RG 7323/15
Motivi della decisione
L’imputato MIRANDA Gaetano ricorre, a mezzo del difensore , contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il 19.6.2009,
appellata dallo stesso imputato che ha affermato la responsabilità dell’imputato in ordine al
reato di evasione, condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena con
riguardo al diniego delle attenuanti generiche senza considerare le censure difensive.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015
Il ricorso si rivela inammissibile perché palesemente generico rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata con la quale non si confronta in alcun modo.