Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44308 del 15/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44308 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIOLA STEFANO N. IL 01/04/1945
avverso la sentenza n. 198/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 15/10/2015
Motivi della decisione
L’imputato TRIOLA Stefano ricorre personalmente contro l’indicata ordinanza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale il 1.6.2012 che
ha affermato la penale responsabilità del predetto in ordine al reato di evasione condannandolo
a pena di giustizia.
Si deduce:
– violazione di legge in relazione agli artt. 161 e 162 c.p.p. per difetto di notificazione e
mancanza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Giacom Paoloni
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico in ordine ad entrambi i profili
denunciati.