Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44307 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44307 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUCCILLO RAFFAELE N. IL 12/12/1976
avverso la sentenza n. 20112/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 15/10/2015

RG 7280/15

Motivi della decisione
L’imputato TUCCILLO Raftele ricorre , personalmente , contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale sez. dist. Afragola il
1.6.2013, appellata dallo stesso imputato che ha affermato la responsabilità dell’imputato in
ordine al reato di cui all’ art. 385 c.p., condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata che – senza vizi logici e giuridici – ha confermato la consapevolezza
trasgressiva del ricorrente recatosi in altra regione per delinquere, la piena sussistenza della
contestata recidiva in ragione della continuità delinquenziale espressa e, infine, l’assenza di
qualsiasi elemento favorevole.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presidente i
Giaco o Paolbni

A

1/9

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato ed alle
deduzioni difensive al riguardo; in relazione alla ritenuta recidiva ed al diniego delle attenuanti
generiche.
E’ pervenuta memoria del ricorrente che ribadisce il vizio di motivazione e l’ erroneo
automatismo che ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche.

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