Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 443 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 443 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso n. 20832/10, proposto da:
Associazione sportiva A.S. Keleos Pontinia, in persona del legale rappres. p.t.,
elett.te domic. in Roma, alla p.zza di Villa Carpegna n. 42, presso l’avv.
Francesca Petrucci, rappres. e difesa dall’avv. Giuseppe Fevola, come da
procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. – e difende;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 691/39/2009 della Commissione tributaria regionale del
Lazio, depositata il 13/11/2009;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio dell’i giugno 2017.
RILEVATO CHE
L’associazione sportiva A.S. Keleos Pontinia propose ricorso avverso l’avviso
d’accertamento con cui, a norma dell’art. 39,1°c., del d.p.r. n.600/73, furono
recuperate a tassazione maggiori imposte iva, irpeg e irap, per il 2002, sul
presupposto dello svolgimento di un’attività imprenditoriale relativa a
discipline sportive.

Data Udienza: 21/11/2017

La Ctp di Latina respinse il ricorso con sentenza appellata dall’associazione,
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a mancanza assoluta di motivazione, l’Agenzia si costituì,
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resistendo all’impugnazione.
-La –Or–respinse l’appello, ritenendo che la–sentenza -fosse motivata 4n modo-esauriente.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, eccependo l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 112
c.p.c., avendo la Ctr omesso di valutare l’inattendibilità delle risultanze del
p.v.c.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa
applicazione’ dell’art. 36,2°c., del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132,1°c., n.4,
c.p.c.(applicabile in forza del richiamo di cui all’art. 1 del d.lgs. n.546), in
relazione all’art. 360,1°,n.4, c.p.c., avendo la Ctr recepito acriticamente la
decisione del giudice di primo grado, non indicando i concreti elementi ritenuti
rilevanti ai fini della decisione.
Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione
dell’art. 111 del d.p.r. n. 917/86, in relazione all’art. 360,1°c., n.3, c.p.c,
avendo la Ctr erroneamente ritenuto che l’associazione avesse agito come una
‘società commerciale avente scopo di lucro, utilizzando le dichiarazioni rese da
alcuni iscritti, senza esaminare la documentazione prodotta.
I primi due motivi, dà’ esaminare congiuntamente poiché tra loro connessi,
sono infondati.
• Con il primo motivo-, la ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia della Ctr in
ordine alla valutazione

degli elementi

probatori

forniti in ordine alle

caratteristiche dell’associazione sportiva.
Con il secondo motivo la ricorrente ha parimenti lamentato un’omessa
pronuncia in ordine agli elementi di valutazioneformulati nell’atto d’appello.
Premesso ciò, va osservato che non sussiste l’omessa pronuncia, in quanto la
ko (o…n e : A-0 i fa
Ctr ha /motivato a=
presso riferimento alla motivazione della Ctp,

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi,

ritenendola adeguata ed esaurientetrichiamando altresì il contenuto del p.v. di
constatazione della G.d.f. afferente all’irregolarità della registrazione del
numero dei soci e allo scopo di lucro in concreto perseguito dall’associazione, e
– – -ricostruendo la -motivazione del -giudice di primo grado, ín -ordìne ai motivi del
gravarne.

motivazione per relationem.
Il terzo motivo è inammissibile.
La ricorrente ha dedotto il vizio di cui al n.3 dell’art. 360,1°c., c.p.c.,
lamentando la violazione della norma che indica i presupposti dell’esenzione
dall’obbligo tributario per gli enti associativi ; ma, in realtà, avrebbe dovuto
formulare la censura relativa al vizio di motivazione, avendo criticato la
valutazione delle dichiarazioni rese da alcuni iscritti all’associazione: donde
l’inammissibilità del motivo. Il medesimo motivo, anche se ricondotto all’art.
360,1°c., n.5, c.p.c., sarebbe comunque inammissibile, poiché tende al
riesame del merito dei fatti di causa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella
somma di euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio dell’i giugno 2017.

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Va altresì rilevato che la ricorrente non ha contestato la legittimità della

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