Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44297 del 15/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44297 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLE CAVE GIROLAMO N. IL 27/05/1965
avverso la sentenza n. 10012/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 15/10/2015
RG 7205/15
Motivi della decisione
L’imputato DELLE CAVE Girolamo ricorre, personalmente , contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il 27.3.2009,
appellata dallo stesso imputato che ha affermato la responsabilità dell’imputato in ordine al
reato di cui all’art. 385 c.p. condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata che – senza vizi logici e giuridici – ha confermato la responsabilità sulla
base della condotta tenuta dal ricorrente, in orari del tutto diversi rispetto a quelli per i quali
era autorizzato ad allontanarsi dalla abitazione. Del pari ineccepibile è la esclusa ricorrenza
della ipotesi di cui all’art. 385, comma 4 c.p. sulla base del costante orientamento di legittimità
al riguardo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015
Il ricorrente deduce violazione dell’ art. 385 c.p. e vizio della motivazione in ordine al dolo
richiesto dalla predetta fattispecie incriminatrice, che si realizza solo quando il soggetto ponga
in essere condotte volte a riottenere illegittimamente la libertà, laddove il ricorrente era stato
sorpreso pochi minuti oltre l’orario consentito fuori dalla propria abitazione, ed a pochi passi da
essa, mentre era intento a caricare vestiario nella propria autovettura. Si deduce, inoltre,
violazione dell’art. 385, comma 4 , c.p. in relazione al ritorno autonomo del ricorrente
nell’abitazione.