Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44291 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44291 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

SETTIMI Giuseppe, nato a Genzano di Roma il 13/12/1959
avverso l’ordinanza del 12/2/2013 del Tribunale di Roma, che ha rigettato
l’appello avverso il provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Velletri ha respinto l’istanza di restituzione delle cose sottoposte a
sequestro preventivo in data 16/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Massimo Ionà, che ha concluso chiedendo accogliersi il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
A

1. Con ordinanza del 12/2/2013/W Tribunale di Roma ha rigettato l’appello
avverso il provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Velletri ha respinto l’istanza di restituzione delle cose sottoposte a
sequestro preventivo in data 16/10/2012.
Il Tribunale richiama in primo luogo i principali passaggi motivazionali
dell’ordinanza con cui ebbe a rigettare la richiesta di riesame avverso il

Data Udienza: 26/09/2013

provvedimento genetico che aveva sottoposto a sequestro l’area interessata
dalla edificazione abusiva (artt.44, lett.c, e 71-95 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n.380; art.181 del d.lgs. 22 gennaio2004, n.42); osserva, quindi, che rispetto a
tale decisione non si ravvisano nella odierna istanza elementi di novità
significativi.
2. Avverso tale decisione il sig. Settimi propone ricorso, in sintesi
lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. con

collegio decidente composto dai medesimi magistrati che avevano rigettato
l’istanza di riesame;
b.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. per
essere inesistente il “fumus” di reato;

c.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. per
difetto di “periculum in mora” e per omessa motivazione in relazione alla
esistenza di effettive esigenze di cautela;

d.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. per
essere il sequestro emanabile solo con riguardo alle cose “pertinenti al reato”
e non al “corpo di reato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è manifestamente infondato

caratterizzato da genericità ai

sensi degli artt.581, lett.c), e 591, lett.c) cod. proc. pen.
2.

Il contenuto stesso dell’impugnazione finisce per dare piena conferma

della fondatezza della deliberazione del Tribunale. I motivi si compongono quasi
interamente di censure che concernono i presupposti di emanazione del
provvedimento cautelare e che sono stati oggetto di precedente istanza di
riesame, respinta dal Tribunale e oggetto di successiva decisione di questa Corte
(sentenza n.19531/2013 del 4/4/2013). E’ pacifico che detti temi non possono
trovare ingresso in sede di successivo appello, sede che, come affermato con
l’ordinanza impugnata, è riservata al solo esame di questioni diverse o
sopravvenute (sulla correttezza di tale conclusione si veda, tra le altre, Sez.3,
8/3/2007, n.17364). Tale decisivo passaggio motivazionale è stato ignorato dal
ricorrente, così che sotto questo profilo i primi motivi di ricorso devono essere
giudicati viziati da genericità.
3. Palesemente infondato l’ultimo motivo. Non solo anch’esso contesta la
legittimità del provvedimento genetico, già oggetto di verifica nei termini sopra
ricordati, ma non è dato comprendersi per quali motivi l’opera realizzata
2

riferimento agli artt.34 e 178, lett.a), 179 cod. proc. pen. per essere il

abusivamente, certamente costituente “corpo di reato”, sarebbe non suscettibile
di sequestro preventivo; il concetto di “cose pertinenti il reato” ha indubbiamente
un’accezione ampia, comprensiva della cosa su cui si è esercitata la condotta
illecita e nella ipotesi di reati edilizi l’opera abusiva rappresenta esattamente
l’oggetto la cui realizzazione ed esistenza si pongono in conflitto coi beni tutelati
dalla legge e la cui libera disponibilità da parte dell’indagato (o di terzi) può
provocare le conseguenze dannose che il sequestro preventivo è chiamato a
evitare. A ciò si aggiunga che l’eventuale condanna per i reato ex art.44, lett.c),

disposizione che concorre a dimostrare la natura offensiva dell’intervento
edificatorio non autorizzato rispetto ai beni tutelati.
4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/12/2013

citato, comporta ai sensi di legge la demolizione delle opere abusive, con

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