Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44290 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44290 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto

nel

procedimento a carico di

ZANONI Silvano, nato a Riva del Garda il 30/1/1946
avverso l’ordinanza del 6/11/2012 del Tribunale di Trento che ha annullato il
provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso il 17/10/2012 dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza senza rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Antonio Bana, che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile o rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/11/2012 il Tribunale di Trento ha annullato il
provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso il 17/10/2012 dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto avente ad oggetto
un cane e due collari “elettrici” in relazione a ipotesi di reato ex art.544-ter cod.
pen.

Data Udienza: 26/09/2013

Osserva il Tribunale in motivazione che il decreto del Pubblico ministero ha
illustrato le esigenze sottese al mantenimento del sequestro; dette esigenze
debbono, tuttavia, ritenersi cessate alla luce della circostanza che le escoriazioni
presenti sull’animale sono state rilevate e refertate e non sussiste necessità di
compiere ulteriori accertamenti.
2. Avverso tale decisione il Pubblico ministero propone ricorso lamentando
errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. in
relazione agli artt.262, 324 e 355 cod. proc. pen., ravvisandosi gli estremi del

esigenze probatorie dalle attribuzioni del Tribunale del riesame; tale profilo,
infatti, è rimesso alla possibilità per la parte di rivolgere al Pubblico ministero
una istanza di restituzione delle cose che ritenga non più necessario conservare
al procedimento.
3. Con memoria depositata in data 1/8/2013 la Difesa afferma che il
tribunale del riesame può estendere il proprio controllo alla permanenza delle
esigenze probatorie che avevano originariamente giustificato il sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
2.

Va osservato, in primo luogo, che l’ordinanza omette qualsiasi

motivazione circa il sequestro dei collari e non indica alcuna ragione a sostegno
della decisione di disporne la restituzione. Infatti, l’intera motivazione si incentra
sulla non permanenza della necessità di accertamenti circa le condizioni
dell’animale e non affronta il tema degli accertamenti relativi alla funzionalità
degli apparati in sequestro. Evidente il vizio in cui è incorso il Tribunale, con
conseguente necessità di annullamento dell’ordinanza sul punto.
3. Ma è l’intera impostazione dell’ordinanza che merita censura. Il controllo
demandato al tribunale del riesame relativo al sequestro probatorio deve
rivolgersi al provvedimento cautelare avendo riguardo alla esistenza del “fumus”
di reato (nel caso in esame ritenuto sussistente dal Tribunale di Trento) e alla
completezza e logicità della sua motivazione con riferimento a specifiche
esigenze d’indagine. Tali esigenze vanno valutate avendo riguardo al momento in
cui il provvedimento è stato adottato, essendo rimessa la successiva vicenda
procedimentale alla dialettica fra le parti e all’eventuale richiesta della parte
privata al giudice delle indagini preliminari di disporre la restituzione delle cose
che il pubblico ministero abbia rifiutato di restituire.
4. Non risponde a questo schema la decisione che, motivando sul tempo
trascorso, giudica “cessate” le esigenze probatorie ritenute inizialmente esistenti;

2

“fumus” di reato ed esulando il sindacato sull’attualità e permanenza delle

in tal modo il tribunale del riesame finisce per sostituirsi alla fisiologica
valutazione del pubblico ministero e del giudice delle indagini preliminari,
quest’ultima eventualmente censurabile mediante appello ex art.310 cod. proc.
pen. avanti il tribunale del riesame.
5. Tale conclusione trova conferma nella sentenza della Sez.6, n.41627 del
7/10/2009, che ha affermato il principio così massimato (rv 245494):

“In tema

di sequestro probatorio, è inibito al Tribunale del riesame, una volta riconosciuta
la sussistenza del “fumus commissi delicti”, disporre la revoca del provvedimento

dovendo la relativa istanza di dissequestro e restituzione essere proposta solo
dinanzi al P.M. procedente. (Fattispecie relativa ad un decreto di sequestro
probatorio emesso nell’ambito di un procedimento per delitti di corruzione e
falso, in ordine alla documentazione afferente ai corsi di laurea di una struttura
universitaria).”
6.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’ordinanza deve essere

annullata senza rinvio.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 26/12/2013

sulla base della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato,

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