Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44290 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44290 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTONOCITO CORRADO ALFIO MASSIMO N. IL 27/06/1967
avverso la sentenza n. 13041/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 15/10/2015

6481/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a SANTONOCITO
Corrado Alfio Massimo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di
cui agli artt. 416 c.p., 110,346 co. 2 , 61 n. 2 c.p. e 110, 640 cpv. n. 1 , 61 n. 2 c.p., 110,
476,48261 n. 2 c.p. ed altro.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina) essendosi verificato l’accordo sulla pena applicata, giudicate insussistenti le condizioni
per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sulla base degli atti acquisiti ed individuati
nelle dichiarazioni accusatorie degli imprenditori denuncianti riscontrate dal compendio
intercettivo e dalla accertata falsità dei documenti.

All’inammissibilità della impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ imputato, a mezzo del difensore,
deducendo violazione dell’art. 129 c.p.p. per mancanza di motivazione al riguardo.

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