Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44277 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44277 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA ANTONINO N. IL 18/08/1960
ALOISI ANTONINO N. IL 03/07/1961
avverso la sentenza n. 2067/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per A>QA.A.Rez.),
011-0—&euart—A.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 15.10.2012 ha
confermato la decisione con la quale, in data 12.3.2010, il Tribunale di quella
città aveva riconosciuto Antonino LA ROSA e Antonino ALOISI responsabili
dei reati di cui agli artt. 64, commi 2 e 3, 65, 71, 72, 93, 94, 95 d.P.R. 380\01, 181

committente, eseguivano lavori di installazione di un ascensore: senza
preventivo preavviso scritto al competente Sportello Unico per l’edilizia e senza
la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico regionale entrambi richiesti per la
natura sismica della zona; senza il necessario progetto esecutivo redatto da un
tecnico abilitato, senza affidare la direzione dei lavori ad un tecnico abilitato e
senza la preventiva denuncia allo Sportello Unico per l’edilizia, trattandosi di
opere in cemento armato o in struttura metallica; senza la preventiva
autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo, trattandosi di intervento
eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Inoltre, veniva contestato al LA ROSA di aver falsamente attestato, con
dichiarazione presentata all’Ufficio del Genio Civile di Catania il 30.7.2007, che
avrebbe dato avvio ai lavori di installazione dell’ascensore, in realtà, già in corso
il 2 luglio. Analoga condotta era contestata all’ALOISI per avere, in pari data,
presentato la medesima dichiarazione allo stesso ufficio e per aver formulato
analoga attestazione, il giorno seguente, al Comune di Catania.
Avverso tale pronuncia entrambi propongono separati ricorsi per cassazione.

1. Antonino LA ROSA deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di
motivazione in relazione alla riconosciuta sua compartecipazione alle violazioni
edilizie e paesaggistiche contestate, rilevando che la Corte territoriale, sebbene
abbia indicato gli elementi di responsabilità riguardanti il coimputato, si sarebbe
limitata a ritenerlo corresponsabile senza specificarne le ragioni, predisponendo,
sul punto, una motivazione meramente apparente.

1. 2 Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 483 cod.
pen., in quanto la dichiarazione presentata non assumerebbe rilievo ai fini della
configurabilità del reato, trattandosi di mera istanza non destinata ad essere
trasfusa in alcun atto pubblico che non conteneva alcuna specifica attestazione.

1.3 Con un terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione in

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d.lgs. 42\2004 e 483 cod. pen. perché, il primo quale assuntore, il secondo quale

relazione alla ritenuta configurabilità del falso contestato, da parte dei giudici del
gravame, senza tenere in considerazione le doglianze mosse sul punto con l’atto
di appello.

2. Antonino ALOISI lamenta, con un primo motivo di ricorso, la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sua compartecipazione alle
condotte integranti le contravvenzioni ascrittegli, assumendo che la Corte
territoriale avrebbe erroneamente considerato le risultanze processuali

2.1 Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio
di motivazione in relazione al delitto di cui all’art. 483 cod. pen., rilevando che la
dichiarazione non conterrebbe, sul piano oggettivo, alcun elemento di falsità,
trattandosi di mera comunicazione.
Entrambi insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono solo in parte fondati.
La Corte territoriale, per quel che concerne la responsabilità degli imputati
per le violazioni di natura contravvenzionale di cui tratta il primo motivo di
entrambi i ricorsi, opera un esplicito richiamo alla decisione di primo grado,
rilevando come il Tribunale abbia puntualmente argomentato in ordine alle
responsabilità di entrambi.
Fatto ciò, i giudici del gravame procedono puntualmente alla indicazione,
seppure sintetica, degli elementi fattuali ritenuti rilevanti.
Tale percorso motivazionale viene tuttavia contestato dai ricorrenti,
rilevando, il LA ROSA, la mancanza di specifiche indicazioni sulla sua posizione
soggettiva e prospettando l’ANTONINI l’incongruenza della motivazione.

4. Le censure risultano tuttavia, ad avviso del Collegio, del tutto infondate, in
quanto, dalla lettura della decisione di primo grado, opportunamente richiamata
dalla Corte territoriale, emerge una chiara e dettagliata ricostruzione dei fatti
anche nel loro sviluppo cronologico, con la puntuale indicazione dei dati probatori
acquisiti e la loro accurata valutazione ai fini della individuazione delle singole
responsabilità.
I giudici del merito hanno infatti adeguatamente indicato le ragioni per le

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incorrendo, così, in una motivazione connotata da illogicità.

quali l’ANTONINI, quale amministratore del condominio ove era in corso di
installazione l’ascensore, era perfettamente consapevole dell’esecuzione dei
lavori in assenza dei necessari titoli abilitativi, richiamando, a tale scopo, specifici
documenti in atti e confutando le deduzioni difensive. Altrettanto hanno fatto con
riferimento al LA ROSA, il quale nella vicenda assume il ruolo di assuntore dei
lavori cui contrattualmente spettava, peraltro, il disbrigo di tutte le formalità
concernenti gli aspetti amministrativi.
Da tale rigorosa ricostruzione dei fatti, supportata, come si è detto, da

procedimento civile intentato da un condomino, la sentenza di primo grado ha
distinto le singole posizioni processuali con argomentazioni fatte proprie dalla
Corte territoriale, la quale non si è peraltro limitata a richiamarle, avendo invece
risposto alle doglianze mosse con gli atti di appello, osservando come le stesse si
risolvessero, per lo più, nell’affermazione di esclusiva responsabilità del
coimputato, senza specifiche critiche al contenuto della sentenza impugnata.
I giudici del gravame, tuttavia, non hanno limitato la loro risposta alla sola
indicazione di quello che definiscono un «palleggio di responsabilità», avendo,
come si è detto, riassunto anche gli elementi di fatto valorizzati dal primo
giudice.

5. Ciò posto, osserva il Collegio che, quanto alle doglianze del LA ROSA, non
si ravvisano le dedotte carenze motivazionali, poiché il richiamo alla sentenza di
primo grado e la sommaria ricostruzione della vicenda da parte della Corte del
merito consentono di ben delineare il ruolo da questi svolto nella vicenda e la
cosciente e volontaria esecuzione, da parte sua, di un intervento edilizio
comportante la realizzazione, in zona sismica e sottoposta a vincolo
paesaggistico, di opere in cemento armato e struttura metallica in assenza dei
prescritti titoli abilitativi.

6. Per ciò che concerne, invece, l’ANTONINI, deve rilevarsi che questi formula
le proprie censure alla sentenza impugnata indugiando in richiami a dati fattuali
valorizzati dai giudici del merito che non possono essere oggetto di esame in
questa sede di legittimità. In ogni caso, l’impugnata decisione e quella di primo
grado, che la stessa richiama, offrono, anche con riferimento alla sua posizione,
una valutazione delle emergenze processuali del tutto scevra da cedimenti logici
o manifeste contraddizioni.

7. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi con riferimento agli ulteriori
motivi di ricorso, aventi ad oggetto la violazione dell’art. 483 cod. pen.

3

copiosa documentazione della quale facevano parte anche gli atti di un

Invero, la sintesi cui ancora una volta fanno ricorso i giudici del gravame non
appare esaustiva sul punto, in quanto la decisione impugnata si limita a porre in
evidenza il contrasto tra quanto dichiarato e l’esito del sopralluogo, che aveva
evidenziato come i lavori fossero in corso di esecuzione, richiamando
«sull’aspetto giuridico della fattispecie» la giurisprudenza menzionata dal primo
giudice.
Così facendo, tuttavia, non hanno fornito alcuna risposta alle specifiche
doglianze mosse con gli atti di appello, ove l’ALOISI contestava il fatto nella sua

sarebbe stata individuata nell’aver «lasciato intendere» che i lavori avrebbero
dovuto essere eseguiti in futuro e ponendo in dubbio la sussistenza dell’elemento
psicologico e il LA ROSA rilevava l’inesistenza di una specifica norma giuridica
che attribuisse all’atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale,
rivendicandone, altresì, la natura di mera comunicazione avente rilievo solo nel
ristretto ambito del procedimento amministrativo.
A tali osservazioni la Corte territoriale non ha replicato in alcun modo, né il
richiamo alla giurisprudenza menzionata dal primo giudice poteva ovviare a tale
omissione, trattandosi di pronunce in tema di condono edilizio.

8. Manca dunque, nella fattispecie, qualsivoglia risposta, anche implicita,
alle doglianze prospettate con l’atto di impugnazione, cosicché la decisione
appare appare supportata, sul punto, da una motivazione meramente apparente
che impone, dunque, l’annullamento con rinvio affinché possa rimediarsi alla
macroscopica lacuna motivazionale rilevata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 483 cod.
pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in data 15.10.2013

materialità, osservando come, dalla motivazione del primo giudice, la falsità

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