Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44273 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44273 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARILE GRAZIANO N. IL 13/03/1983
avverso la sentenza n. 727/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRANI, del 15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 15/10/2015

5732/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p. dal
Tribunale di Trani in data 15.10.14 per reato ex art. 75 d.lgs. 159/11, ricorre l’imputato
GRAZIANO BARILE, enunciando vizi di motivazione per la mancata applicazione dell’art.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti. Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione
giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta
pertinente delibazione, da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).
Del resto, le censure svolte sono assertive, non indicando quali elementi
determinanti ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbero stati pretermessi:
ciò, nonostante «nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità
alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall’art.
444 cod. proc. pen., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi addirittura
“rafforzata” rispetto ad un’ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la critica al
provvedimento che abbia accolto la domanda dell’imputato deve impegnarsi a demolire,
prima di tutto, proprio quanto dalla stessa parte richiesto (Sez. U, n. 35738 del
27/05/2010, Celibe, Rv. 247841; Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998, Verga, Rv. 211468)
» (SU sent. 25939/13).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15.10.15

129 c. p. p..

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