Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44269 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44269 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Messina Aniello, nato il 05/05/1939

avverso la sentenza del 04/05/2012 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Aldo Policastro che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 01/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 04/05/2012,
‘kcvt i4‹(1.(.049
confermava la sentenzardel Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia,
appellata da Aniello Messina imputato dei reati di cui agli artt. 44 lett. c), 83 e 95
d.P.R. 380/2001; 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004 (come contestati in atti) e
condannato alla pena di mesi otto e gg. 10 di reclusione; pena sospesa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che non sussistevano gli elementi costitutivi dei reati in esame; con
particolare riferimento all’attribuibilità delle opere abusive alla persona
dell’imputato;
b)che, comunque, era maturata la prescrizione dei reati contestati poiché i
fatti in esame risalivano all’anno 2003.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato
1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune
da errori di diritto delle risultanze processuali, hanno accertato che Aniello
Messina – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva
realizzato una tettoia di mq 236, aderente ad immobile ubicato in zona sismica
sottoposta a vincolo paesaggistico dichiarato di notevole interesse pubblico; il
tutto senza essere munito del permesso di costruire e dell’autorizzazione
paesaggistica, nonché in violazione delle norme in materia antisismica (queste
ultime come contestate in atti).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché sostanzialmente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente
dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto
accertato e congruamente motivato dai giudici di merito (vedi in particolare
sentenza 2° grado pagg. 2 – 5).
Dette doglianze costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto,
poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma
alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
2

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

comma 1 bis, d.lgs 42/2004 (ossia anni 7 e mesi sei a decorrere
dall’08/11/2007) non è tuttora ancora maturato.

2.2. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione relativa alle residue contravvenzioni di cui ai capi a),
b), maturata il 23/03/2013, data successiva alla sentenza impugnata emessa il
04/05/2012 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428 del 02/06/2005].

3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Aniello
Messina con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 01 Ottobre 2013.

2.1. Il termine massimo di prescrizione relativo al reato di cui all’art. 181,

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