Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44268 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44268 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giunchi Sergio, nato a Cesena il 07/09/1944
Piraccini Lidiana, nata a Cesena il 28/02/1947
Casadei Paolo, nato a Cesena 30/03/1960
Muccioli Filiberto, nato a Savignano sul Rubicone il 05/07/1948
Giunchi Enrico, nato a Cesena il 02/08/1974

avverso la sentenza in data 30/03/2011 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata
di Cesena

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati Giunchi Sergio, Piraccini Lidiana, Giunchi Enrico e Muccioli
Filiberto l’avv. Fabiomassimo Del Bianco, che ha concluso chiedendo
raccoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 01/10/2013

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di
Cesena, ha affermato la colpevolezza di Giunchi Sergio, Piraccini Lidiana, Casadei
Paolo, Muccioli Filiberto e Giunchi Enrico, in ordine al reato di cui all’art. 95 del
DPR n. 380/2001, loro ascritto per avere, Giunchi Sergio, Piraccini Lidiana e
Giunchi Enrico in qualità di proprietari committenti, Casadei Paolo di progettista
e direttore dei lavori e Muccioli Filiberto di esecutore dei lavori, realizzato due
portici delle dimensioni di circa tredici mq. per metri tre di altezza con solaio in
legno e copertura in laterizio in zona sismica, senza avere attivato la procedura

ammenda ciascuno.
Il giudice di merito ha, invece, emesso pronuncia di non doversi procedere
nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all’art. 44 del DPR n.
380/2001 per essere lo stesso estinto per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria.

2. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli imputati, tramite i
rispettivi difensori, e le impugnazioni sono state trasmesse a questa Corte ai
sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p..
2.1 In particolare, con il proprio atto di impugnazione la difesa del Casadei
deduce l’insussistenza di prove a carico dell’imputato, sostenendo che i due
porticati sono stati realizzati per iniziativa dei proprietari committenti,
all’insaputa del Casadei, e che tale fatto trova riscontro nella dichiarazione resa
in dibattimento dallo stesso Giunchi Sergio; dichiarazione della quale il giudice di
merito non ha tenuto conto. Peraltro, le opere realizzate non hanno modificato o
intaccato la struttura dell’immobile preesistente, pregiudicandone la stabilità. Si
denuncia, poi, carenza di motivazione della sentenza in ordine all’accertamento
della colpevolezza dell’imputato e si chiede, in subordine, la riduzione della pena
inflitta.
2.2 A seguito della notifica dell’impugnazione proposta dal Casadei, il
Giunchi Sergio ha proposto appello incidentale, con il quale sostiene la carenza
dell’elemento psicologico del reato. Nella sostanza si deduce che i proprietari
committenti avevano confidato nell’operato del tecnico da loro nominato, che li
aveva rassicurati circa la regolarità amministrativa dei lavori ed aveva
presentato richiesta di sanatoria per i due porticati, realizzati al posto di un
pergolato.
2.3 Gli imputati Piraccini, Giunchi Enrico e Muccioli hanno presentato
autonomo atto di appello, tramite il difensore, riproponendo la tesi della carenza
dell’elemento soggettivo per le ragioni già esposte dal Giunchi Sergio. Il Muccioli
deduce inoltre che i lavori sono stati eseguiti per iniziativa dei soli proprietari,

2

richiesta dalla normativa antisismica, condannandoli alla pena di C 500,00 di

allorché erano stati ultimati gli interventi oggetto di appalto. In subordine, tutti
gli imputati censurano la mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Giunchi Sergio, depositato il 24/05/2011, è inammissibile in
quanto tardivo.
L’imputato era presente al dibattimento, sicché il termine di trenta giorni per

c.p.p., dal 15 aprile 2011, essendo stata depositata la sentenza lo stesso giorno
della pronuncia.
E’ appena il caso di osservare sul punto che non è previsto dal codice di rito
il ricorso incidentale a seguito della impugnazione proposta da altri imputati.

2. Anche gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi
dell’art. 606, ultimo comma, c.p.p., non contenendo la denuncia di vizi di
motivazione della sentenza impugnata, ma solo deduzioni fattuali in ordine alla
responsabilità degli imputati, non consentite nel giudizio di legittimità.
Peraltro, la sentenza risulta adeguatamente motivata ed immune da vizi
logici in ordine alla affermazione di colpevolezza di tutti gli imputati per il reato
di cui al capo b) dell’imputazione.
Va, poi, osservato in punto di diritto che gli adempimenti prescritti dagli art.
83 e ss. del DPR n. 380/2001, devono essere osservati per la realizzazione di
qualsiasi manufatto, che possa interessare la pubblica incolumità, mentre a nulla
rileva la circostanza che i porticati non incidessero sulla struttura dell’edificio
preesistente, con la conseguente manifesta infondatezza delle deduzioni sul
punto.
Si osserva, infine, che le attenuanti generiche non erano state neppure
richieste, mentre la misura della pena risulta adeguatamente motivata mediante
il riferimento ai parametri di cui all’art. 133 c.p..
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi preclude a questa Corte la
possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità sopravvenute ex art.
129 c.p.p..
Segue, infine, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

3

proporre l’impugnazione decorreva, ai sensi dell’art. 585, comma 2 lett. c),

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché della somma di C 1.000,00 ciascuno alla Cassa della
ammende.

Così deciso il 01/10/2013

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