Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44266 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44266 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILONE FRANCESCO SEBASTIANO N. IL 02/06/1984
avverso la sentenza n. 1066/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 15/10/2015

5623/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che in data
19.9.14 confermava la sua condanna per reato di resistenza, ricorre per

violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità el reato ed
al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581
c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Il secondo motivo deduce precluse doglianze di merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il/ ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15.10.2015

cassazione l’imputato Francesco Sebastiano Milone, enunciando motivi di

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