Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44265 del 29/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44265 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORLOV DIMITRIJ N. IL 14/07/1978
avverso la sentenza n. 76/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G .
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Data Udienza: 29/10/2013

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha disposto la consegna del
cittadino Lituano Orlov Dimitrij all’autorità giudiziaria belga in esecuzione del mandato di
arresto europeo emesso dal Giudice istruttore del Tribunale di Mechelen, in relazione ai reati
di duplice tentato omicidio e associazione a delinquere finalizzata al detto duplice omicidio.
2. – Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ha presentato ricorso per cassazione

69/05 giacché , come comprovato dalla documentazione prodotta , il delitto posto a
fondamento del mandato di arresto in contestazione , risulterebbe ideato e pianificato in
Italia.
3.

Il

ricorso

è

tardivo

e

perciò

inammissibile.

La L. n. 69 del 2005, art. 39, comma 2 prevede espressamente l’inapplicabilità alla materia del
mandato d’arresto europeo della normativa sulla sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni.
Si tratta di una deroga che trova piena giustificazione nei tempi contratti della procedura sul
mandato d’arresto europeo, funzionali a soddisfare, da un lato, le esigenze di un’efficace
cooperazione tra gli Stati membri e, dall’altro, a garantire una piena tutela dei diritti e delle
libertà individuali anche attraverso la scansione di tempi rapidi di decisione sulle domande di
consegna. Non operando la sospensione dei termini procedurali, la Corte d’appello di Roma ha
correttamente trattato nel periodo feriale la richiesta di consegna avanzata dall’autorità
giudiziaria belga nei confronti del ricorrente, emettendo la sentenza nell’udienza del 7
agosto2013,

sentenza

di

cui

è

stata

data

lettura

lo

stesso

giorno.

Pertanto, sempre in conseguenza della deroga stabilita dalla L. n. 69 del 2005, cit. art. 39,
comma 2, da tale data, peraltro coincidente con quella di notifica al ricorrente del relativo
provvedimento, è iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per l’eventuale ricorso per
cassazione (L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1), la cui mancata proposizione ha determinato

personalmente l’Orlov deducendo un unico motivo , la violazione dell’art 18 lettera P legge

l’irrevocabilità della decisione, divenuta esecutiva il

18 agosto successivo.

Da qui la intempestività del gravame , depositato il 27 settembre 2013 .
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende,
somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5

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