Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44264 del 29/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44264 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gianluca Ciocci, nato ad Avezzano il 5.2.1972
avverso la sentenza del 23 settembre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
L’Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Giovanni D’Angelo, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di L’Aquila ha
disposto la consegna di Gianluca Ciocci all’autorità giudiziaria del Regno Unito
in forza del mandato d’arresto europeo emesso dalla

Dover Magistrates’

Data Udienza: 29/10/2013

Court, in relazione al procedimento penale in cui è accusato del reato di
evasione fraudolenta di accise previsto dall’art. 170 del Customs and Exise e
punito con una pena massima di sette anni; trattandosi di cittadino italiano la
consegna è stata subordinata, ai sensi dell’art. 19 lett. c) legge n. 69 del
2005, alla condizione che, nel caso di condanna, venga rinviato in Italia per

2. L’avvocato Gianluca Presutti, nell’interesse del Ciocci, ha presentato
ricorso per cassazione deducendo due distinti motivi.
Con il primo assume la violazione dell’art. 17 comma 4 legge n. 69 del
2005 e il connesso vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello non
ha compiuto alcuna verifica circa la sussistenza dei gravi indizi di reato a
carico del consegnando.
Con il secondo motivo censura la sentenza per inosservanza dell’art. 6
comma 3 legge cit., per avere disposto la consegna sulla base di una
domanda incompleta, non avendo l’autorità richiedente allegato copia del
provvedimento restrittivo della libertà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i motivi sono infondati.

3.1. Quanto al primo si rileva che dal contenuto del mandato d’arresto
europeo emergono, evidenti, i gravi indizi di colpevolezza a fondamento della
richiesta. Risulta, infatti, che in data 31 gennaio 2012 Gianluca Ciocci è stato
fermato per un controllo da personale del

UK Border Agency (autorità di

frontiera) mentre alla guida dell’autocarro con rimorchio si stava recando alla
Hellman Wordwíde Logistics presso BasIdon, in Inghilterra; dalla verifica è
risultato che il rimorchio oltre alle merci da consegnare e che risultavano
regolarmente denunciate, trasportava illecitamente anche pacchi imballati in
materiale plastico, ciascuno del peso di circa chilogrammi 400, contenenti
tabacco da roIllare denominato Tumer Hand Rolling Tobacco, materiale per il
quale non risultavano pagate le accise, per un importo dei diritti evasi pari a
11.000 GBP; dalle indagini espletate, successive all’arresto del Ciocci, si è
potuto accertare analizzando le informazioni disponibili tramite il “Fleet Board

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scontare la pena.

Satellite Tracking System”, di cui l’autocarro era munito e che è in grado di

monitorare l’itinerario del mezzo nonché di determinare anche il peso del
veicolo in marcia, che i pacchi di tabacco sarebbero stati caricati durante il
viaggio, precisamente in Lussemburgo, dove si è registrato un improvviso
aumento del peso dell’autocarro di circa una tonnellata.
Si tratta di elementi che soddisfano pienamente il requisito posto dall’art.

persona ricercata è subordinata alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,
che devono essere valutati limitandosi ad accertare che il mandato sia basato
su un compendio indiziario ritenuto, dall’autorità giudiziaria emittente,
seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si
chiede la consegna (Sez. un., 30 gennaio 2007, n. 4614, Ramoci).

3.2. Del tutto infondato è anche il secondo motivo, in quanto è in atti il
provvedimento cautelare emesso il 20 dicembre 2012 dalla Dover Magistrates’
Court nei confronti di Gianluca Ciocci, debitamente tradotto, sicché deve

escludersi la dedotta violazione dell’art. 6 comma 3 della legge 69/2005.

4. L’infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5
della legge n. 69 del 2005.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5
legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 29 ottobre 2013

Il Consigli e e tensore

17 comma 4 della legge n. 69 del 2005, secondo cui la consegna della

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