Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44263 del 15/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44263 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATANZARO PAOLO N. IL 24/10/1980
avverso l’ordinanza n. 4346/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 15/10/2015
5584/15 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d’appello di Milano con ordinanza del 23.12.2013 ha
dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da Paolo Catanzaro
condannato per reato ex art. 334.2 c.p..
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore avv. G. Monachino. Il ricorso non indica un motivo specifico nell’ambito
dell’art. 606 comma 1 c.p.p.: argomenta succintamente e assertivamente nel
merito della responsabilità.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché si tratta di atto
di impugnazione in definitiva privo di motivi (prima ancora che generici o diverso
da quelli consentiti).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15.10.2015
avverso la sentenza del Tribunale di Como/Cantù che il 7.4.2010 lo aveva