Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44260 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44260 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARBELLI GIANNA MARIA N. IL 08/08/1958
avverso la sentenza n. 1289/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 15/10/2015

5545/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO che in
data 14.11.2014 confermava la sua condanna per calunnia, ricorre per

illogicità della motivazione ed “errata considerazione dei motivi di appello”,
mancanza di motivazione in ordine al ritenuto reato ed al trattamento
sanzionatorio, anche quanto alla sospensione condizionale della pena.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, con la conseguente

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
equa al caso, di euro 100 alla Cassa delle ammende.
La Corte milanese ha spiegato che l’appellante aveva del tutto
ignorato la motivazione del primo Giudice, che aveva risposto alle stesse censure
in termini dalla stessa condivisi (con esplicito riferimento anche ad alcuni di tali
punti: p. 3 primo capoverso).
Ha poi motivato specificamente sulla rilevanza dei precedenti penali
in ordine al trattamento sanzionatorio, anche quanto alla ritenuta sussistenza ed
al diniego della sospensione condizionale (p. 3 penultimo periodo).
I motivi di ricorso sono pertanto generici e di merito.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15.10.2015

cassazione l’imputata GIANNA MARIA GARBELLI, enunciando motivi di manifesta

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