Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44255 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44255 Anno 2013
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
CIOTTI BRUNO N. IL 04/07/1965
avverso la sentenza n. 55/2010 GIUDICE DI PACE di OFFIDA, del
26/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/07/2013

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dr. Elisabetta
Cesqui, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza,
con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ascoli Piceno.

RITENUTO IN FATTO

doversi procedere nei confronti di Ciotti Bruno, a seguito di remissione di
querela, in ordine al reato di lesioni volontarie, giudicate guaribili in sei giorni.
2. Propone ricorso per cassazione contro la sentenza il Procuratore generale di
Ancona, deducendo l’incompetenza per materia del giudice di pace, rilevabile
anche di ufficio in ogni stato e grado, nonché inosservanza ed erronea
applicazione di legge penale, in relazione agli articoli 152, 582 e 585 cod. pen.,
poiché il fatto contestato andava qualificato come aggravato dall’uso di arma
impropria, essendo ricompreso nella contestazione l’uso di una sedia, oggetto il
quale, per le circostanze di tempo di luogo, è stato chiaramente utilizzato per
l’offesa alla persona. Il ricorrente indica anche un precedente specifico di questa
sezione (sentenza 35649 del 29 maggio 2007, non massimata) e sottolinea che
anche se nella rubrica del capo di imputazione non è indicata l’aggravante, ciò
che rileva è la compiuta descrizione del fatto; nel caso di specie la narrativa del
capo di imputazione indubbiamente contiene tutti gli elementi naturalistici
oggettivi e soggettivi, che rilevano ai fini della corretta qualificazione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato.
2. Il reato di lesioni aggravate è procedibile d’ufficio e non è competente il
giudice di pace, al sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 274 del 2000.
2.1 Non è rilevante che nel capo di imputazione non si faccia esplicito riferimento
all’art. 585 c.p., dal momento che nella descrizione del fatto è precisato che le
lesioni al volto, al costato ed alle gambe erano state cagionate dall’uso di una
sedia. La descrizione dello svolgimento dei fatti contenuta nel capo di
imputazione non ha altra finalità che quella della contestazione dell’addebito e
dell’individuazione delle norme incriminatrici.
3. Ai sensi dell’art. 585 c.p., comma 2, n. 2 sono considerati come armi tutti gli
strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato senza giustificato motivo. Ai

2

1. Con sentenza del 26 ottobre 2012 il giudice di pace di Offida dichiarava non

sensi della L. 18 aprile 1975, n. 118, art. 4, comma 2, deve ritenersi arma
qualsiasi strumento, anche se non considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, che sia chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e
di luogo, per l’offesa alla persona. Non c’è dubbio che una sedia può essere
utilizzata per l’offesa alla persona, se utilizzata per colpire una persona e quindi
che il suo porto senza giustificato motivo non è consentito.
4. In conclusione va disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento

Tribunale di Ascoli Piceno, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013
Il consigliere stensore

Il presidente

impugnato. Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il

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