Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44253 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44253 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Girardo Pietro Paolo, nato a Delle (Francia) il 27/03/1964
awerso la sentenza del 11/06/2012 del Tribunale di Udine R.G. 14/2012
visti gli atti, il prowedimento impugnato, il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. Aldo Scalettaris, il quale ha concluso per raccoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/06/2012 il Tribunale di Udine ha confermato la sentenza di primo
grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Pietro Paolo Girardo, per avere
offeso l’onore e il decorso di Andrea Rizzelli e per averlo minacciato con la seguente
espressione: “ci vediamo fuori alle due”.
Il Tribunale ha rilevato: a) che la pronuncia delle frasi offensive e minacciose era stata
accertata non solo attraverso le dichiarazioni della persona offesa e dei colleghi di lavoro
presenti ai fatti, ma anche a mezzo delle ammissioni dello stesso imputato; b) che
l’espressione “ci vediamo fuori alle due” non poteva avere altro significato che quello di
“voler regolare i conti in maniera poco civile”; c) che la mancata concessione del beneficio
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Data Udienza: 20/09/2013

della non menzione della condanna trovava fondamento della circostanza che i fatti erano
awenuti in luogo di lavoro, fra colleghi e alla presenza di altri colleghi; d) che la ripetitività
delle condotte e il luogo di commissione del reato rendevano ragionevole la commisurazione
del danno morale in euro 500.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell’art. 176 cod.
pen. nonché vizi motivazionali, in relazione al capo della sentenza che ha confermato il

In particolare, si rileva che le circostanze valorizzate dal Tribunale non sono riferibili alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere del colpevole, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., in
quanto: a) la commissione del reato sul luogo di lavoro, al pari della presenza di più
persone, è un dato neutro; b) la richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine non era
assistita da alcuna necessità, dal momento che l’episodio era ormai terminato; c) che gli
stessi operanti aveva dichiarato di essere intervenuti senza conoscere natura e gravità del
fatto. Al contrario, erano sussistenti elementi di segno positivo, rappresentati dal fatto che il
ricorrente si era sottoposto all’esame in dibattimento, aveva ammesso il reato di ingiurie a lui
contestato ed era del tutto incensurato.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano erronea applicazione dell’art. 612 cod. pen. e vizi
motivazionali, dal momento che l’espressione utilizzata non aveva alcuna valenza
minacciosa, intendo rinviare il chiarimento ad una sede non lavorativa.
Anche se si fosse condivisa la valutazione del Tribunale, secondo cui il Girardo avrebbe
esternato la propria intenzione di dirimere i contrasti tra loro in maniera poco civile,
comunque non sarebbe configurabile la minaccia, che non ricorre quando si prospetti a
taluno uno scontro fisico ad armi pari e non un’aggressione o un pestaggio.
Il ricorrente aggiunge che l’espressione non era stata pronunciata dopo l’intervento dei
carabinieri, ma prima, e che non era stata accompagnata da alcun riferimento “a stragi in
America”
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla quantificazione del
danno morale, dal momento che il riferimento alla “ripetitività delle condotte” era correlabile
evidentemente a frasi che sarebbero state proferite, secondo quanto riferito da alcuni testi,
in altra occasione e che, tuttavia, non erano state contestate nel capo di imputazione.
Quanto alla menzione del luogo di consumazione del reato, esso doveva ritenersi del tutto
irrilevante, ai fini della valutazione della gravità del fatto.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta che la quantificazione delle spese operata dalla
sentenza di secondo grado è eccessiva in relazione ai soprawenuti parametri di cui al d.m.
n. 140 del 2012.
2.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ricostruzione dei
fatti, per non avere il Tribunale adeguatamente considerato le discrasie nelle dichiarazioni

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diniego del beneficio della non menzione della condanna.

dei testi, con riferimento a frasi pronunciate in giorni diversi da quello cui si riferiva la
contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il quinto motivo, da esaminarsi preliminarmente, in quanto investe la stessa ricostruzione
dei fatti storici ascritti all’imputato, è infondato per la genericità della critica, che, per un
verso, non si confronta con la considerazione relativa all’esistenza delle ammissioni
dell’imputato e, per altro verso, valorizza l’esistenza di dichiarazioni testimoniali concernenti
altre espressioni offensive, senza spiegare per quale ragione esse minerebbero l’attendibilità

07/09/2010.
2. Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto la frase “ci vediamo fuori alle due” appare
estremamente generica e valutabile, alla luce del contesto descritto dalla stessa decisione
impugnata, come espressiva della volontà del ricorrente di porre termine alla discussione nel
contesto lavorativo, per rinviare il chiarimento delle reciproche posizioni ad un momento
successivo, senza che ciò implichi alcun ricorso alla forza fisica o a strumenti diversi da quelli
rappresentati dal civile confronto scaturente da una divergenza di posizioni.
Peraltro, anche il riferimento alle “stragi in America” appare decontestualizzato rispetto alla
portata delle dichiarazioni della persona offesa, talché non è correlabile allo specifico
episodio e non è in grado di risolvere la genericità dell’espressione adoperata,
caratterizzandola in termini intimidatori.
Ne segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla
statuizione di condanna per il reato di minaccia, con eliminazione della relativa pena e
rideterminazione della sanzione in euro 400,00 di multa.
3. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, potendo prospettare una diversa
valutazione del giudice di merito sia in ordine alla richiesta del beneficio della non menzione,
sia in ordine alle statuizioni civili e alla regolamentazione delle spese, comporta, su tali
profili, investiti dai restanti motivi, l’annullamento della decisione con rinvio al Tribunale di
Udine per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla statuizione di condanna ex
art. 612 cod. pen., perché il fatto addebitato non costituisce reato, con ciò eliminando la
relativa pena. Ridetermina la pena finale in euro 400,00 di multa. Annulla nel resto con
rinvio al Tribunale penale di Udine per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 20/09/2013

Il Componente estensore

DEPOSITATA IN CA!CELLERIA

di quanto riferito dalla persona offesa e dagli stessi testi in ordine a quanto accaduto il

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